SENTENZA EX ART. 281-SEXIES
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del Magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 9665/2011 R.G.L, avente ad oggetto ricalcolo assegno personale pensionabile con inclusione E.D.R. 1995,
promossa da
L. A. + altri tutti con l'avv. G.Z.
contro
Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (con l'Avv. G. V.),
dà lettura della seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che costituisce parte integrante del verbale di udienza al quale viene allegata.

Svolgimento del processo

Con ricorso in riassunzione depositato il 14.9.2011 (che deve intendersi ntegralmente richiamato e trascritto), a seguito dell'Ordinanza della Suprema Corte in atti (che ha statuito la competenza territoriale di questo Ufficio), le parti ricorrenti insistono per la condanna di parte resistente al ricalcolo dell'assegno personale pensionabile dovuto a decorrere dal luglio del 1997 al luglio del 2003, con l'inclusione dell'Elemento Distinto della Retribuzione previsto dall'accordo 8.11.1995 (da ora in poi E.D.R. 1995) ed al pagamento delle conseguenti differenze retributive, con interessi e rivalutazione.
Espongono, come già evidenziato nei pregressi ricorsi riuniti, di essere tutti dipendenti di R.F.I. S.p.a., quali marittimi imbarcati sulle navi traghetto operanti sullo stretto di Messina.
Lamentano il mancato riconoscimento del ricalcolo dell'assegno pensionabile con l'inclusiane dell'E.D.R. previsto dall'accordo dell'8.11.1995, che ritengono ingiusto anche alla luce degli orientamenti della Suprema Corte.
Evidenziano di essere tutti marittimi naviganti, sicchè nel caso di specie, in ordine al regime giuridico della prescrizione, trova applicazione l'art. 373 cod. nav. secondo cui la prescrizione decorre dalla risoluzione del contratto.
Si è costituita R.F.I. S.p.a. con memorie (che parimenti si intendono richiamate e trascritte), la quale ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti ex art. 2948 c.c. e ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso.
Secondo la resistente, invero, l'assunto dei ricorrenti non è condivisibile in quanto si basa su una interpretazione superficiale e meramente letterale degli artt. 73 e 82 del CCNL 96/1998 e non tiene conto della reale intenzione delle parti contraenti nè dei numerosi accordi intervenuti nella materia.
All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa come da verbale.

Motivazione

Preliminarmente, alla luce delle concordi dichiarazioni rese dai Procuratori delle parti all'odierna udienza, nonchè della documentazione prodotta, deve dichiarasi la cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande formulate da M. R., M. D., M. P., M. A., per intervenuta conciliazione, come indicato in verbale.
Secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, infatti, si verifica la cessazione della materia del contendere allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis, Cass.4079/84; Cass. 3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr. Cass. 3279/79; Cass 1264/78).
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente ex art. 2948 c.c., peraltro in modo alquanto generico.
Ed invero, nel caso di specie, come evidenziato anche dalla Suprema Corte, il rapporto di lavoro che intercorre tre l'ente ferrovie dello Stato (nelle diverse denorninazioni succedutesi nel tempo) - armatore delle navi traghetto sulla tratta stretto di Messina - ed il personale che presta lavoro subordinato alle dipendenze di detto ente sulle cennate navi traghetto è sicuramente lavoro nautico, poichè tutte le persone che prestano attività lavorativa per il servizio della nave (intenso in senso ampiamente lato) fanno parte dell'equipaggio e quindi rientrano nella categoria "gente di mare" ex art. 114 e seguenti cod. Nav. (Cass. 22 febbraio 2006, n. 3874, ribadita dall'Ordinanza che ha statuito circa la competenza territoriale di questo Ufficio).
Trova dunque applicazione l'art. 373 cod. nav., ai sensi del quale "I diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione [340 ss.] o alla risoluzione [343 ss.] del contratto. In caso di più contratti a tempo determinato o a viaggio, che a sensi dell'articolo 326 siano regolati dalle norme sul contratto a tempo indeterminato, il termine decorre dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione [340 ss.] o alla risoluzione [343 ss.] dell'ultimo contratto"

