REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di pace di Paternò, Avv. F. Filippello, ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n.455/12 R.G. Promossa
da
G.M. -opponente-
contro
B.D.R. -opposta-

Svolgimento del processo

Con citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. notificata in data 28.12.11 G. M. conveniva in giudizio B.M.R. Esponendo:
- che in data 12/12/11 B. M. a mezzo del suo procuratore, ha notificato all'opponente atto di precetto per il pagamento di € 1.620,00 (oltre spese e competenze di tale atto), relativamente al mancato versamento, (da parte di esso opponente), del contributo (pari ad € 400,00 mensili) per le spese di mantenimento dei figli minori per come statuito nel decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi;
-che le somme non erano dovute per come precettate in quanto la data di decorrenza dell'obbligo era
quella del 19/1/011 e non dall'inizio del detto mese ed inoltre il marito, odierno opponente, aveva versato diversi acconti alla moglie e pertanto chiedeva dichiararsi nullo l'atto di precetto perché errato l'importo richiesto dalla moglie con tale atto ed in subordine ridursi le somme richieste.
Si costituiva in giudizio B. M. la quale contestava in toto l'assunto dell'opponente chiedendo il rigetto di quanto dedotto ed eccepito nell'atto di opposizione a precetto chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'opponente alle ulteriori somme scaturenti dalla decorrenza dell'obbligo posto a carico del marito a far data dal deposito del ricorso per separazione dei coniugi e le somme relative ai mesi di gennaio e febbraio 2012 per un totale di € 1.880,00 (€ 1.080,00 differenze non versate dalla data di deposito del ricorso ed € 800,00 per i mesi di febbraio e marzo 2012).
Alla udienza del 26/06/2012 venivano precisate le conclusioni ed il Giudice poneva la causa in decisione, alla scadenza dei termini per il deposito di note conclusive.

Motivazione

L'opposizione proposta da G.M. avverso l'atto di precetto notificato ad istanza di B.M. È infondata e va rigettata.
A parere del Decidente appare errato il calcolo così come eseguito dall'opponente circa la decorrenza delle somme dovute alla moglie e che egli indica nella data del 19/1/011 con conseguente rateizzo della somma di € 400,00 relativamente al mese di gennaio 2011 e ciò in quanto ritiene questo Giudice, a parte quanto si dirà infra, che la separazione dei coniugi era già in corso dall'inizio del mese di gennaio e trattandosi nella fattispecie di contributo per il mantenimento dei figli non può di certo essere postergata, alla data del 19/1/011, la natura di quanto dovuto dal padre per il mantenimento dei propri figli.
Di contra il conteggio così come eseguito dal B.M. appare puntuale e preciso, infatti:
1) La Suprema Corte con diverse statuizioni ha sancito che l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione, decorre dalla data della domanda, se in tale momento esistevano le condizioni per l'emanazione del relativo provvedimento, con la conseguenza che tale decorrenza sussiste anche se la sentenza non abbia espressamente sancito la retroattività dell'assegno, ovvero abbia stabilito soltanto che esso debba essere corrisposto alla fine di ogni mese, trattandosi di modalità riguardanti l'adempimento periodico delle prestazioni non ancora maturate, che non implica dispensa per quelle dovute per il passato e ancora non adempiute;
2) la decorrenza dell'assegno di mantenimento per i figli minori, in mancanza di espresse limitazioni, è quella della data della proposizione della domanda di separazione, e non quella della sentenza (Cassazione civile, sez. I, 02 maggio 2006, n.10119);
3) l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (art. 147 e 148 c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, e quindi nella fattispecie decorre necessariamente, in via retroattiva, dalla data della domanda giudiziale, poiché trattasi di obbligo che discende dal fatto stesso della procreazione ed è indipendente dalla separazione o dal divorzio dei genitori
;
4) la somma di € 1.620,00 (portata dall'atto di precetto opposto) appare oltremodo giusta nell'ammontare in quanto in essa sono stati conteggiati i ratei del mese per come si rileva anche dall'atto introduttivo del giudizio, e tale somma è stata dalla opposta decurtata dell'acconto versato il 19/1/2011 e conseguentemente l'importo dovuto dal marito è pari a € 1.370,00;
5) dovuta altresì, per le superiori motivazioni, la somma di € 1.080,00 non corrisposte nell'anno 2010 come pure la somma di € 400,00 relativamente al solo mese di giugno 2012 non ancora corrisposta.
Non appare dovuto il chiesto risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in quanto nella specie il Decidente non ne rinviene i presupposti.
La somma dovuta dall'opponente alla opposta, e per come sopra specificata, è di € 2.850,00 oltre, per il rigetto della opposizione, alle spese e competenze contenute nell'atto di precetto oggi opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice di pace definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.455/12 R.G. promossa da G.M. Nei confronti di M.R. in opposizione all'atto di precetto notificatogli ad istanza di quest'ultima:
- rigetta la presente opposizione e ciò per le motivazioni di cui in narrativa;
- in accoglimento della esperita domanda riconvenzionale della opposta, condanna l'opponente a corrispondere a B.M. la complessiva somma di € 2.850,00 oltre, per il rigetto della opposizione, alle spese e competenze contenute nell'atto di precetto oggi opposto, oltre interessi dalla data di notifica dell'atto di precetto opposto.
- rigetta la richiesta avanzata dalla opposta di risarcimento danni.
Condanna l'opponente alla rifusione in favore della opposta delle spese competenti ed onorario del presente giudizio e che in considerazione del periodo in cui è stata svolta l'attività processuale, si liquidano in:
- € 50,00 per spese
- € 450,00 per competenze
- € 300,00 per onorario
oltre spese generali nella misura del 12,50% iva e cpa come per legge.
Così deciso in Paternò 16/08/13
Il Giudice di Pace
Avv. F. Filippello


 

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