LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13550-2011 proposto da:
P.G. - ricorrente -
contro
F.L.; - intimata -
avverso la sentenza n. 412/2011 della Corte d'Appello di Bologna del 4/03/2011, depositata il 15/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. Massimo Dogliotti;
udito l'Avvocato Marcucci Maria Cristina difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. Libertino Alberto Russo che ha concluso come da relazione.

Motivazione

In un procedimento di divorzio tra P.G. e F. L., il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza in data 14/06/2010, affida il figlio minore esclusivamente alla madre, pone a carico del padre assegno di mantenimento per il figlio stesso e per l'altra figlia maggiorenne, non autosufficiente economicamente, con revoca della assegnazione della casa coniugale alla moglie.
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 15/3/2011, in riforma assegna la casa coniugale, di proprietà comune dei coniugi, alla moglie.
Ricorre per cassazione il P., che pure deposita memoria difensiva.
Non ha svolto attività difensiva la F..
La stessa Corte Costituzionale, (Corte Cost. 29 luglio 2008 n. 308) investita della questione di legittimità dell'art. 155 quater c.c. nella parte in cui prevede la cessazione dell'assegnazione, ove l'assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio, l'ha ritenuta infondata, interpretando la norma nel senso che debba essere sempre prioritariamente salvaguardato l'interesse dei figli minori (ai quali comunque devono essere equiparati i figli conviventi, maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente).
Dunque la circostanza pacifica della nuova convivenza della madre, va sottoposta al vaglio del preminente interesse del figlio convivente, non autosufficiente economicamente.

La Corte di merito valuta concretamente tale interesse, collegato allo sviluppo psicofisico del giovane e al tempo trascorso nella casa coniugale, e dispone l'assegnazione di essa alla madre, nonostante la nuova convivenza. Si tratta di valutazione di merito, espressa con motivazione adeguata, insuscettibile di controllo in questa sede.
Va pertanto rigettato il ricorso. Nulla sulle spese, non avendo svolto attività difensiva la moglie.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2013


 

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