Il Tribunale di Catania
sezione quarta civile
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
Dott. Adriana Puglisi Presidente
Dott. Antonella Vittoria Balsamo Giudice
Dott. Giuseppe Fichera Giudice rel. est.
ha emesso il seguente
decreto
nel procedimento iscritto al n. 624/2012 V.G..

Motivazione

Letto il ricorso depositato il 3 febbraio 2012 dalla ******, teso ad ottenere l'accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento della ********** s.p.a. (di seguito breviter *****);
viste le memorie difensive depositate dalla **** e dal terzo intervenuto ******** s.p.a.;
sentite le parti all'udienza in Camera di Consiglio del 28 maggio 2012 ed udito il Giudice Relatore;

ritenuto che, in via preliminare, deve rilevarsi l'ammissibilità dell'intervento del terzo *************** s.p.a., trattandosi qui di un procedimento camerale che la predetta società - quale socio della ***** - è comunque nella condizione di instaurare autonomamente, configurandosi peraltro l'intervento spiegato dal detto terzo come adesivo dipendente, essendo formulato nei limiti delle conclusioni già formulate dalle altre parti necessarie (cfr. Trib. Salerno, 20.6.2006 in www.dejure.it});

che, nel merito, reputa il Collegio che si è verificata la causa di scioglimento della ******, prevista dall'art. 44.1, lett. f), dello statuto sociale (in atti), in quanto risulta cessato l'affidamento alla predetta società da parte del Consorzio ************* (di seguito breviter ATO****) della gestione del servizio idrico integrato, già in precedenza disposto ai sensi dell'art. 113, comma 5, d.lgs. 267/2000;

che non appare seriamente contestabile il verificarsi di tale evento, in quanto con sentenza n. ****/2006 depositata il 26.10.2006 (in atti), il C.G.A. per la Regione siciliana ha annullato - fra le altre - le delibere n. 7 8 e 9 del 2004 dell'assemblea dell'***, che disponevano l'affidamento diretto della gestione del servizio idrico integrato alla ***, nonché la delibera n. 2 del 2005 della medesima assemblea che rinnovava la scelta di affidare il servizio idrico alla detta compagine sociale, restando conseguentemente privata di giuridica efficacia la convenzione stipulata il 24.12.2005 tra l'***** e la ****, concernente esattamente l'affidamento del servizio in parola;

che, invero, secondo l'ormai prevalente orientamento del Giudice di legittimità, nei contratti ad evidenza pubblica, dove la scelta del soggetto con il quale stipulare il contratto è totalmente sottratta all'ambito dei poteri di autonomia negoziale delle amministrazioni pubbliche ed è affidata a moduli di diritto pubblico, consistenti in procedimenti che culminano nel provvedimento amministrativo di individuazione del contraente, la caducazione, in sede giurisdizionale o amministrativa, degli atti relativi alla fase della formazione in concreto della volontà contrattuale dell'Amministrazione - è il caso a mano -, privando quest'ultima, con efficacia ex tunc, della legittimazione a negoziare, rende il contratto definitivamente privato dei suoi effetti giuridici, senza necessità di pronunce costitutive del suo cessato effetto o di atti di ritiro dell'amministrazione (così Cass. 24.3.2004, n. 5941; si veda anche, in tema di appalto, Cass. 27.3.2007, n. 7481; Cass 26.5.2006, n. 12629);

che, del resto, anche il giudice amministrativo ha avuto modo di affermare che l'annullamento dell'atto di aggiudicazione in sede giurisdizionale, allorché questa intervenga dopo la stipula del contratto, va ricondotto nell'ambito dell'inefficacia successiva, da intendersi come inidoneità funzionale in cui venga a trovarsi il programma negoziale per l'incidenza ab externo di interessi giuridici di rango poziore incompatibili con l'interesse negoziale (così Cons. Stato 12.2.2008, n. 490; Cons. Stato 28.5.2004, n. 3465), mentre oggi ai sensi degli artt. 121 e 122 d.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) - inapplicabili ratione temporis alla vicenda all'esame, essendo stati i giudizi di impugnazione degli atti amministrativi definitivi con sentenza passata in giudicato in epoca anteriore al 27 aprile 2010, data di entrata in vigore del d.lgs. 20.3.2010 n. 53, che ha introdotto le norme poi trasfuse nel detto Codice (vedi Cons. Stato 11.3.2011, n. 1570) - espressamente spetta al giudice che abbia annullato gli atti amministrativi, concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori servizio forniture, dichiarare “l'inefficacia del contratto”;

