REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania Dott. Fausto Castaldo all'udienza di discussione del 17 luglio 2013
ha pronunciato ex art 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 2725, RG 2010 lavoro
TRA
S. G. - ricorrente -
E
AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI (AMT) - Convenuto -

Motivazione

Con il ricorso introduttivo del 30.3.2010 il ricorrente in epigrafe esponeva:
di aver preso parte al bando di selezione pubblica per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 20 operatori qualificati indetto dall'AMT di Catania e di essere stato collocato utilmente in graduatoria, all'esito delle prove selettive, pur non risultando vincitore di concorso. L'azienda aveva quindi provveduto allo scorrimento della graduatoria con l'assunzione dei concorrenti collocati fino alla posizione numero 39 ma aveva successivamente omesso di attingere dalla medesima graduatoria per la copertura di vacanze, in tal modo bloccando detto scorrimento. II ricorrente lamentava invero che, stante la rinuncia e/o le dimissioni presentate da alcuni dei concorrenti assunti ed inseriti in graduatoria in posizione superiore rispetto al ricorrente, pur in presenza di una comprovata necessità di procedere all'assunzione di altro personale, l'Azienda aveva omesso di scorrere la graduatoria. Tale condotta, proseguiva il ricorrente, si poneva in contrasto con le prescrizioni dell'art. 6 del bando, che prescriveva la validità triennale della graduatoria ed il suo impiego secondo le modalità previste dalla L.R. 12 del 1991.
In diritto il ricorrente evidenziava che l'art. 8 di detta legge prevede che qualora nei trentasei mesi successivi all'approvazione della graduatoria si verifichino per rinunzia, dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa, vacanze di posti nei relativi ruoli organici, l'Amministrazione procede alla loro copertura mediante la nomina dei concorrenti inclusi nella graduatoria e dichiarati idonei, che per ordine di merito seguono immediatamente i vincitori.
Il ricorrente richiamava quindi la giurisprudenza in materia affermando che, pur non sussistendo un obbligo di procedere allo scorrimento della graduatoria, è pur vero che il soggetto idoneo è titolare di un diritto soggettivo alla chiamata tutte le volte che la Amministrazione decida di coprire i posti resisi ulteriormente vacanti nei profili per i quali è stato indetto il concorso. L'illegittimità della condotta tenuta dalla AMT era evidente in considerazione del fatto che il regolare scorrimento della graduatoria e la copertura dei posti resisi vacanti con il subentro di altri concorrenti era necessario stante le vacanze all'interno del reparto. Restava in tal modo incomprensibile il comportamento aziendale pur in presenza dell'evidente convenienza ed esigenza di coprire i posti vacanti, condotta in contrasto con i principi di correttezza e buona fede e come tale idonea a determinare, per quanto esposto, il diritto al risarcimento del danno per la mancata corresponsione delle retribuzioni maturate.
In tal senso concludeva il ricorrente perchè venisse ordinata la assunzione con contratto a tempo indeterminato con condanna dell'AMT al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite e comunque da accertare a mezzo di espletanda CTU ovvero in via equitativa, vinte le spese.
Si costituiva l'Azienda che eccepiva di non aver proceduto ad assunzione di personale al di fuori della graduatoria richiamata ex adverso. Richiamava un favorevole orientamento giurisprudenziale in materia e chiedeva il rigetto della domanda.

