REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 777/2012 proposto da:
M.A._____, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI 36, presso lo studio dell'avvocato DELPINO ALBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato SOLINA NICOLO' giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -
contro
M.F.; - intimato -
avverso il decreto n. 8/2011 della CORTE D'APPELLO di PALERMO dell'8/04/2011, depositato il 09/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che conferma la relazione.

Motivazione

In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio tra M.F. e i due figli maggiorenni, A. ed E., il Tribunale di Trapani, con decreto in data 9 dicembre 2010, revocava l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, già convivente con i figli, e deceduta, nonchè l'assegno di mantenimento del padre in favore dei figli stessi.
La Corte d'Appello, con provvedimento in data 9/5/2011, confermava il decreto impugnato.
Ricorre per cassazione M.A.
Non ha svolto attività difensiva il padre.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
I motivi proposti, sotto forma di vizio di motivazione, attengono alla insussistenza di domande nuove, alla persistente non autosufficienza economica del ricorrente, alla richiesta di aumento del contributo paterno.
In sostanza il ricorrente propone profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una motivazione adeguata e non illogica del provvedimento impugnato.
Il giudice a quo precisa che l'odierno ricorrente, prossimo al raggiungimento del ventottesimo anno di età, ha svolto attività lavorativa nel settore turistico alberghiero e non frequenta con profitto il corso di laurea al quale risulta formalmente iscritto da più di otto anni.
Richiama il provvedimento impugnato giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le altre, Cass. N. 26259 del 2005; n. 1761 del 2008) per cui il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi, ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di una adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti erano già venuti meno.
Semmai potrebbe sorgere per il genitore un dovere alimentare, che si fonda peraltro su presupposti del tutto differenti.
Ancora, il giudice a quo considera circostanze nuove, rispetto a quelle rese note al giudice del divorzio, quelle suindicate:
l'attività lavorativa seppur legata all'andamento del mercato, nonchè lo scarso profitto degli studi universitari. Afferma l'odierno ricorrente di aver già svolto qualche lavoro saltuario al tempo del divorzio, ma, al riguardo il ricorso non è autosufficiente: si indica documentazione relativa, senza peraltro precisare se e quando tale documentazione è stata prodotta, nè questa comunque è stata depositata, insieme con il ricorso, ai sensi dell'art. 369 c.p.c..
Rimane ovviamente assorbita la richiesta di aumento del contributo.
Nulla aggiunge alle argomentazioni del ricorso, la memoria difensiva.
E' appena il caso di precisare che appare assolutamente irrilevante il riferimento ad una controversia tra diverse parti, asseritamente analoga, nella quale il giudice avrebbe pronunciato in maniera differente.
Va pertanto rigettato il ricorso.
Nulla sulle spese, non essendosi costituita la controparte.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2014


 

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