TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
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Il Giudice designato
sciogliendo la riserva assunta all’udienza dell’8 ottobre 2013, ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento cautelare civile iscritto al n. 25705 del ruolo generale civile dell’anno 2013, avente ad oggetto revoca di amministratori di società di capitali
promosso da
PIOLA DONATELLA e RUGGIERO GABRIELE, rappresentati e difesi dagli Avvocati Luigi Odino e Federica Testini del Foro di Genova ed elettivamente domiciliati in Torino presso l’avvocato Luigi Serafini, in via Gropello 4, in forza di procura speciale a margine del ricorso introduttivo.
Contro
CATIZONE GIUSEPPE e S.r.l. NEU, DESTRO DANIELE e RUOTO ROCCO

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato il 4 settembre 2013 Donatella Piola e Gabriele Ruggiero, in proprio e nella loro qualità di soci della S.r.l. NEU, hanno chiesto di ordinare a tale società di esibire tutta la documentazione sociale, i documenti contabili e ogni altro documento riguardante in generale l'andamento della società e dei relativi affari in relazione agli anni di imposta 2012 e 2013, nonché di revocare l'amministratore unico e di inibire lo svolgimento della assemblea ordinaria dei soci convocata per il 16 settembre 2013.
Hanno esposto di essere soci della convenuta, con identiche partecipazioni sociali, pari a nominali euro 2.250, corrispondenti al 22,5% del capitale sociale, distribuito, per il resto, a favore di Giuseppe Catizone, che era anche l'amministratore unico, per nominali euro 3.000, pari al 30% del capitale sociale, ed a Daniele Destro, per nominali euro 2.500 pari al 25% del capitale sociale.
Essi avevano più volte chiesto all'amministratore unico della società di rendere disponibile ed esaminabile la documentazione contabile della società, ai sensi
degli articoli 2476 c.c. e 22 dello statuto sociale, senza ottenere l'accesso a tali




documenti, neppure in vista dell'assemblea dei soci del 16 settembre 2013, fissata, tra l'altro, per la nomina degli amministratori e l'approvazione del bilancio sociale.
Hanno pertanto lamentato la violazione del diritto di ispezione riconosciuto ai soci dal secondo comma dell'articolo 2476 c.c., nonché le contrarietà alle regole di buona amministrazione della condotta dell'amministratore unico della società, di cui hanno pertanto domandato la revoca, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 2476 c.c., riservando al successivo giudizio di merito, anche in sede arbitrale ai sensi dell'articolo 34 statuto sociale, la formulazione della domanda di accertamento delle responsabilità verso i soci e la società e di quella conseguente di risarcimento del danno.
Hanno anche prospettato altre gravi irregolarità dell'amministratore, tra cui la omessa predisposizione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 entro il termine di 120 giorni stabilito all'articolo 27 dello statuto; il mancato deposito di tale bilancio, della relativa nota integrativa e della relazione sulla gestione; la predisposizione e spedizione di convocazioni assembleari generiche ed inidonee ad informare i soci dell'oggetto delle assemblee; l'aver impedito la discussione, l'esame e la tempestiva approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, omettendo di presentarsi nell'assemblea a tale scopo fissata; la redazione di una bozza di bilancio e di una nota integrativa non rispondenti al vero; la corresponsione di pagamenti in nero ai dipendenti della società.
2. Con decreto del 6 settembre 2013 il Giudice designato ha fissato udienza di audizione delle parti innanzi a sé per il 13 settembre 2013.
Nel corso di tale udienza si sono costituiti congiuntamente, con i medesimi difensori, l'amministratore della società e quest'ultima, resistendo alle istanze dei ricorrenti.
Hanno eccepito preliminarmente l'incompetenza per territorio di questo Tribunale, anche in relazione all'articolo 29 dello statuto, essendo competente quello di Alessandria, nel cui circondario la società aveva la propria sede.
Nel merito hanno contestato la fondatezza delle censure dei ricorrenti, precisando che l'amministratore aveva in precedenza già ceduto la propria quota sociale ed era intenzionato a rassegnare le dimissioni dalla carica di amministratore, soggiungendo che i rapporti fra i soci e gli amministratori avevano sempre avuto, in considerazione delle dimensioni, del giro d’affari e delle attività svolte dalla società, svolgimenti deformalizzati.
In ordine alle varie censure sollevate dai ricorrenti hanno contestato di aver impedito loro l'accesso alla documentazione contabile, fiscale e contrattuale della società, depositata presso il professionista di fiducia che assisteva la società, che aveva sempre offerto piena disponibilità ad esperire nel proprio ufficio le verifiche di interesse dei soci; ha contestato anche i rilievi relativi al ritardo nella predisposizione della bozza del bilancio 2012, da tempo depositata presso la sede legale, a disposizione dei soci, in attesa dell'approvazione da parte dell'assemblea.
3. Nel corso dell'udienza di discussione l'amministratore, oltre a ribadire le
proprie difese, ha confermato di aver ceduto le proprie quote il 9 agosto 2013, di essere intenzionato a dimettersi dalla carica di amministratore nella prossima assemblea del 16 settembre 2013 e di aver sempre messo a disposizione dei soci tutti i documenti contabili, ribadendo tale disponibilità ed anche di essere disponibile a differire al 23 settembre 2013 la discussione per l'approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2012, precisando che tutta la contabilità sociale si trovava custodita presso lo studio del dottor Marcello Scarabosio, in via Roma
336, in Torino, ribadendo la autorizzazione a favore dei ricorrenti ad esaminare la documentazione contabile custodita presso il suddetto professionista relativamente all'esercizio 2012.
Con ordinanza resa nel corso della medesima udienza il giudice istruttore ha fissato udienza innanzi a sé per verificare se le istanze di accesso ai documenti sociali e di estrazione delle copie formulate dai ricorrenti fossero state soddisfatte, oltre che per integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soci.

