REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 3095 / 2019 OGGETTO : Obbligo contributivo alla Gestione commercianti.

promosso da: (Omissis), elett.te domiciliata in Catania , in via C. Patanè Romeo , n.28, presso lo studio dell’avv. ESPOSITO ORAZIO STEFANO, da cui è rappresentata e difesa , per procura in atti;
indirizzo telematico
Opponente

Contro: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -,
(C.F.80078750587 ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. GALEANO MANLIO e avv. ANTONELLA TESTA, con domicilio eletto in Ragusa Via Leonardo Da Vinci, n.25, giusta procura come in atti , indirizzo telematico

Opposto

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 23/12/2019, la sig.ra (Omissis) ha
Proposto rituale opposizione (art. 24 d.lgs. 46 /1999) – previa sospensiva - avverso l’avviso di addebito n. 597 2019 0002166856 notificato in data 5/12/2019 con cui l’I.N.P.S. intima il pagamento della complessiva somma di €. 9.594,92 a titolo di contributi, interessi e sanzioni da versare alla Gestione commercianti periodo gennaio - dicembre 2013 sulla base dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate.
L’opponente, premesso che pende ricorso in opposizione all’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate deduce l’illegittimità dell’atto opposto ex art.24 comma 3 D.Lgs 46/1999, e ne chiede l’annullamento.
Si è costituito l’I.N.P.S. rilevando l’infondatezza delle ragioni dell’opposizione, chiedendo l’accertamento dei contributi dovuti , e quindi il rigetto dell’opposizione.
Sospesa l’esecutività dell’avviso suddetto , la causa è istruita documentalmente , e all’udienza a trattazione scritta del 8 marzo 2021,stante l’emergenza sanitaria da pandemia per Covid-19, sulla scorta delle conclusioni formulate dai difensori delle parti, decisa da Codesto Giudice con la presente sentenza.

Motivazione

L’opposizione è fondata e va accolta.
Ai sensi dell’art. 30 comma 1 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in legge n.122/2010 :
« A decorrere dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute dall’I.N.P.S.,anche a seguito di accertamento degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo .» .
Il successivo comma 14 prevede espressamente che « Ai fini di cui al presente articolo i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all’INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso istituto, costituito dall’avviso di addebito contenente l’intimazione di adempiere l’obbligo di pagamento. ».
Nella procedura di riscossione mediante avviso di addebito devono ,dunque, trovare applicazione le previsioni di cui al D.Lgs. n.46/1999 e i principi alle stesse sottesi.
Orbene nella fattispecie presupposto dell’avviso di addebito è l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate n. TYZ01B300520 notificato in data 26/6/2018.
Avverso il quale risulta che l’odierno opponente ha proposto opposizione davanti alla Commissione Tributaria di Ragusa Sez.1 (R.G. 1575/2018), trattasi di giudizio ancora in corso , circostanza non contestata dalle parti .
Nella fattispecie trova, pertanto, applicazione l’art. 24 comma 3 del d.lgs. n.46 /1999 in base al quale :
« Se l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza del provvedimento esecutivo del giudice.»
Dunque, in pendenza di un giudizio di accertamento , l’I.N.P.S. non può iscrivere a ruolo ( ora notificare l’avviso di addebito) la richiesta di pagamento dei contributi .
La norma , sebbene non lo prevede espressamente, comporta una vera e propria sospensione del procedimento di recupero del credito previdenziale : è evidente la volontà del legislatore per l’economicità e il buon andamento della pubblica amministrazione – e l’I.N.P.S. è un ente pubblico economico strumentale – (art.97 Cost.) e della giustizia , onde evitare una duplicazione di giudicati, di prevedere la temporanea carenza di potere dell’istituto di previdenza di agire in esecuzione .
La giurisprudenza ritiene applicabile la norma anche nei casi in cui l’accertamento proviene da enti diversi dall’I.N.P.S. quale l’Agenzia delle Entrate ed infatti ha chiarito che « …in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l'INPS sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario » ( Cass.Civ. 10/04/2014 n. 8379 ).
Pertanto, anche in pendenza di giudizio davanti alla Commissione Tributaria scatta per l’I.N.P.S. la preclusione all’iscrizione a ruolo di cui all’art. 24 comma 3 d.lgs. n.46 / 1999.
Nella fattispecie, avendo il ricorrente impugnato l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, il presente avviso di addebito notificato dall’Inps è nullo in applicazione della preclusione di cui all’art 24 comma 3 cit perché emesso nelle more del giudizio di accertamento davanti alla Commissione Tributaria , e quindi l’ intimazione riguarda crediti contestati.
Riguardo la richiesta avanzata dall’ I.N.P.S. di accerta il credito come quantificato nell’ avviso di addebito , si osserva che l’Ente (attore in senso sostanziale) non ha allegato alcuna ulteriore prova documentale da cui evincere la correttezza della pretesa , pertanto la richiesta è inconcludente.
In proposito l’istanza istruttoria avanzata dall’INPS di richiedere all’Agenzia delle Entrate copia dell’ avviso di accertamento emesso nei confronti dell’odierna ricorrente è irrilevante perché relativa ad accertamento non definitivo, essendo in corso il giudizio di opposizione davanti alla Commissione Tributaria, e quindi non costituiscono idonea prova documentale sulla certezza della pretesa contributiva.
Neppure costituisce idonea prova la documentazione allegata dall’INPS (doc.2 – fasc.INPS) ossia la scheda informativa presso l’Agenzia delle Entrate del contribuente (Omissis) , perché riassume i dati dell’accertamento notificato in data 26-6-2018 per l’anno d’imposta 2013 e quantifica l’imponibile dichiarato - l’imponibile accertato e le maggiori imposte dovute (IRPEF-IRAP-IVA), da cui non può risultare provata la pretesa dell’ente previdenziale essendo dati oggetto di contenzioso tributario.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente decidendo sull’opposizione , in contradditorio tra le parti , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita :
- dichiara inammissibile e annulla l’avviso di addebito impugnato.
- condanna l’I.N.P.S. alla rifusione delle spese di lite a favore della ricorrente ,che si liquidano in €. 1.000,00 per compensi legali, oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A. Dispone che il pagamento delle suddette spese sia eseguito a favore dell’avv. ESPOSITO ORAZIO STEFANO ( C.F. SPSRST77T15C351X ) difensore antistatario.
Ragusa, 8 marzo 2021.
Il Giudice onorario dott. ssa Salvatrice Gurrieri


 

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