REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18728-2011 proposto da:
G.A. _____, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell'avvocato CAMPANELLI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
M.S. _____, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio del dott. MARCO GARDIN, rappresentato e difeso dall'avvocato COLARUSSO ROMANO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il provvedimento R.G. 50/2010 della CORTE D'APPELLO di LECCE - Sezione Distaccata di TARANTO del 6.5.2011, depositata il 14/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CAPASSO Lucio che si riporta alla relazione scritta.

Motivazione

In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio tra M.S. e G.A., il Tribunale di Taranto, con decreto del 26/02/2010, escludeva un assegno a carico del marito per la moglie, non previsto in sede di divorzio consensuale. La Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con provvedimento in data 14/05/2011 confermava tale decreto.
Ricorre per cassazione la moglie
Resiste con controricorso il marito, che pure deposita memoria difensiva.
Giurisprudenza consolidata di questa Corte (per tutte, Cass. N. 13860/02) precisa che l'assegno divorzile, come nella specie, non richiesto in sede di divorzio, può essere richiesto successivamente, con il procedimento L. Divorzio, ex art. 9: il giudice dovrà esaminare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno e non già il mutamento di circostanze.
Andrà pertanto cassato con rinvio il provvedimento impugnato (non può questa Corte pronunciarsi sul merito, come richiesto; essendo necessari accertamenti di fatto, il giudice del rinvio dovrà esaminare la sussistenza dei presupposti dell'assegno, ed in particolare accertare (come richiesto in memoria dal resistente) se la moglie conviva more uxorio con altra persona; pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2014


 

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