4. Nel corso della successiva udienza dell'8 ottobre 2013 i ricorrenti hanno dato atto che nel corso dell'assemblea del 16 settembre 2013 l'amministratore aveva rassegnato le proprie dimissioni e continuava ad operare in regime di prorogatio; gli stessi hanno anche dato atto che nel corso della successiva assemblea del 23 settembre 2013 era stato approvato a maggioranza il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, già depositato in bozza, insistendo nelle istanze di accesso ai documenti e di revoca dell'amministratore, dando atto del venir meno dell'interesse alla inibitoria dell'assemblea del 16 settembre 2013, già tenuta.

Motivazione

5. Debbono essere preliminarmente disattese le eccezioni di incompetenza per territorio ed inammissibilità della istanza di revoca sollevate dai convenuti, in quanto l'eccezione di incompetenza per territorio risulta infondata alla luce della previsione espressa contenuta nell'articolo 4 del decreto-legge numero 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge numero 27 del 2012, che contempla, tra l'altro, la competenza per territorio esclusiva ed inderogabile delle sezioni specializzate in materia di imprese per le controversie in materia di responsabilità di amministratori di società di capitali.
Del pari infondata risulta l'eccezione di inammissibilità in dipendenza della clausola compromissoria contenuta nell'articolo 34 dello statuto sociale (documento 7 dei ricorrenti), giacché, costituisce orientamento pacifico quello della persistenza del potere cautelare in capo al giudice ordinario anche in presenza di clausola compromissoria devolutiva delle controversie tra soci ad arbitri, essendo ontologicamente privi gli arbitri di diritto potere cautelare.

6. Ciò premesso deve rilevarsi che a seguito ed in conseguenza dello svolgimento dell'assemblea del 16 settembre 2013 pare essere venuta meno la materia del contendere riguardo alla richiesta di inibitoria allo svolgimento di tale assemblea. Nel corso di tale assemblea, di cui i ricorrenti hanno prodotto copia del verbale, l'amministratore ha inoltre dichiarato di voler rassegnare le proprie dimissioni dalla carica, ed è stata quindi fissata altra assemblea con il medesimo ordine del
giorno per il 23 settembre 2013.
Nel corso di tale seconda assemblea, di cui pure i ricorrenti hanno prodotto copia del verbale, è stato approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, seppure con il voto contrario dei ricorrenti, rappresentanti il 45% del capitale sociale, e con la loro contestazione sulla legittimazione del socio Ruoto, per la irregolarità del suo atto di acquisto delle quote sociali.
Per effetto ed in conseguenza delle dimissioni presentate dall'amministratore sembra venuto meno l'interesse dei ricorrenti anche in ordine alla istanza di revoca dello stesso, anche alla luce della affermazione di quest'ultimo della fissazione per il 17 ottobre 2013 di una nuova assemblea dei soci, allo scopo di nominare un nuovo amministratore, affermazione non contestata dai ricorrenti.
Il permanere dell'amministratore dimissionario in carica per il compimento degli affari correnti e degli atti di ordinaria amministrazione pare, infatti, limitato all'assemblea del 17 ottobre prossimo, con la conseguenza che, come accennato, non pare più ravvisabile un interesse dei ricorrenti alla revoca dell'amministratore dimissionario, non essendo, tra l'altro, stato dedotto il possibile compimento di atti ulteriori di amministrazione prima di detta assemblea, aventi un qualche specifico rilievo per la società, e che quindi ne possano rendere opportuna la revoca.

