REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMORESANO Silvio - Presidente -
Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere -
Dott. GAI Emanuela - Consigliere -
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere -
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- G.G.;
avverso la sentenza della Corte d'appello di ANCONA in data 13/05/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa P. Filippi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. A. Blasi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa in data 13/05/2014 la Corte d'appello di ANCONA confermava la sentenza del Tribunale di Pesaro del 15/02/2011 che aveva condannato G.G. alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, (occultamento o distruzione di tutti i registri contabili obbligatori nonchè della fattura n. ___ del 2004 emessa nei confronti di tale M.S.), contestato come accertato in data ____.

2. Ha proposto ricorso il G.G. a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando la sentenza predetta con cui deduce un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione al dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice. In sintesi, si duole il ricorrente in quanto non sussisterebbe il dolo specifico richiesto dall'art. 10 citato sia per la manifesta inoffensività della condotta sia per l'imponibile esiguo pari ad Euro 2300,00 oltre IVA; il ricorrente non avrebbe avuto alcun interesse ad evadere le imposte per un ammontare così esiguo e riguardante redditi non percepiti, non rivestendo all'epoca alcun ruolo nella società; ciò sarebbe comprovato anche dal comportamento del ricorrente il quale si sarebbe attivamente adoperato per far si che le scritture contabili rientrassero nella materiale disponibilità degli inquirenti, indicando il commercialista incaricato della tenuta della contabilità all'epoca dei fatti, nonchè producendo scrittura privata da cui emergeva il suo ruolo di "testa di legno", riconosciutogli dalla Corte d'appello; la sentenza sul punto sarebbe del tutto priva di motivazione, limitandosi a ritenere il ricorrente consapevole di aver contribuito al disegno degli effettivi amministratori, senza motivare però su quale base si fosse pervenuti alla conclusione della consapevolezza di tale contributo.

Motivazione

3. La sentenza dev'essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia essendo fondato il motivo di ricorso.

4. Ed invero, la sentenza impugnata motiva in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico così sviluppando il proprio percorso argomentativo: a) nel 2004 la società formalmente amministrata dal ricorrente aveva effettuato operazioni attive per Euro 128.745,00, senza presentare le dichiarazioni fiscali per le annualità successive 2004, 2005 e 2006; b) il ricorrente, nominato amministratore il 14 gennaio 2005, non era stato in grado di esibire in sede di verifica le scritture, essendosi riusciti comunque a ricostruire il volume degli affari, limitatamente all'anno 2004, solo grazie al fatto che i clienti avevano fatto valere gli sgravi fiscali per le ristrutturazioni degli impianti per l'anno 2004; c) non era stata provata la cessazione dell'attività dopo l'assunzione della carica di amministratore da parte del ricorrente d) le scritture contabili erano esistenti, in quanto erano state restituite dal commercialista della società (missiva del 25/02/2005); e) l'obbligo di tenuta cessa solo dopo formalizzata la cancellazione dal registro delle imprese, peraltro mai avvenuta; f) non avendo la società presentato le dichiarazioni fiscali per tre annualità consecutive, la scopo dell'occultamento delle scritture contabili era appunto quello di sottrarre al Fisco le operazioni svolte dalla società; g) il ricorrente era una "testa di legno" e si era prestato in tal senso, come emerso da una scrittura privata, ma non poteva ignorare di essere il diretto responsabile della tenuta delle scritture contabili e della presentazione delle dichiarazioni; h) non aver fatto quanto sopra, secondo la Corte d'appello, non sarebbe indice di negligenza, ma di volontario e consapevole contributo ad attuare il disegno perseguito dai soci effettivi che, non volendo comparire, avevano in animo di svolgere l'attività in maniera poco lecita.

5. Osserva il Collegio come le argomentazioni sviluppate dalla Corte d'appello, pur corrette quanto alle emergenze processuali, non sono tuttavia idonee a sorreggere il giudizio di responsabilità, secondo i canoni dell'oltre ogni ragionevole dubbio, quanto alla sussistenza del dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità del reo in relazione alla fattispecie penale contestatagli.

Ed invero, l'elemento soggettivo del delitto in esame è costituito dal dolo: occorrerà che il soggetto agente abbia coscienza e volontà, non solo di occultare o distruggere i documenti contabili, ma, per di più - aderendo all'indirizzo interpretativo che identifica nell'impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d'affari una modalità della condotta - dell'idoneità "impeditiva" di tale condotta. La norma richiede, inoltre, il dolo specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di conseguire indebiti rimborsi ovvero di consentire l'evasione a terzi, finalità che, proprio in relazione alla natura di reato di pericolo della presente fattispecie, non richiede, poi, la necessaria realizzazione di questo obiettivo essendo sufficiente, per la presenza del dolo, che la condotta sia così orientata. E' tuttavia necessario che la presenza del dolo specifico deve formare oggetto di una specifica valutazione, non potendo lo stesso essere presunto, in modo automatico, sulla base della sola avvenuta realizzazione dell'elemento oggettivo del reato, dovendo essere dedotto e valutato sulla base della complessiva condotta del soggetto attivo del reato.

Orbene, nel caso in esame, la Corte territoriale ascrive soggettivamente il fatto al ricorrente sulla base dell'affermazione, in sè però tautologica, secondo cui questi, pur essendo una "testa di legno" in quanto nominato in data 14 gennaio 2005 (dunque l'anno successivo a quello in cui sarebbero state poste le operazioni imponibili non dichiarate), si sarebbe prestato - come del resto riconosciuto da una scrittura privata acquisita in giudizio - a svolgere detto ruolo formale; da quanto sopra si giunge ad affermare che l'imputato non poteva ignorare di essere il diretto responsabile della tenuta delle scritture contabili e della presentazione delle dichiarazioni. Affermazione, questa ovvia, ma che si scontra con la natura "specifica" del dolo normativamente richiesto ai fini della punibilità dell'agente.

Invero, come già affermato da questa stessa Sezione (Sez. 3, sentenza n. 19116 del 2014, ric. Tafili, non massimata), muovendo dal dato incontestabile sedendo cui il reato de quo richiede quale elemento soggettivo il dolo specifico, ne discende che la responsabilità penale dell'amministratore di diritto - qual è il ricorrente nel caso in esame - può sì essere affermata, posto che risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento ex art. 40 cpv. c.p., e art. 2192 c.c., ma a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto della norma penale incriminatrice (v., sul punto: Sez. 3, n. 23425 del 28/04/2011 - dep. 10/06/2011, Ceravolo, Rv. 250962).

Orbene, nel caso in esame, ciò che difetta è proprio il necessario approfondimento in ordine alla configurabilità del dolo specifico normativamente richiesto ai fini della perseguibilità penale della condotta prevista dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, atteso che l'affermazione della Corte territoriale basata sulla presunzione secondo cui questi, per il sol fatto di essere prestanome nell'interesse degli effettivi gestori della società, non poteva ignorare di essere il diretto responsabile della tenuta delle scritture contabili e della presentazione delle dichiarazioni fiscali per le tre annualità indicate non è sufficiente a sorreggere una condanna, dovendosi individuare elementi di natura diversa da quelli presuntivamente indicati dalla Corte territoriale, che supportino il fine specifico richiesto dalla norma penale incriminatrice.

6. La sentenza dev'essere pertanto annullata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, territorialmente competente quale giudice di rinvio, perchè colmi il deficit motivazionale e si uniformi al principio di diritto enunciato da questa Corte nel 5.

PQM

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di PERUGIA. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 2 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2016.


 

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