REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CALTANISSETTA SEZIONE 1
runita con l'intervento dei Signori:
BRANCATO TOMMASO -Presidente-
RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE -Relatore-
Zucchetto Cesare -giudice-
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 517/09
depositato il 01/04/2009
avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACCERTAMENTO 893010100009 IRPEF 2004
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI CALTANISSETTA
proposto dal ricorrente:
V. A.
difeso da:
DOTT. NASTASI MARCO VALERIO QUARTO
STUDIO DOTT. NASTASI
VIA VENEZIA 369 93012 GELA CL

Svolgimento del processo

Con atto in data 19.3.2009 il signor V. A., rappresentato e difeso dal Dott. Marco Quarto Nastasi, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Gela avverso l'avviso di accertamento N.893010100009, relativo all'anno d'imposta 2004, mediante il quale, a seguito degli elementi indicati nella dichiarazione presentata con modello unico 730 e delle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dal Comando di Compagnia della Guardia di Finanza di Gela in data 31.3.2008, notificato alla moglie convivente dell'odierno ricorrente ed a seguito di indagini di polizia giudiziaria condotte dal Comando di Compagnia della Guardia di Finanza di Bergamo nei confronti di diversi soggetti e tra questi l'impresa "BOFFETTi IMPIANTl S.r.1. Elettromagnetica Industriale ST' con sede in Calusco D'Adda, dalle quali era emerso che quest'ultima aveva effettuato dei pagamenti in nero di ore di lavoro straordinario prestato da operai in carico nei propri libri contabili, tra i quali il signor V. A., il quale nell'anno 2004 aveva percepito la somma di € 16.741,99. Erano state determinate le maggiori imposte dovute, oltre interessi e irrogate le relative sanzioni pari ad E 5.970,00 per Irepf, € 151,00 per addizionale regionale; € 83,00 per addizionale comunale ed E 6.204,00 per sanzioni.
In data 1.4.2009 il ricorrente si costituiva in giudizio e chiedeva l'annullamento dell'avviso d'accertamento impugnato, la conferma dei redditi dichiarati, la condanna alle spese e la discussione in pubblica udienza.
Col ricorso proposto veniva eccepita la nullità dell'avviso di accertamento impugnato, per difetto di legittimazione attiva e di sottoscrizione, stante che non erano stati sottoscritti dal titolare dell'Ufficio, riportando gli atti la sottoscrizione del Dott. Marco Salvatore La Perna e non del Direttore dell'Agenzia.
Il ricorrente, eccepiva, inoltre la nullità dell'avviso d'accertamento impugnato per difetto di motivazione, concretizzata nell'esposizione di motivazione "per doppia relationem", facendo riferimento al processo verbale di constatazione redatto dal Comando della Guardia di Finanza della compagnia di Gela, il quale, a sua volta faceva riferimento al contenuto del processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza di Bergamo in conseguenza del controllo effettuato alla "BOFFETTI IMPIANTI S.r.l. Elettromagnaetica Industriale ST" con sede in Calusco D'Adda, mai portato a conoscenza del ricorrente e ancora.
Eccepiva la nullità dell'atto per mancata allegazione dell'atto a cui faceva riferimento la motivazione per doppia relationem ed in conseguenza della mancata partecipazione del contribuente alla formazione del processo verbale di constatazione; ragione per cui non era nelle condizioni di conoscere le modalità attraverso le quali era stato determinato il maggior reddito da lavoro dipendente.
Il ricorrente eccepiva inoltre, la nullità del prowedimento di irrogazione delle sanzioni incorporato nell'avviso d'accertamento; infine, in via subordinata chiedeva la riduzione dell'imponibile accertato, ai sensi dell'art.51, comma 6 del TUIR approvato con D.P.R N.917/86.
Produceva documentazione.
In data 18.5.2009 l'Agenzia delle Entrate depositava controdeduzioni con le quali insisteva nella legittimità dell'atto impugnato, essendo stato sottoscritto dal funzionario delegato e perchè sufficientemente motivato.
Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
In data 18.4.2011, in conseguenza dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento contenente l'iscrizione a ruolo provvisoria del presunto debito d'imposta conseguente all'atto impugnato, il ricorrente ne chiedeva la sospensione dell'esecuzione.
Con decreto presidenziale N.355/3/11 del 16.6.2011 veniva disposta la sospensione provvisoria dell'atto impugnato e fissata la trattazione dell'istanza cautelare all'udienza del 21.7.2011, alle ore 15,30.
Con ordinanza N.487/3/11 del 21.7.2011 veniva confermata la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato e sospeso il giudizio, ai sensi dell'art.39 del D.L. N.98/2011.
All'udienza di trattazione del 13.5.2013 il difensore del ricorrente chiedeva la riunione del ricorso con quello avente R.G.R. N.395/09, posto in discussione in pari data.
Il rappresentante dell'Ufficio non si opponeva alla richiesta

