LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8872-2010 proposto da:
C.G. - ricorrente -
contro
ASSITALIA SPA - controricorrente e ricorrente incidentale -
- ricorrenti incidentali -
avverso la sentenza n. 4638/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 28/05/09, depositata il 24/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;
udito l'Avvocato P. S. (delega avv. B.) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l'Avvocato T. M., difensore della controricorrente e ricorrente incidentale che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte:

Motivazione

Premesso che è stata comunicata alle parti e al P.M. la relazione redatta ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. del seguente tenore:
"Con sentenza del 24 novembre 2009 la Corte di appello di Roma rigettava l'appello di C.G. e confermava l'accoglimento della domanda dell'Assitalia, impresa designata dal F.G.V.S., di rivalsa nei suoi confronti nella qualità di proprietario dell'auto - che, rubatagli contro la sua volontà sì che non era responsabile dei danni derivati a norma dell'art. 2054 c.c., comma 3 aveva investito un pedone - per le somme che era stata condannata a risarcire ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. b) al danneggiato poichè il C. aveva parcheggiato l'auto, priva di copertura assicurativa, in una traversa privata e senza uscita, ma accessibile dalla strada pubblica.
Ricorre il C. per violazione dell'art. 1 e, per quanto di ragione, della L. n. 990 del 1969, art. 29ex art. 360 c.p.c., n. 3 per la condanna in rivalsa, mentre l'impresa designata ai sensi dell'art. 19, lett. b) ha azione di regresso nei confronti dei responsabili, nella fattispecie del conducente, poichè la stessa sentenza impugnata ha escluso la responsabilità del C. a norma dell'art. 2054 c.c., comma 3 per esser la circolazione dell'auto avvenuta contro la sua volontà. Conseguentemente impugna anche la condanna alle spese.
Il motivo è manifestamente fondato.
Ed infatti l'impresa designata dal "fondo di garanzia per le vittime della strada" assume la stessa posizione giuridica, con i relativi diritti ed obblighi, del comune assicuratore - (con le sole limitazioni di cui all'art. 21 della citata legge); conseguentemente, se la circolazione è avvenuta in situazione da escludere la responsabilità del proprietario, secondo il disposto dell'art. 2054 c.c., comma 3, e, cioè, si sia verificata non solo all'insaputa del proprietario medesimo, ma anche contro la sua volontà, estrinsecatasi nell'adozione di misure idonee ad impedirla, secondo criteri di ordinaria diligenza, l'assicuratore, il quale è ugualmente obbligato verso il terzo danneggiato, salvo il diritto di rivalsa verso il conducente responsabile dell'incidente (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1, comma 2) non può avere azione di rivalsa nei confronti del proprietario assicurato (art. 18, comma 2 della citata legge, Cass 6893 del 2005) e pertanto, analogamente a norma della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 29 va escluso a carico del proprietario del veicolo non coperto da assicurazione l'obbligo di rimborsare, in ogni caso, all'impresa designata l'indennizzo erogato in favore del soggetto danneggiato in conseguenza del sinistro cagionato dalla circolazione del veicolo stesso se il proprietario provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà (Cass. 10851 del 1991), come nella fattispecie hanno ritenuto i giudici di appello".
Il Collegio preliminarmente rileva che la s.p.a. Ambra Assicurazioni ha proposto ricorso incidentale con cui chiede l'integrazione della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla L. n. 990 del 1969, artt. 1 e 18 poichè il C. non ha adempiuto all'obbligo assicurativo pur avendo lasciato l'auto sulla pubblica strada con conseguente diritto dell'impresa designata di rivalsa e di regresso anche sotto il profilo dell'art. 29 precitata legge. Invece in memoria la medesima assicurazione ha incentrato la responsabilità del C. sull'art. 2043 c.c. per aver lasciato sulla pubblica via l'auto sprovvista di assicurazione in tal modo violando anche l'obbligo assunto con il contratto assicurativo.
Pertanto il collegio ritiene di dover aggiungere alle ragioni espresse nella relazione di manifesta fondatezza del ricorso le seguenti considerazioni.
1.- La L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1, comma 1, dispone: "I veicoli a motore senza guida di rotaie ... non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 c.c.".
Il comma 3 della medesima norma prevede: "l'assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il suo effetto limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, salvo in questo caso, il diritto di rivalsa verso il conducente".
Quindi la rivalsa è esercitabile soltanto nell'ambito della responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ.
2.- La L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 1, conferisce al danneggiato l'azione risarcitoria a norma dell'art. 2054 cod. civ. direttamente nei confronti dell'assicurazione che, per effetto del secondo periodo del comma 2, ha "il diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione", secondo le norme sulla responsabilità civile, oggetto di assicurazione.
3.- La violazione dell'obbligo dell'assicurazione configura illecito amministrativo (L. n. 990 del 1969, art. 32) e costituisce il presupposto della legittimazione passiva del F.G.V.S. (art. 19, lett. b) medesima legge) per l'azione risarcitoria in sostituzione dell'assicurazione (L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 1), ma è priva di incidenza causale sulla determinazione del sinistro stradale.
A norma della L. n. 990 del 1969, art. 29, comma 1 "L'impresa designata che anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dal comma 1 dell'art. 19, lett. a) e b) ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonchè dei relativi interessi e spese".
Questa norma è omologa al diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ovvero del conducente se l'assicurato è il proprietario non responsabile del sinistro stradale a norma dell'art. 2054 c.c., comma 3.
4.- Ne consegue che il giudizio instaurato dal danneggiato dal sinistro per ottenere il risarcimento del danno e quello di regresso instaurato dall'impresa designata nel caso di veicolo non assicurato nei confronti dei responsabili del sinistro, si fondano sullo stesso fatto illecito prodotto dalla circolazione del veicolo e sull'accertamento di responsabilità in ordine ad esso, e perciò se la sentenza esclude la responsabilità del proprietario del veicolo ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 3, perchè è provato che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, come nella fattispecie, non può accogliere l'azione di regresso nei suoi confronti che si basa sulla presunzione della sua responsabilità civile dei veicoli (o natanti) a motore, l'obbligazione del fondo di garanzia per le vittime della strada, avente natura risarcitoria e non indennitaria, è sostitutiva di quella dei responsabili del danno di cui alle lett. a) e b) dell'art. 19 dell'art. 19 e perciò l'azione di regresso dell'assicuratore e quella di rivalsa dell'impresa designata sono correlate all'astratta configurabilità e al concreto accertamento della responsabilità per il sinistro stradale che il convenuto in regresso o rivalsa può contestare formulando le medesime eccezioni opponibili al danneggiato.
Integrata la relazione nei suesposti termini il collegio condivide la conclusione di accoglimento del ricorso principale.
Conseguentemente va respinto il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può esser decisa nel merito rigettando l'azione di rivalsa esperita dalla s.p.a. Assitalia, impresa designata dal F.G.V.S., nei confronti di C.G..
Le spese dell'intero giudizio si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di rivalsa della s.p.a. Assitalia, nei confronti di C.G.. Dichiara compensate tra dette parti le spese di primo e secondo grado e condanna la s.p.a. Assitalia a rimborsare le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200 di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2012


 

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