Civile Ord. Sez. 6 Num. 11793 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: ROSSETTI MARCO
Data pubblicazione: 15/05/2018

ORDINANZA
sul ricorso 7422-2016 proposto da:
B. T. I. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO PORRO n.8, presso lo studio dell'avvocato ANSELMO CARLEVARO, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati F. CARLO ASSERETO, e ANDREA GRECO;
- ricorrente -
contro
F. G., D. G. A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI n.21, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA TOMASSINI, rappresentati e difesi dagli avvocati ANDREA DOMENICO NAPPI, CARMINE GIUGLIANO;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1343/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Svolgimento del processo

1. G. R. ed A. D. G. convennero dinanzi al Tribunale di Avellino — per quanto in questa sede ancora rileva - la società K. G. T. s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale dapprima in K. I. s.p.a., e quindi in B. T.I. s.p.a.; d'ora innanzi, per brevità, sempre e comunque "la BTI"),
esponendo che:
-) avevano stipulato con la BTI, organizzatore di viaggi, un contratto di acquisto di un "pacchetto turistico" avente ad oggetto un viaggio ed un
soggiorno nella città di Miami Beach (USA), seguito da una crociera nel Mar dei Caraibi, dal 2 all'11.9.2004;
-) giunti sul posto, non poterono fruire della vacanza a causa dell'imperversare nello stato della Florida dell'uragano "Frances".
Chiesero perciò la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pagato ed al risarcimento del danno.
La BTI rimase contumace.

2. Con sentenza 24.6.2011 n. 1288 il Tribunale accolse la domanda.
La sentenza venne appellata dalla BTI, la quale invocò la nullità del processo, a causa del mancato rilievo da parte del Tribunale della
nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, poiché priva di sottoscrizione del difensore nella copia notificata
. Con sentenza 18.3.2015 n. 1343 la Corte d'appello di Napoli rigettò il gravame, ritenendo che l'atto di citazione avesse comunque raggiunto il suo scopo.

3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla BTI, con ricorso fondato su un solo motivo ed illustrato da memoria.
Gli intimati hanno resistito con controricorso.

Motivazione

1. Il motivo unico di ricorso.

1.1. Con l'unico motivo di ricorso la BTI sostiene che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto privo della sottoscrizione del difensore, doveva ritenersi inesistente e non nullo, sicché nessuna sanatoria per raggiungimento dello scopo era per esso possibile.

1.2. Il motivo è infondato, sebbene la motivazione adottata dalla Corte d'appello debba essere corretta, ai sensi dell'art. 384, quarto comma, c.p.c..
1.3. La Corte d'appello di Napoli ha ritenuto che la copia notificata dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, priva della firma del difensore, fosse un atto che, se pur affetto da nullità, aveva comunque raggiunto il suo scopo.
Ha ritenuto che l'atto avesse raggiunto il suo scopo perché era comunque pervenuto nella conoscenza del destinatario, il quale anzi aveva addirittura ammesso di averne preso cognizione, e di avere seguito "dall'esterno" le vicende del giudizio di primo grado.
Questa valutazione non può essere condivisa.
Scopo della notifica dell'atto di citazione è non solo mettere il convenuto a conoscenza delle pretese attoree e delle ragioni giuridiche di esse, ma anche favorirne la costituzione in giudizio.
D'un atto di citazione nullo, pertanto, si potrà dire che esso ha raggiunto il suo scopo quando il convenuto si sia costituito, e non già per il solo fatto che l'atto sia pervenuto nella conoscenza del destinatario.
Ed infatti, affinché sorga l'onere per il convenuto di costituirsi in giudizio, è necessario che gli sia validamente notificato un atto altrettanto valido:
e tali presupposti "non possono essere surrogati, ai fini di istituire un valido contraddittorio, dalla conoscen.za che aliunde egli abbia avuto del processo e neppure da notificazioni eseguite ad altri effetti" (Sez. 3, Sentenza n. 1090 del 19/04/1974).
Questi principi sono risalenti e consolidati nella giurisprudenza di questa Corte: essi vennero affermati già da Sez. 2, Sentenza n. 1160 del 11/05/1963, la quale stabili che "la disposizione dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., secondo cui la nullità non può essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui e destinato, deve essere interpretata con riferimento allo scopo proprio dell'atto. Ne consegue che la nullità incorsa nella notificazione della citazione non è sanata se la parte convenuta non si è costituita, e nulla rileva la circostanza che essa sia effettivamente venuta a conoscenza dell'atto".

1.4. L'errore commesso dalla sentenza impugnata tuttavia non ne impone la cassazione, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., in
quanto il dispositivo è comunque conforme a diritto.
Questa Corte, infatti, ha già più volte affermato che la mancanza della sottoscrizione del difensore, nella copia dell'atto introduttivo del giudizio notificata al convenuto, non ne comporta la nullità, quando dalla copia dell'atto di citazione notificato, pur priva della firma del difensore, sia possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza da procuratore abilitato munito di mandato.
Quel che infatti rileva, ai fini del raggiungimento dello scopo d'un atto affetto da nullità per difetto di sottoscrizione, è non già la sua conoscibilità (come ritenuto dalla Corte d'appello), sibbene la sua riferibilità alla persona che ne appare l'autore.
Tra gli elementi idonei a consentire la sicura riferibilità dell'atto alla persona indicata come suo autore, quando manchi la sottoscrizione, questa corte ha già più volte affermato che può assumere rilievo anche l'indicazione, nella relazione di notificazione, che quest'ultima è stata effettuata ad istanza del difensore indicato come autore dell'atto (ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 802 del 28/01/1987).

Nel caso di specie la copia notificata dell'atto di citazione reca l'apposizione del "visto" dell'ufficiale giudiziario che ha proceduto ad eseguire la notifica, e tale visto è di per sé idoneo a documentare che la richiesta di notifica è avvenuta ad istanza dell'avvocato indicato come l'estensore dell'atto di citazione.
Tale visto, insieme alla relazione di notificazione, costituiscono pertanto elementi idonei al raggiungimento dello scopo, ovvero far
comprendere al destinatario la sicura riferibilità dell'atto all'avvocato ivi indicato come difensore degli attori.

1.5. La circostanza che la motivazione adottata dalla sentenza impugnata fosse non conforme a diritto impedisce, ex se, di ritenere temeraria l'impugnazione proposta dalla BTI. Va, di conseguenza, rigettata la domanda, proposta dai controricorrenti, di condanna della BTI al pagamento della sanzione privata prevista dall'art. 96, comma terzo, c.p.c..

2. Le spese.
2.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono
liquidate nel dispositivo.
2.2. I difensori dei controricorrenti, avvocati Carmine Giugliano ed Andrea Domenico Nappi, hanno chiesto la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità "con attribuzione".
Ritiene questa Corte che con tale espressione i suddetti difensori abbiano inteso domandare la distrazione in loro favore delle spese di lite, così implicitamente dichiarando, ex art. 93, comma primo, c.p.c., di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
2.3. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte
ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

PQM

-) rigetta il ricorso;
(-) condanna B.T.I. s.p.a. alla rifusione in favore di G. R. e A. D. G., in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di curo 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55, che si distraggono in favore degli avvocati Carmine Giugliano ed Andrea Domenico Nappi;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, corna 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di B.T.I. s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 23 gennaio 2018.
Pubblicata in data 15 maggio 2018


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.