[II]. La prescrizione dei diritti spettanti agli eredi dell'arruolato ed agli altri aventi diritto in caso di perdita della nave decorre dalla data di cancellazione di questa dal registro d'iscrizione [371] ".
Tale disposizione è stata peraltro ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale, la quale ha osservato che "sono infondate le questioni di illegittimità costituzionale degli art. 373 e 937 c. nav., in riferimento agli art. 3 e 24 cost., nella parte in cui, nel disporre che i diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale della navigazione o di volo si prescrivono col decorso del termine di due anni dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento o del luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del rapporto, non prevedono che, in caso di rapporto di lavoro assistito da tutela reale, il termine di prescrizione decorra in costanza del rapporto" (C. Cost., 7 novembre 2006 n. 354), e ciò in ragione delle peculiarità del rapporto di lavoro nautico, ampiamente evidenziate dalla Consulta.
Essendo incontroverso che, al momento della proposizione dei ricorsi originari, gli odierni attori fossero ancora dipendenti della resistente, il termine prescrizionale non è decorso, tenuto conto che il dies a quo va rettamente individuato nel giorno dello sbarco avvenuto successivamente "alla cessazione o alla risoluzione del contratto ".
Nel merito la domanda è fondata.
Va preliminarmente evidenziato che non appare del tutto conducente al caso che ci occupa il precedente giurisprudenziale prodotto in data odierna dalla parte resistente (Corte di Appello di Firenze, 14 giugno 2012, n. 722). Detto arresto, infatti, riguarda la questione dell'eventuale riassorbimento del 14 EDR, da corrispondere nel mese di luglio, in concomitanza con il pagamento dell'assegno personale pensionabile (cfr. accordo 6.2.1998), in altre voci retributive pensionabili (indennità di utilizzazione, indennità quadri; eventualmente, ove le suddette indennità non dovessero consentire il completo riassorbimento del 14 EDR, v. salario di posizione organizzativa/professionale di cui all'art. 80 del CCNL oppure, per l'anno 1997, v. premio di produttività e di compartecipazione e, dall'anno 1998, v. premio di risultato finale).
L'odierno ricorso, invece, si incentra sulla questione relativa all'esatta determinazione dell'assegno personale pensionabile e all'inclusione, nella base di determinazione di detto emolumento, dell'Elemento Distintivo della Retribuzione previsto dall'accordo dell'8.11.1995.
Sul punto, appare pertinente richiamare quanto condivisibilmente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 4 agosto 2008 n. 21080, che, nelle parti non espressamente di seguito riportate, si richiama per relationem (essendo frutto di una scrupolosa ed attenta disamina delle questioni rilevanti anche nella presente sede).
A tal riguardo, la Corte ha evidenziato che "Il combinato disposto degli art. 73 e 82 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 6 febbraio 1998 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato va interpretato nel senso che l'E.D.R. - Elemento Distinto della Retribuzione - di cui all'accordo nazionale 8 novembre
1995, va computato nell'assegno personale pensionabile di cui all'art. 82 citato. Ciò è dovuto al fatto che l'assegno personale pensionabile è rapportato alla retribuzione base di cui all'art. 73, con la sola esclusione dello stesso assegno e degli E.D.R. previsti dal Protocollo di intesa 31 luglio 1992 e dell'art. 80 del medesimo contratto del 1998 e che l'art. 73, inoltre, comprende a sua volta, tra gli elementi costitutivi di detta retribuzione, anche l'E.D.R. previsto dall'accordo nazionale dell'8 novembre 1995. Tale conclusione risponde non solo al criterio dell'interpretazione letterale, ma anche a quello, ugualmente rilevante nella materia dei contratti collettivi, della interpretazione sistematica, dato che le due clausole sopra menzionate, in ragione della loro evidente complementarietà e se interpretate le une per mezzo della altre, conducono allo specifico risultato ermeneutico dell'inclusione dell'E.D.R. in questione nell'assegno ivi previsto ".