7. Per ciò che concerne, infine, la richiesta dei ricorrenti di accesso alla documentazione sociale, fondata sulla previsione del secondo comma dell'articolo 2476 c.c., secondo cui "i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione".
Ora, nel caso di specie, come notato, nel corso dell'udienza del 13 settembre 2013 l'amministratore della NEU ha dichiarato che non vi è stato alcun ostacolo all'esame della documentazione sociale e di aver autorizzato i ricorrenti ad esaminare la documentazione contabile limitatamente all'esercizio 2012, mentre i ricorrenti, nel corso della medesima udienza, hanno ribadito la loro richiesta di esaminare anche i documenti contabili relativi al primo semestre 2013.
Ne consegue la sussistenza del diritto dei ricorrenti ad avere accesso anche a tali ultimi documenti, non essendo prevista una limitazione come quella opposta dall'amministratore della società, che, sostanzialmente, ha inteso limitare l'esercizio del diritto di accesso ai documenti contabili ai soli documenti rilevanti ai fini dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012.
Una tale limitazione non è, però, conforme al chiaro tenore della norma, che, come notato, contempla il diritto di accesso dei soci estranei all'amministrazione senza limiti di alcun genere e senza alcun vincolo di strumentalità ad atti da compiere o delibere da adottare.
Deve, pertanto, in accoglimento della istanza formulata dei ricorrenti, ordinarsi alla società convenuta di consentire loro l'accesso ai libri sociali ed ai documenti relativi all'amministrazione anche tramite professionisti di loro fiducia.

8. Non si ravvisano, infine, ragioni per discostarsi dalla regola secondo cui le spese seguono la soccombenza, essendo venuta meno la materia del contendere in relazione alle istanze di differimento dell'assemblea di approvazione del bilancio e di revoca dell'amministratore solamente a seguito dello spontaneo differimento di tale assemblea e delle dimissioni dell'amministratore.
La società convenuta deve, pertanto, essere condannata a rimborsare ai ricorrenti tutte le spese processuali.
In mancanza di prova di pattuizioni tra la parte vittoriosa ed il suo difensore, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e degli effetti della decisione, della apprezzabile complessità della controversia e della importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell’opera prestata e del complessivo risultato del giudizio, le spese si liquidano come segue:
- fase di studio: € 1.000;
- fase introduttiva: € 800;
- fase istruttoria: € 1.200;
- fase decisoria: € 1.000.
Per complessivi € 4.000, oltre c.p.a. ed i.v.a., oltre ad € 703,12 per anticipazioni risultanti dagli atti e quindi documentate.

PQM

Visti gli artt. 669 octies ss. e 700 c.p.c. e 2476 c.c.
Ordina alla S.r.l. NEU di consentire ai ricorrenti, Gabriele Ruggiero e Donatella Piola, di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione della società, senza limitazioni, e di estrarne copia.
Condanna la S.r.l. NEU a rimborsare a Gabriele Ruggiero e Donatella Piola le spese processuali, liquidate in Euro 703,12 per anticipazioni ed Euro 4.000 per compensi, oltre c.p.a. ed i.v.a.
Assegna termine perentorio di 60 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito innanzi agli arbitri.
Si comunichi.
Così deciso in Torino, il 15 ottobre 2013
Il Giudice designato
Giovanni Liberati


 

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