LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. ADAMO Mario - Presidente di sez. -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7097-2011 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio da:
Tribunale di Roma con ordinanza depositata il 22/03/2011 (r.g. n. 75083/2011) nella causa tra:
C.L.;
- ricorrente non costituitasi in questa fase -
contro
ATER - COMUNE ROMA;
- resistenti non costituitisi in questa fase -
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2012 dal Consigliere Dott. Renato Rordorf.

Svolgimento del processo

che:
- con ordinanza depositata in cancelleria il 2 marzo 2011 il Tribunale di Roma ha sollevato d'ufficio, a norma della L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3, la questione del proprio difetto di giurisdizione a provvedere su una causa originariamente promossa dalla sig.ra C.L. dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, della quale detto giudice si era però spogliato ritenendo che essa rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario;
- la domanda rivolta al giudice amministrativo dall'attrice riguardava l'annullamento di una determinazione dirigenziale, emessa il 3 febbraio 2010 dal Comune di Roma, contenente un parere contrario all'accoglimento dell'istanza con cui la sig.ra C. aveva chiesto l'assegnazione in regolarizzazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica da lei occupato nella Via ____ di quel comune, nonchè l'annullamento di un successivo decreto di rilascio del medesimo alloggio, emesso dall'ATER - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica di Roma il successivo 18 febbraio;
- nel riassumere la causa dinanzi al giudice ordinario, l'attrice ha riproposto analoghe domande, ivi compresa quella subordinata, volta ad ottenere la possibilità di stipulare un contratto di locazione ad un canone determinato secondo la previsione della L.R. Lazio n. 27 del 2006, art. 50, comma 3;
- il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, in considerazione del richiamo operato dalla citata disposizione della L. n. 69 del 2009, art. 59, alle norme in tema di regolamento preventivo di giurisdizione;
- con ordinanza di questa corte n. 28817 del 2011, poichè non v'era prova dell'avvenuta comunicazione alle parti del provvedimento col quale il tribunale aveva chiesto il regolamento, si è disposto che la cancelleria del medesimo tribunale vi provvedesse;
- neppure all'esito di tale adempimento le parti hanno svolto difese dinanzi a questa corte.

Motivazione

che:
- secondo l'ormai consolidato indirizzo delle sezioni unite di questa corte, nella materia in esame il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato (cfr., tra le altre, Sez. un. n. 13527 del 2006, n. 22248 del 2006, e n. 16094 del 2009);
- siffatto criterio deve trovare continuità anche dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, emanato con il D.Lgs. n. 104 del 2010, in relazione a quanto disposto dall'art. 133 di detto codice;
- nel caso in esame, pertanto, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, perchè la controversia, avendo per oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla pubblica amministrazione alla richiesta di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale già occupato dalla richiedente, si colloca nella prima delle due fasi sopra menzionate;
- è vero che, come sottolineato nella pronuncia con cui il giudice amministrativo ha declinato la propria giurisdizione, l'attrice ha anche chiesto l'annullamento di un successivo decreto di rilascio di detto alloggio, e che una controversia avente ad oggetto la pretesa di restituzione di un bene da altri detenuto senza titolo rientrerebbe, in sè sola considerata, nell'ambito della giurisdizione ordinaria (cfr., ad esempio, Sez. un. n. 24764 del 2009);
- tuttavia, nel presente caso, la discussione sulla legittimità del decreto di rilascio si configura come strettamente consequenziale a quella sul diniego di assegnazione dell'alloggio "in regolarizzazione", richiesta dall'occupante: onde appare alquanto riduttiva la considerazione, espressa nella richiamata sentenza del tribunale amministrativo, secondo cui il petitum sostanziale della causa sarebbe individuabile nella mera richiesta di annullamento del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- una tale richiesta non sembra infatti sufficiente ad inglobare in sè ed a far scolorire il thema disputandum che ne costituisce il presupposto, consistente nello stabilire - come già sottolineato - se sia o meno legittimo il rifiuto dell'amministrazione di addivenire all'invocata assegnazione dell'alloggio occupato dalla richiedente;
- deve perciò essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità del resto ad un orientamento espresso in tempi relativamente recenti anche dal Consiglio di Stato, che ha ricondotto nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il diniego di regolarizzazione di occupazione senza titolo rapportabile all'ipotesi di assegnazione (o mancata assegnazione) di alloggi di edilizia economica e popolare (Cons. Stato, 31 marzo 2009, n. 2001);
- ne consegue la cassazione della sentenza con cui è stata declinata la giurisdizione del tribunale amministrativo, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta;
- non v'è da provvedere sulle spese del regolamento d'ufficio, non avendo le parti svolto difese in questa sede.

PQM

La corte, pronunciando a sezioni unite sul regolamento di giurisdizione richiesto d'ufficio dal Tribunale di Roma, dichiara che nella presente causa la giurisdizione spetta al giudice amministrativo e, conseguentemente, cassa la sentenza n. 17061/2010 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, dinanzi al quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2012


 

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