REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Brindisi, dott. Raffaella Brocca, quale Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella controversia in primo grado iscritta al n.4506/2009 cui è riunita n.1379/2010 RGL RG Lavoro e la n.1089/2011 RGL

TRA

******** rappresentato e difeso dall'avv. Michele Miccoli del Foro di Taranto
RICORRENTE
E
Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza Forense, in persona del Presidente e legale pt
RESISTENTE
avente ad oggetto: opposizione a cartella esattoriale

Motivazione

Con separati ricorsi depositati il 20.11.2009 e 18.03.2011 il ricorrente si opponeva alle cartelle esattoriali
02420090010042256 di euro 11.963,00 anni da 2003 a 2006
02420100016045688 euro 1931,60 anni 2008 e 2009
recanti l'ingiunzione di pagare i contributi alla Cassa Nazionale Forense.
Con il ricorso depositato il 13.04.2010 contestava l'iscrizione di ufficio al CNF (decisione giunta esecutiva del 2007)

Proponeva i seguenti motivi di opposizione:
-iscrizione degli importi a ruolo in pendenza di reclamo
-intempestività della notifica e violazione dell'art25 DPR 602/73
-prescrizione del credito azionato per gli anni 2003-2004
-indebita irrogazione di sanzioni in cartella

Il Giudice provvedeva alla sospensione della esecutività delle cartelle opposte.
Si costituivano CNF e ETR e chiedevano il rigetto del ricorso.
CNF eccepiva difetto di legittimazione passiva su vizi propri della cartella esattoriale, sosteneva che la proposizione del reclamo non sospendeva la esecutività del ruolo, non era decorsa la prescrizione perchè il ricorrente non aveva inviato dichiarazioni reddituali e la contestazione era avvenuta con nota del 15.05.2007.
Sosteneva nel merito che contributi erano dovuti in base ai criteri stabiliti dalla Giunta esecutiva nella delibera del 29.07.2004 con riferimento agli avvocati stranieri che esercitano la professione in Italia Nel caso di specie specificava che ************ risultava anagraficamente residente in Italia e non aveva documentato redditi prodotti in Germania a fronte dei redditi dichiarati in Italia, rendendo così impossibile la verifica della prevalenza. In ordine alle sanzioni sottolineava che erano state applicate in conformità al regolamento approvato dal Ministero del Lavoro.

All'esito della decisione di rigetto del reclamo proposto in via amministrativa e quindi della definitività della deliberazione di iscrizione di ufficio alla CNF, il ricorrente evidenziava di essere residente con la propria famiglia nella già Repubblica Federale Tedesca dal 8.11.1995 e di svolgere lì la propria attività in maniera stabile e continuativa. Formulava i seguenti motivi di opposizione:
- la legislazione comunitaria doveva essere letta nel senso che l'avvocato iscritto alla cassa previdenziale estera deve ritenersi destinatario della situazione di esonero dall'obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza italiana
- la obbligatorietà della doppia iscrizione determinerebbe una discriminazione ed un pregiudizio per la libertà di stabilimento in violazione degli artt. 10,12,4349,50 del Trattato di Lisbona

Chiedeva pertanto l'annullamento della iscrizione di ufficio e in subordine il rinvio pregiudiziale alla CGE.

Si costituiva la CNF la quale richiamava la corretta applicazione dei criteri di cui alla delibera 29.07.2004 e la conformità all'art. 14 bis par. 2 reg. CE 1408/71. Ribadiva che ********** risultava anagraficamente residente in Italia e nonostante sollecitato in tal senso , non aveva provveduto a consentire la verifica dei redditi prodotti in Germania rispetto a quelli prodotti in Italia.

All'udienza del 24.02.2011 i procuratori delle parti chiedevano la riunione del procedimento a quello avente ad oggetto la opposizione a cartella e il giudice provvedeva in tal senso.

Nel fascicolo principale alla stessa udienza provvedeva a disporre a cura della parte ricorrente il deposito del certificato storico di residenza in Italia e la dichiarazione dei redditi in Italia.
La parte provvedeva al deposito nei termini fissati.

Dalla documentazione emerge inconfutabilmente che il ricorrente è iscritto all'anagrafe del Comune di ************
Da tale certificato si ricava quindi che il ricorrente è emigrato in Germania il 28.03.2006
Dal certificato di residenza rilasciato dall'Agenzia Consolare d'Italia egli risulta risiedere a *********** (Germania) , ma evidentemente solo nel 2006 la situazione è stata formalizzata all'anagrafe di ********** dove egli risultava residente.

Quanto al reddito prodotto va considerato che l'addebito si riferisce agli anni dal 2003 al 2007.
Per tali redditi il ricorrente allega certificazione dell'Agenzia delle entrate di Taranto da cui risultano redditi per gli anni dal 2003 al 2007.
Per gli stessi anni documenta redditi in Germania di importo variabile e comunque di molto superiore ai redditi risultanti percepiti in Italia all'infuori dell'anno 2003 per il quale in Italia risulta prodotto un reddito di €.17.000,00 a fronte di 16.106,00 prodotti in Germania. Il ricorrente attesta altresì di essere iscritto alla cassa di previdenza tedesca dall'agosto 2001.