Come evidenziato dalla Corte di Cassazione:
- l'art. 82, comma 1, c.c.n.l. 1998 prevede che: "A far data dal 1 giugno 1997 la società corrisponderà al dipendente, entro il mese di luglio di ciascun anno, un assegno personale pensionabile, riferito al servizio prestato nel periodo 1 luglio dell'anno precedente - 30 giugno dell'anno in corso, di importo pari alla
retribuzione base (spettante al 30 giugno dello stesso anno) di cui all'art. 73, punto 1, del presente contratto, con esclusione dalla stessa dell'assegno personale pensionabile di cui al presente articolo e degli EDR pensionabili previsti dal protocollo di intesa del 31.7.1992 e dall'art. 80 del presente CCNL"'
;
- l'art, 73, comma 1 , c.c.n.l. 1998 prevede: "Sono elementi della retribuzione base: a) lo stipendio (minimo tabellare, successive classi di stipendio biennali e aumenti periodici triennali, anche convenzionali, l'assegno personale pensionabile di cui all'art. 82 del presente CCNL, l'E.D.R. pensionabile previsto dal Protocollo di intesa del 31.7.1992, l'E.D.R. pensionabile previsto dall'accordo nazionale dell'8.11.1995, l'E.D.R. pensionabile previsto dall'art. 80 del presente CCNL e l'eventuale assegno personale pensionabile determinato dal successivo art. 79); b) l'indennità integrativa speciale";
- secondo l'interpretazione letterale delle disposizioni contrattuali l'assegno personale pensionabile di importo pari alla retribuzione base di cui all'art. 73, comma 1;
- costituisce elemento della retribuzione base, tra gli altri, l'E.D.R. pensionabile previsto dall'accordo nazionale dell'8.11.1995 (l'EDR 1995);
- sono però non di meno esclusi - espressamente - dalla retribuzione utile al fine di quantificare l'assegno personale pensionabile, ancorchè rientranti nella retribuzione base, tra l'altro, gli EDR pensionabili previsti dal protocollo di intesa del 31.7.1992 e dall'art. 80 dello stesso c.c.n.l. 1998, ma non anche l'EDR 1995;
- l'E.D.R. pensionabile previsto dall'accordo nazionale dell'8.11.1995 (EDR 1995) - in quanto incluso espressamente nella nozione di retribuzione base e non compreso tra gli elementi retribuiti esclusi dalla retribuzione utile al fine di quantificare l'assegno personale pensionabile - deve ritenersi compreso tra gli
elementi retributivi che vanno a comporre l'assegno personale pensionabile;
- occorre tenere distinti i seguenti piani di indagine: uno è quello della determinazione dell'assegno personale pensionale, che vede per espressa previsione contrattuale - il computo di alcuni elementi retributivi (tra cui l'EDR 1995) e l'esclusione di altri; l'altro è quello del riassorbimento di un 14^ EDR 1995 in competenze accessorie e segnatamente nell'indennità di utilizzazione;
- l'accordo del 6 febbraio 1998 - richiamato e quindi confermato dall'art. 73, comma 3, CCNL 1998 - non disciplina gli elementi retributivi che vanno a comporre l'assegno personale pensionabile, ma regolamenta - ed in modo molto dettagliato proprio il "riassorbimento" di un particolare EDR 1995: il quattordicesimo EDR 1995 da corrispondere "in concomitanza" con il pagamento dell'assegno personale pensionabile di cui all'art. 82 CCNL e da riassorbire nell'indennità di utilizzazione, ovvero nell'indennità quadri, ovvero nel salario di posizione organizzativa - professionale oppure sul premio di produttività e di compartecipazione o sul premio di risultato annuale;
- come e quando il quattordicesimo EDR 1995 da corrispondere "in concomitanza" con 1'erogazione dell'assegno personale pensionabile dovesse essere riassorbito è questione diversa da quella - oggetto del presente giudizio - della quantificazione dell'assegno personale pensionabile che è composto di varie voci (quali il minimo tabellare, gli scatti di anzianità, l'indennità di contingenza), tra le quali c'è anche - in ragione dell'applicazione dell'art. 82, comma I, e art. 73, comma I, cit., come sopra interpretati - un EDR 1995;
