REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Perozziello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 74180/2011 promossa da:

GAETANO CUOMO , con il patrocinio dell’avv. GIAMBITTO ANTONIO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 12 20122 MILANOpresso il difensore avv. GIAMBITTO ANTONIO
PASQUALE CUOMO , con il patrocinio dell’avv. GIAMBITTO ANTONIO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 12 20122 MILANO presso il difensore avv. GIAMBITTO ANTONIO
contro
BANCA DELLA NUOVA TERRA SPA, con il patrocinio dell’avv. CANONACO PAOLO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in GALLERIA DELLA POSTA, 8
20123 MILANO presso il difensore avv. CANONACO PAOLO
CONCLUSIONI
Gli attori opponenti hanno chiesto in sede di atto di citazione la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte convenuta opposta ha concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

Motivazione

Con l'atto introduttivo del presente giudizio gli attori hanno proposto opposizione avverso decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti su richiesta dell'odierna convenuta opposta, quali soci illimitatamente responsabili di obbligazioni assunte da FLLI CUOMO GAETANO E PASQUALE ss da un lato assumendo che il decreto opposto (emesso anche nei confronti della debitrice FLLI CUOMO) non sarebbe stato a quest'ultima notificato divenendo così (in tesi di parte) inefficace nei confronti di tutti gli intimati; dall'altro rivendicando beneficio di preventiva escussione sul patrimonio della debitrice principale - nessuna contestazione risulta invece proposta circa il legittimo fondamento delle pretese creditorie avanzate dalla odierna convenuta opposta.

In simili termini l'opposizione appare manifestamente infondata (come bene evidenziato fin da subito nella memoria di costituzione di controparte). Invero:
i) a fronte della unicità del decreto, l'intimazione riguarda ciascuno dei destinatari, quale condebitore in solido secondo ipotesi di litisconsorzio facoltativo;
ii)in fatto il decreto opposto risulta in realtà ritualmente notificato nei termini di legge nei confronti di tutti e tre gli ingiunti (nei confronti della FLLI CUOMO in data 9.11.2011 per compiuta giacenza, a fronte di decreto depositato in Cancelleria in data 21.9.11);
iii)il rivendicato beneficio di escussione attiene pacificamente alla sola fase propriamente "esecutiva" della presente vicenda, quale peraltro rilevante unicamente nell'ipotesi in cui i soci coobbligati indichino espressamente "i beni sui quali il creditore posa agevolmente soddisfarsi".
Alla luce di tali considerazioni va pertanto senzaltro rigettata l'opposizione in esame, con contestuale condanna degli opponenti alla integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute da controparte.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
il Tribunale rigetta l'opposizione in esame e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 31004/11, R.49814/11 emesso dal tribunale di Milano con deposito 21.9.11;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta opposta, che si liquidano in un importo complessivo di euro 3.000,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. .
Milano, 16 gennaio 2014


 

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