Sui rilievi formali alla cartella di pagamento si osserva che con la successiva decisione sul ricorso amministrativo è venuto meno l'interesse ad agire in ordine alla domanda sul punto. In ogni caso lo stesso ricorrente dichiara di aver ricevuto la notifica della prima cartella esattoriale il 14.l0.2009 e l'opposizione risulta depositata il 20.11.2009 e cioè ben oltre il termine di venti giorni per la proposizione della opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc.

Sui rilievi relativi alla disciplina comunitaria preme sottolineare che prima di tutto è obbligo del giudice comunitario la interpretazione della normativa in maniera conforme al diritto dell'Unione Europea. I criteri stabiliti dalla Giunta Esecutiva della CNF con delibera del 29 07 2004 appaiono conformi all'art 14
bis par 2 del regolamento CE n 1408 \71 in base al quale nei casi di attività professionale esercitata nel territorio di due o più Stati membri, si fa ricorso al criterio sussidiario della residenza per la determinazione della legislazione applicabile, fermo restando che, se lo Stato di residenza è diverso rispetto a quelli di esercizio professionale, la legislazione applicabile sarà quella dello Stato membro nel cui territorio viene esercitata l"attività principale.

Va sottolineato. che la disciplina dell'art 14 cit è stata abrogata dall'art. 90 del Regolamento CE n. 883/04 e sostituita dall'art. 13 del citato Regolamento ove al comma 2 è stabilito che "la persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro, oppure alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività".

Da quanto esposto, si rileva che l'art. 13 del Regolamento CE n. 883/04, nel disciplinare l'ipotesi di cittadini comunitari che svolgono attività professionale in più Stati membri, ha confermato per l'individuazione della normativa applicabile il criterio della residenza, aggiungendo l'ulteriore requisito relativo alla circostanza che il professionista svolga nello stato di residenza "una parte sostanziale della sua attività". Sulla base della citata normativa, il criterio fondamentale , non è tanto quello della residenza ma quello del centro di interessi della attività.

Nel caso in esame da un lato il ricorrente, pur conservando la residenza anagrafica in Italia sino al 2006, ha comunque dimostrato di essere domiciliato in Germania con la famiglia, quindi il criterio della residenza non appare assorbente ed è di ambigua interpretazione alla luce del contrasto tra il dato formale della residenza e il dato non formale del domicilio. Assorbente appare invece il criterio del centro di interessi obiettivamente valutabile attraverso i redditi denunciati e dalle denunce si ricava la effettiva prevalenza dei redditi prodotti in Gennania rispetto a quelli prodotti in Italia (tranne che per l'anno 2003).
La questione merita approfondimento anche sotto altro profilo perché, essendo pacifico tra le parti che non si pretende una doppia imposizione previdenziale, resta da vedere se il professionista che espleta la sua attività in due stati membri con redditi ora prevalenti in uno Stato, ora nell'altro sia obbligato alla doppia iscrizione ovvero ( peggio ancora) a cancellarsi e reiscriversi ogni anno in relazione al reddito prodotto o a rischiare iscrizioni di ufficio a seconda della oscillazione del reddito annuale di poche migliaia di euro.

Ritiene il giudice che la interpretazione conforme ai principi espressi dalla disciplina comunitaria riportata impone di escludere la doppia iscrizione e di favorire invece la iscrizione nella Cassa Previdenziale individuata sulla base del "centro di interessi" che non va individuato solo con riferimento alla entità del reddito e alle eventuali oscillazioni , ma alla parte sostanziale della attività del professionista nella quale rientra, oltre al reddito, anche la presenza di uno studio professionale attivo e la stessa scelta che il professionista ha fatto di individuare sin dal 2001 nella Cassa Tedesca l'istituto previdenziale eletto . Su tale scelta non può influire di anno in anno il reddito che è un elemento variabile, soprattutto per un libero professionista e dipende da fattori variabili ( volume di affari, valore delle controversie,ecc) e non è sintomatico invece della esistenza di una attività sostanziale che dipende da indici di valutazione stabili quali sono il luogo dove si trova la famiglia, dove ha sede lo studio professionale, dove ha sede la Cassa di Previdenza eletta.

Per tali motivi il ricorso va accolto e annullate le cartelle opposte.
Le spese si compensano perchè il ricorrente non ha dimostrato di avere tempestivamente fornito al richiedente la documentazione reddituale richiesta prima del presente giudizio e perché solo dal 2006 risulta formalmente emigrato in Germania.

PQM

Il Giudice di Brindisi in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda
proposta con ricorsi depositati il 20.11.2009 e 18.03.2011 e 13.04.2010 .... ...................... così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e annulla le cartelle opposte
2) spese compensate
Brindisi, 20.10.2011


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.