- il combinato disposto dell'art. 82, comma I, e art. 73, comma I, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 6 febbraio 1998 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato va pertanto interpretato nel senso che l'E.D.R. 1995 – ossia l'Elemento Distinto della Retribuzione, di cui all'accordo nazionale 8 novembre 1995 - va computato nell'assegno personale pensionabile di cui all'art. 82 citato.
Già alla luce di quanto evidenziato l'assunto dei ricorrenti appare fondato.
Giova rimarcare come la diversa tesi sostenuta dalla parte resistente, e anche da parte della giurisprudenza di merito (Trib. Roma 11894/2006), è stata espressamente esaminata e disattesa dalla Corte di Cassazione anche in altre pronunce.
E' stato in tale sede ribadito il principio, già affermato prima dell'introduzione dell'art. 420 bis c.p.c. (Cass. 29 luglio 2005, n. 15969; 15 luglio 2005 n. 15005; 5 giugno 2004 n. 10721), secondo cui "Il combinato disposto degli art. 73 e 82 c.c.n.l. 6 febbraio 1998 dei ferrovieri va interpretato nel senso che l'e.d.r. - elemento distinto della retribuzione - di cui all'accordo collettivo dell'8 novembre 1995 va computato nell'assegno personale pensionabile di cui al citato art. 82" (Cass. Civ. sez. lav., 25 settembre 2007, n.
19710).
La Corte ha invero precisato che "Per un verso, l'art. 82, nello stabilire che l'assegno personale pensionabile avrebbe dovuto essere rapportato alla retribuzione base, esclude da essa in termini espliciti alcune voci soltanto (talune delle quali del pari utili solo ai fini pensionistici), ma non l'EDR di cui
all'accordo collettivo del 1995, optando così per la sua inclusione. Per altro verso, l'art. 73 il quale, definendo la nozione di retribuzione base, costituisce una norma fondamentale del contratto collettivo per le sue molteplici ricadute sui c.d. istituti indiretti, accanto a componenti schiettamente retributive (quali il minimo tabellare, gli aumenti periodici, l'indennità integrativa speciale, ecc), della cui effettiva erogazione ai dipendenti non si può ovviamente dubitare, pone anche l'EDR previsto dall'accordo del 1995, che non vi era alcuna ragione di menzionare ove si fosse inteso soltanto ribadire la sua inclusione nel montante assoggettabile a pensione, già sancito dall'accordo testè nominato.
Nè si dica che il mero richiamo, contenuto nel punto 3) dell'accordo nazionale del 1995 ed al (coevo) contratto collettivo del 1998, sia idoneo a scalfire una siffatta conclusione; ed invero, mentre il contenuto degli art. 73 e 82 è del tutto palese e conduce inequivocabilmente alla conclusione condivisa dalla Corte, quello del punto 3) del medesimo art. 73 e dell'accordo "separato" del 6 febbraio 1998 non possiede pari chiarezza e pregnanza e, quand'anche si ritenga che esista una contraddizione tra l'uno e l'altro "blocco" di disposizioni, non potrebbe non darsi la prevalenza al primo di essi, in virtù del criterio ermeneutico di carattere sussidiario, di cui all'art. 1366 c.c., il quale stabilisce che il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
