REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
SAIWA s.p.a., in persona dell'amministratore delegato sig. V. M.P.M., rappresentata e difesa, per procura a rogito del notaio dott. Rosa Voiello rep. n. 79641 del 19 marzo 2007, dall'avv. prof. Sena Giuseppe, dall'avv. Tarchini Paolo e dall'avv. Elisabetta Berti Arnoaldi Veli ed elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Francesco Samperi in Roma, Via Ennio Quirino Visconti, n. 90, c.f-; - ricorrente -
contro
BARILLA G. E R. FRATELLI s.p.a. (già Barilla Alimentare s.p.a.), in persona dell'amministratore delegato dott. B.G., rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti prof. Vanzetti Adriano e Luigi Biamonti ed elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9; - controricorrente -
avverso la sentenza n. 1813/06 della Corte d'appello di Milano depositata l'8 luglio 2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 dicembre 2013 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;
uditi per la ricorrente gli avv.ti Giuseppe SENA ed Elisabetta BERTI ARNOALDI VELI;
uditi per la controricorrente gli avv.ti Luigi BIAMONTI e Adriano VANZETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La Saiwa s.p.a., che aveva registrato cinque marchi contenenti la parola "Oro" ("Oro Saiwa", "Pacco Oro Saiwa", "Pacco Oro", marchio italiano "Oro" e marchio internazionale "Oro") che contraddistinguevano biscotti e prodotti di pasticceria industriale appartenenti alla classe merceologica n. 30, nel settembre 2002 convenne davanti al Tribunale di Milano la Barilla Alimentare s.p.a., la quale aveva dalla fine del 1996 iniziato ad usare il marchio "Selezione Oro Barilla" per contrassegnare una nuova linea di pasta alimentare, prodotto anch'esso appartenente alla predetta classe merceologica. Chiese dichiararsi la nullità di tale marchio, in quanto contenente la parola "Oro", per difetto di novità o, in subordine, per difetto di capacità distintiva, o, in ulteriore subordine, dichiararsene la nullità per difetto di novità parziale ovvero la decadenza parziale per non uso con riferimento ai biscotti, ai prodotti di pasticceria industriale e in genere ai prodotti diversi dalle paste alimentari ove ritenuti non affini ai biscotti e prodotti di pasticceria industriale. Chiese, inoltre, accertarsi la contraffazione dei propri marchi e la concorrenza sleale da parte della convenuta, con conseguente inibitoria, risarcimento del danno e pubblicazione della sentenza sulla stampa.
La Barilla resistette e chiese, in via riconvenzionale, dichiararsi la nullità dei cinque marchi dell'attrice predetti, nonchè accertarsi la non tutelabilità, come segno distintivo, della parola "Oro" in essi contenuta.
Il Tribunale respinse la domanda principale ed accolse in parte quella riconvenzionale, dichiarando la nullità del marchio "Pacco Oro" e dei due marchi "Oro".
Adita con appello principale della Saiwa e appello incidentale della Barilla, la Corte di Milano ha confermato la sentenza di primo grado negando carattere distintivo alla parola "Oro" in sè considerata, avente piuttosto carattere meramente descrittivo dell'eccellenza della qualità dei prodotti contrassegnati, anche nei casi in cui sia inserita in marchi assimilabili a quelli complessi rafforzati dall'uso effettivo che abbia, tuttavia, attribuito capacità distintiva al marchio nel suo complesso e non alla sola parola "Oro": ciò che si era appunto verificato nella specie per il marchio "Oro Saiwa".
La Saiwa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura, cui la Barilla ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

Motivazione

1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 13 c.p.i., commi 2 e 3, (codice della proprietà industriale), già Legge Marchi, artt. 19 e 47 bis (Legge Marchi), si sostiene che la fattispecie di cui alle disposizioni normative invocate (per le quali segni meramente descrittivi possono acquistare carattere distintivo a seguito dell'uso che ne sia stato fatto) è integrata dall'uso del segno - nella specie la Parola "Oro" - anche come parte di un marchio complesso, quale nella specie il marchio "Oro Saiwa".
2. - Con il secondo motivo, denunciando violazione delle medesime disposizioni sopra richiamate, si sostiene che il principio secondo cui il marchio non può essere considerato nullo se il segno che ne forma oggetto ha acquistato carattere distintivo a seguito dell'uso, è applicabile anche al marchio costituito da più elementi, nel senso di rafforzare la capacità distintiva dei singoli elementi che lo compongono.
3. - Tali motivi, da esaminare congiuntamente data la loro connessione e sostanziale ripetitività, non possono trovare accoglimento.
Al fondo, la tesi della ricorrente sembra essere che, nel caso di marchio complesso, la capacità distintiva conseguita per effetto dell'uso (c.d. secondary meaning) non possa non riguardare, oltre al marchio nel suo complesso, anche ciascuno dei segni che lo compongono e dunque, nella specie, anche la sola parola "Oro" in quanto contenuta nel marchio "Oro Saiwa". Il che, però, non è esatto, derivandone altrimenti violazione della regola per cui è soltanto la capacità in concreto rivelata dall'uso ad attribuire carattere distintivo a un segno di per sè meramente descrittivo. Nè il precedente della Corte di Giustizia dell'Unione Europea richiamato dalla ricorrente - la sentenza 7 luglio 2005 in causa C-353/03 Nestlè/Mars - ha affermato il contrario, esprimendosi esso in termini di mera possibilità, e non necessità, che ciascun elemento del marchio complesso assuma, con l'uso, una propria capacità distintiva.
Ove, poi, non sia questa la tesi della ricorrente, basterà osservare, per negare ingresso alle censure in esame, che l'autonoma capacità distintiva acquisita dalla sola parola "Oro" nell'ambito dell'uso del marchio complesso "Oro Saiwa" è stata esclusa in punto di fatto dai giudici di merito, sicchè di essa non potrebbe nemmeno discutersi in questa sede se non nell'ambito di una censura di vizio di motivazione che il ricorso, però, non contiene.

4. - Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 12 c.p.c., comma 1, lett. d) ed e), già Legge Marchi, art. 17, comma 1, lett. d) ed e). Sulla premessa dell'avvenuta "secondarizzazione" del marchio "Oro", la ricorrente lamenta l'usurpazione perpetrata da controparte con l'uso del marchio "Selezione Oro Barilla", configurandosi usurpazione anche allorchè al segno usurpato si aggiungano, nell'uso, ulteriori segni distintivi.
5. - Il motivo è inammissibile perchè la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione sul punto, avendo la stessa negato, come si è visto, la stessa premessa dalla quale muove la censura in esame.
6. - Il ricorso va in conclusione respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2014


 

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