che, allora, una volta acclarata - con statuizione meramente incidentale e priva di attitudine al giudicato, quale è quella che spetta al Tribunale adito in un procedimento di volontaria giurisdizione (cfr. l'abrogato art. 32, comma 2, d.lgs. 5/2003) - l'inefficacia della convenzione stipulata il 24.12.2005 tra ATO2 e SIE, come peraltro rilevato anche dall'Amministrazione interessata (si veda la deliberazione n. 8 del 2010 assunta dall'assemblea dell'ATO2 il 22.11.2010, pure oggi impugnata innanzi al Giudice amministrativo, con la quale si è preso atto della intervenuta “caducazione automatica” del cennato atto negoziale), deve ritenersi conseguentemente verificata la prevista causa di scioglimento della compagine sociale, per intervenuta cessazione dell'affidamento del servizio idrico integrato alla società in parola;

che resta del tutto irrilevante la circostanza - pure particolarmente valorizzata dalle difese della resistente e del terzo intervenuto - che, all'attualità, il servizio pubblico di cui si discorre sia ancora svolto in concreto dalla società resistente in quanto, per un verso, si tratta di un esercizio in via di mero fatto e senza poter vantare un valido “affidamento” di fonte negoziale da parte dell'Amministrazione, e per altro verso, il detto servizio viene svolto soltanto nell'ambito di taluni tra i territori comunali ricompresi nell'ATO2, sulla base di un accordo bonario - quello stipulato tra le parti in data 30.12.2006 (in atti) - travolto anch'esso dalle sentenze del T.A.R. per la Sicilia n. ****/2009 e del C.G.A. per la Regione siciliana n. ***/2011, pronunciamento quest'ultimo che, pure gravato di ricorso per Cassazione, è all'attualità pienamente valido ed esecutivo;
che neppure è consentito sostenere che la causa di scioglimento della società in esame, pacificamente riconducibile tra quelle previste dall'art. 2484, comma 1, n. 7) c.c. (altre cause di scioglimento previste dall'atto costitutivo o dallo statuto), sarebbe inefficace in quanto lo statuto della società non individua, in violazione dell'ultimo comma della ridetta norma, i soggetti competenti a deciderle od accertarle, nonché ad effettuare i prescritti adempimenti pubblicitari;

che al riguardo secondo il prevalente orientamento della dottrina - chiamata a commentare la cennata norma, dopo la novella del diritto societario introdotta con il d.lgs. 6/2003 - occorre distinguere tra cause di scioglimento di previsione esclusivamente statutaria, che debbono essere sottoposte a “deliberazione” da parte di un organo sociale in quanto presuppongono una manifestazione di volontà (come nel caso previsto dal n. 6) dell'art. 2484 c.c.) e cause per le quali si impone un mero “accertamento” da parte degli organi gestori (si vedano i nn. 1), 2), 3) 4) e 5) del medesimo art. 2484 c.c.);

che, mentre nelle ipotesi di scioglimento sottoposte al potere deliberativo di un organo sociale - e quindi con inevitabili spazi per valutazioni di per sé discrezionali -, sembra necessaria una puntuale indicazione del soggetto deputato ad operare siffatte scelte di natura volitiva, nelle situazioni in cui si tratta soltanto di “prendere atto” dell'intervenuta causa di scioglimento - è la vicenda che ci occupa -, non sembra seriamente dubitabile che, pure nel silenzio dello statuto (frutto, plausibilmente, di una consapevole scelta del suo estensore), debba riprendere applicazione la regola generale codificata nell'art. 2485, comma 1, c.c., a tenore della quale è imposto senz'altro agli amministratori di “accertare” senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento della società;

che, del resto, l'art. 44.2. dello statuto della **** espressamente dispone che gli amministratori (rectius il consiglio di gestione) “in tutte le ipotesi di scioglimento” devono effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal verificarsi delle ipotesi stesse, non potendosi quindi nutrire soverchi dubbi sull'esistenza di un obbligo del consiglio di gestione della *** di procedere alla iscrizione nel registro delle imprese della “dichiarazione” con la quale il medesimo organo gestorio avrebbe dovuto prendere atto della sopravvenuta causa di scioglimento pure prevista dallo statuto sociale;
che, in definitiva, accertato il verificarsi della causa di scioglimento della *** prevista dall'art. 44.1, lett. f), dello statuto sociale della ridetta compagine sociale, per essere venuto meno l'affidamento del servizio idrico integrato da parte dell'****, occorre disporre l'immediata iscrizione del presente decreto nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2484 c.c..

PQM

Dichiara che si è verificata la causa di scioglimento della ******** s.p.a. prevista dall'art. 44.1, lett. f), dello statuto sociale.
Ordina al cancelliere la trasmissione del presente provvedimento al Conservatore del Registro delle Imprese per la relativa iscrizione.
Catania, lì 7 giugno 2012.
IL PRESIDENTE
Dott. Adriana Puglisi
Depositato in Cancelleria
Catania, lì 11.06.2012


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.