Così riassunte le posizioni delle parti, osserva il Giudicante che la giurisprudenza di legittimità in materia ha sancito che:
1) In materia di procedure concorsuali della P.A. preordinate all'assunzione dei dipendenti, l'istituto del cosiddetto "scorrimento della graduatoria" presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto; pertanto l'obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa preclude all'amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare personale, ma non la obbliga all'assunzione dei candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vacanti e che l'amministrazione stessa non intenda coprire restando inoltre escluso che la volontà dell'amministrazione di coprire il posto possa desumersi da un nuovo bando concorsuale, poi annullato, ovvero da assunzioni di personale a termine (Cass Sez. U, Sentenza n. 19595 del 12/11/2012). In tale occasione si è sottolineato che deve trattarsi di posti non solo vacanti ma anche disponibili, e tali diventano sulla base di apposita determinazione.
2) Il rapporto di lavoro dei dipendenti addetti ad un servizio pubblico di trasporto espletato dal Comune mediante la costituzione di un'azienda speciale, autonoma e distinta rispetto alla propria organizzazione pubblicistica, ha natura privatistica, e resta pertanto interamente disciplinato, sin dal momento della costituzione del rapporto stesso, dal diritto privato, ancorché i dipendenti vengano assunti a seguito di concorso, rappresentando lo svolgimento delle prove selettive solo un sistema di reclutamento del personale, utilizzato anche dagli imprenditori privati. Ne consegue che, essendo inapplicabili le norme relative all'ultrattività delle graduatorie concorsuali previste per il settore pubblico, rientra nella discrezionalità dell'azienda stabilire nel bando di concorso la possibilità di attuare entro un dato termine l'assunzione degli idonei non vincitori mediante scorrimento della graduatoria, ed in tal caso il diritto all'assunzione sorgerà solo qualora l'azienda comunichi di voler attingere alle graduatorie conformemente alle previsioni del bando. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15167 del 11\0912012)
In tale occasione si è sancito che il bando di concorso indetto, nell'ambito dei rapporti di lavoro regolati dal diritto privato, per l'assunzione, la promozione o il riconoscimento di determinati trattamenti o benefici a favore del personale all'esito di determinate procedure selettive, costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione ai concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del lavoratore che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale (Cass. n. 9049 del 2006, n. 13273 del 2007, n. 5295 del 2007).
Rientra nella discrezionalità dell'Ente, stabilire nel bando di concorso, una sorta di "scorrimento nella graduatoria", in modo analogo a quanto previsto nel pubblico impiego, divenendo, dunque, il bando stesso fonte "normativa" della suddetta ultrattività che può operare nei soli limiti di validità previsti, in modo da pater conferire agli idonei i posti non coperti dopo la chiamata dei vincitori, ovvero "medio tempore" resisi disponibili, nei limiti della pianta organica (cfr., CdS., 5^, 25 giugno 2010 n. 4072).
Nel caso in esame l'art. 6 del Bando di concorso pubblicato sulla GURS n.4 del 8.4.2005 prevede che "le graduatorie avranno validità triennale e potranno essere utilizzate con le modalità indicate dall'art. 8 della legge regionale n. 12 del 30.4.1991".
La previsione è chiaramente nel senso di rimettere la utilizzazione della graduatoria ad una successiva determinazione di copertura del posto resosi vacante nel periodo di validità triennale attribuita alla discrezionalità dell'Azienda ( "potranno") in termini dunque di "eventualità” e non di necessità. Le modalità indicate dall'art.8 della legge regionale sono quelle che attribuiscono rilevanza alle vacanze per rinunzia, dimissioni o morte o per qualsiasi altra causa nei trentasei mesi successivi alla approvazione della graduatoria ma presuppongono pur sempre la disponibilità del posto che è tale solo a seguito di specifica determinazione aziendale di copertura del posto, in relazione alla sussistenza delle esigenze insindacabili nell'ambito delle scelte imprenditoriali e tecniche.
Non possono trovare spazi dunque le richieste volte a prospettare la convenienza o i benefici per l'Azienda derivanti dalla copertura dei posti resisi vacanti ovvero la incomprensibilità delle ragioni per le quali l'azienda stessa pur in presenza della graduatoria non abbia attinto da questa. Quel che è incontestato è che l'Azienda non ha ritenuto di coprire i posti resisi vacanti né ha effettuato assunzioni in relazione agli stessi .
Tanto basta per rigettare le domande alla stregua della più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità in materia che, essendo intervenuta anche nelle more del giudizio, consente di compensare integralmente le spese.

PQM

II G.L. rigetta la domanda e compensa le spese.
Catania, 17 luglio 2013
Il Giudice del lavoro
Dott. Fausto Castaldo
Depositato in cancelleria il 17 luglio 2013


 

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