Motivazione

Preliminarmente il Collegio rigetta la richiesta di riunione del ricorso con quello avente R.G.R. N.395/09, stante che, pur trattandosi di ricorsi proposti dal medesimo ricorrente ed aventi fattispecie similare, sono attinenti a diversi anni d'imposta e la decisione di uno dei ricorsi non comporta pregiudizio alla decisione dell'altro ricorso. Pertanto, non sussistono i requisiti della connessione ogettiva.
Il primo comma dell'art.42 del D.P.R. N. 600/73 dispone che “gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.
Nel caso in esame l'atto impugnato è stato sottoscritto in data 29.11.2009 non dal Direttore dell'Ufficio, legittimato a sottoscriverlo, ai sensi dell'art.68 del D.Lgs N.300/99, bensi dal Capo Area Controllo, Dott. Marco Salvatore La Perna.
L'Ufficio ha prodotto copia dell'ordine di servizio N.2008/02/CG del 14.11.2008, mediante il quale il Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Gela delegava il Capo Area Controllo a sottoscrivere gli atti, anche di rilevanza esterna, per i quali l'ammontare delle imposte dovute non fosse stato superiore ad E 100.000,00, nel quale era specificato che gli effetti di detta delega decorrevano dal 14.11.2008. Conseguentemente, l'atto impugnato era stato legittimamente sottoscritto dal dott. La Perna.
In ordine ai presunti redditi percepiti in nero nell'anno 2004, la motivazione dell'avviso d'accertamento impugnato fa riferimento al contenuto del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Gela in data 31.3.2008, notificato al ricorrente in pari data mediante consegna alla moglie convivente e sulla regolarità di detta notifica non c'è contestazione alcuna.
Rileva il Collegio che l'onere probatorio si pone in funzione del vantaggio che ciascuna parte ricava, alla stregua del diritto sostanziale, dalla dimostrazione dei fatti dedotti in giudizio, con la conseguenza che, affermandosi l'Amministrazione finanziaria, dal punto di vista sostanziale, creditrice del tributo domandato, compete ad essa l'onere della prova dei fatti costitutivi della sua pretesa mentre grava sul destinatario dell'imposizione, che eccepisca l'inefficacia di quei fatti (in quanto provati dalla controparte) o la modificazione o l'estinzione del diritto, l'onere di provare i diversi fatti sui quali l'eccezione si fonda.
Nel caso in esame il ricorrente sostiene di non avere percepito alcuna somma per lavoro in nero.
Dagli atti prodotti in giudizio dall'Agenzia delle Entrate non si rileva alcun elemento di prova idoneo a dimostrare che la "Boffetti Impianti S.r.l." abbia corrisposto all'odierno ricorrente somme corrisposte in nero, se non la semplice affermazione contenuta nell'atto impugnato e nelle controdeduzioni prodotte dall'Ufficio, non essendo stato pronotto in giudizio nè il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Gela a cui fa riferimento la motivazione, nè il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Bergamo, nè altro documento comprovante l'esistenza della corresponsione di somme in nero.
Il ricorso merita di essere accolto, dichiarando la nullità dell'avviso d'accertamento impugnato e condannando l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 500,00.

PQM

La Commissione, in accoglimento del ricorso, dichiara la nullità dell'avviso d'accertamento impugnato e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 500,00.
Caltanissetta li, 13/05/2013
L'estensore Giuseppe Riccobene
Il Presidente Tommaso Brancato


 

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