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Arbitrato e compromesso - Tipologie di arbitrato - Arbitrato rituale - Arbitrato irrituale - Requisiti - Differenze
La differenza pregnante tra l’arbitrato rituale e quello irrituale va ravvisata nel fatto che, nell’arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga a un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 c.p.c., con l’osservanza del regime formale del procedimento arbitrale; nell’arbitrato irrituale, invece, esse intendono affidare all’arbitro la soluzione delle controversie tra loro insorte solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (nel caso di specie, in particolare, le parti hanno scelto un arbitrato irrituale e ciò è emerso dall’aver stabilito nel compromesso di deferire la controversia ad arbitri per definire in termini transattivi una lite giudiziaria abbandonata - a spese compensate, con rinunzia alla solidarietà professionale - e dal mandato a definire la controversia sul piano negoziale).
La perizia contrattuale, al pari dell’arbitrato irrituale, rientra, quanto alla fonte genetica, nel genus del mandato; si inserisce in una fattispecie negoziale diretta a eliminare, su basi transattive o conciliative, una controversia insorta tra le parti, mediante un mandato conferito a un terzo; per essa trovano applicazione le normali regole del giudizio ordinario, pertanto è suscettibile di impugnazione per far valere eventuali vizi del negozio, con l’osservanza delle norme ordinarie sulla competenza, con il rispetto del doppio grado di giurisdizione; risulta quindi inammissibile una sua eventuale impugnazione per nullità davanti alla Corte d’Appello.
(La Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta perchè il lodo è irrituale).
Corte d'Appello Torino Sez. 1 Sentenza N. 889 del 01.06.2005