E' stato affermato, infatti, da questa Corte che il criterio della buona fede nella interpretazione dei contratti deve ritenersi funzionale ad escludere il ricorso a significati, oltre che unilaterali, contrastanti con un criterio di affidamento dell'uomo medio e che esso rappresenta il punto di sutura tra la ricerca della reale volontà delle parti (costituente il primo momento del processo interpretativo, in base alla comune intenzione ed al senso delle Parole) ed il persistere di un dubbio sul preciso contenuto della volontà contrattuale (in base ad un criterio obiettivo, fondato su un canone di reciproca lealtà nella condotta tra le parti ed inteso alla tutela dell'affidamento che ciascuna parte deve porre nel significato della dichiarazione dell'altra) (cfr. Cass. 15 marzo 2004 n. 5239; Cass. 18 maggio 2001 n. 6819).
Premesso che questo criterio tanto più deve trovare applicazione in relazione ai contratti collettivi, i cui testi in via preventiva sono di frequente sottoposti alla valutazione dei lavoratori interessati ed all'acquisizione del loro (eventuale) consenso, si osserva che, quali che siano le ambiguità delle richiamate clausole collettive, considerate nel loro complesso, anche in base al criterio dell'affidamento la sola interpretazione consentita, perchè espressa in termini manifesti e generalmente comprensibili" , è quella che comporta l'inclusione nell'EDR nell'assegno personale pensionabile, per cui l'impugnata sentenza deve essere in definitiva cassata"
(Cass. 19710/2007 cit.).
Alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, che questo decidente condivide, la domanda dei ricorrenti finalizzata al ricalcolo dell'assegno personale pensionabile dovuto a decorrere dal luglio del 1997 al luglio del 2003 con l'inclusione dell'E.D.R. previsto dall'accordo dell'8.11.1995 è fondata e va accolta (essendo pacifico che tale voce non è stata inclusa nella determinazione dell'assegno pensionabile e chiarito che essa deve essere inclusa a prescindere dall'eventuale riassorbimento del 14 EDR in altre indennità come
quelle sopra specificate), dovendosi pertanto condannare la resistente al pagamento delle conseguenti differenze retributive, con interessi e rivalutazione, con conseguente regolarizzazione amministrativa e previdenziale.
Tenuto conto che i conteggi riportati in ricorso non appaiono specifici e dettagliati, non può operare il principio di non contestazione degli stessi. Appare peraltro contrario al principio di economica processuale disporre C.T.U., apparendo più opportuno pronunciare condanna generica al pagamento delle somme dovute (che risulteranno comunque automaticamente determinabili dalla resistente, alla luce dell'applicazione dei criteri contrattuali e retributivi temporalmente vigenti), e rimandare ad eventuale, futuro e separato giudizio, in caso di mancata esecuzione della presente sentenza o di contestazione sul quantum, la quantificazione delle somme dovute.
La particolare complessità delle questioni affrontate e le oscillazioni giurisprudenziali presenti nelle sedi di merito giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.

PQM

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, definitivamente decidendo, così statuisce:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere avuto riguardo ai ricorrenti M. R., M. D., M. P., M. A.;
ACCOGLIE, per il resto, il ricorso e, per l'effetto:
DICHIARA il diritto delle parti ricorrenti al ricalcolo dell'assegno personale pensionabile dovuto a decorrere dal luglio del 1997 al luglio del 2003 con l'inclusione dell'E.D.R. previsto dall'accordo dell'8.11.1995;
CONDANNA parte resistente al pagamento delle conseguenti differenze retributive, con interessi e rivalutazione, come per legge, e a regolarizzare, ove necessiti, la posizione amministrativa e previdenziale dei lavoratori;
COMPENSA le spese processuali tra le parti costituite.
Così deciso e pubblicato, in Catania, lì 11 luglio 2012
IL GIUDICE
(Dott. Mario Fiorentino)


 

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