REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POTENZA
Nella persona della dott.ssa Maria Antonietta Lauletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 30 gennaio 2013 al n.184/2013 del Ruolo Generale
TRA
B. A. rappresentata e difesa, giusta mandato a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Loredana Satriani presso il cui studio in Potenza alla via Crispi n.37 è elettivamente domiciliata ATTRICE
E
ENEL ENERGIA S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Valerio lorio ed elettivamente domiciliata in Potenza alla via Maratea n.8 presso e nello studio dell'avv. Luisa Mancuso CONVENUTA
E
ENEL RETE GAS S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Carmine Spoti del Foro di Lecce ed elettivamente domiciliata in Potenza alla via Mazzini n.69 presso e nello studio dell'avv. Dario Bianchini CONVENUTA TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Avente ad oggetto: Pagamento

CONCLUSIONI
Per l'attrice si chiede di dichiarare illegittima la pretesa di cui alla fattura oggetto di
contestazione n.2235609764 relativa alla sostituzione del contatore ed al consumo
luglio - settembre 2011 dell'importo di €.2.336,90, siccome abnorme
per le ragioni di cui in atti ed in via conseguenziale condannare l'Enel Energia S.p.A. in persona del suo legale rappresentante p.t. e/o la società chiamata in causa Enel Rete gas S.p.A. in
persona del legale rappresentante p.t. se ritenuta responsabile e ciascuna nella propria rispettiva qualità al risarcimento dei danni subiti da essa ricorrente a causa dell'errata fatturazione, condannare, aItresì, esse convenute al risarcimento del danno per lite temeraria, in favore dell'attrice, quantificabile nella misura che I'Ecc.mo giudice riterrà di ragione, anche ai sensi del terzo comma dell'art 96 c.p.c., con vittoria di compensi e spese di lite da distrarsi in favore del procuratore siccome antistatario.

Per l'Enel Energia S.p.A.. si chiede in via preliminare di autorizzare la chiamata in causa del terzo Enel Rete Gas S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. e conseguentemente fissare altra udienza ai sensi e per gli effetti degli artt. 269 e 311 c.p.c. accertarsi e dichiararsi consequenzialmente, l'inammissibilità o, quantomeno, l'infondatezza della domanda spiegata dalla Sig.ra B. A. nei confronti di Enel Energia S.p,A. e dunque dichiararsi l'estromissione dal presente giudizio della deducente per le ragioni di cui in parte motiva, in via principale e nel merito rigettare integralmente la domanda ex adverso formulata perché inammissibile, improponibile nonché infondata de facto et de iure, per le ragioni di cui in premessa fattuale, dunque accertare e dichiarare che l'importo di € 2.336,90 è dovuto all'Enel Energia S.p.A, in virtù della stipula del contratto di fornitura e dei consumi di gas impiegati dalla Sig.ra B. A., accertare e dichiarare la non debenza delle somme richieste a titolo di risarcimento danni morali e patrimoniali in quanto non provate e non determinate nel quantum, con vittoria delle spese di lite, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali lVA e CAP come per legge.

Per Enel Rete Gas S.p.A si chiede di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione principale e per l'effetto rigettare tutte le domande con vittoria di spese e competenze di lite, nel merito, ove esaminabile, rigettare tutte le domande formulate in quanto palesemente infondate in fatto e in diritto con condanna di Enel energia S.p.A. o di chi di ragione al pagamento delle spese e competenze di lite.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Sig.ra B. A. conveniva in giudizio la società Enel Energia S.p.A. in persona del legale rappresentante pt, affinchè fossero assunte le determinazioni in narrativa specificate.
Sosteneva parte attorea che sottoscriveva con la società Enel Energia un contratto per l'erogazione di gas nella propria unità immobiliare sita in T. alla c.da Fontana Camillo ____ e, in. data 17.11.2011, riceveva la fattura n. 2235609764 dell'importo di e.2.336,90 relativa al periodo luglio settembre 2011 che contestava sul presupposto di una erronea rilevazione del consumo.

Si costituiva la società Enel Energia .S.p.A in persona del legale rappresentante p.t. che, in via preliminare, chiedeva di autorizzare la chiamata in causa del terzo Enel Rete Gas S,p,A. in persona del legale rappresentante p.t. in qualità di distributore su rete locale. Nel merito, contestando tutto quanto dedotto da parte attorea, assegnava le suindicate conclusioni,
Si costituiva la società Enel Rete Gas S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. che, ribadendo la legittimità del proprio operato, concludeva come da determinazioni in atti.

Svoltasi l'istruttoria, nel corso della quale venivano escussi i testi ammessi, all'udienza del 17.09.2014 le parti precisavano le conclusioni chiedendo che la causa fosse decisa e il Giudice di Pace designato, previa autorizzazione al ritiro dei fascicoli nonché al deposito di comparse conclusionali, ritualmente depositate, tratteneva la causa in decisione.

Motivazione

La domanda proposta dall'attrice è fondata e, pertanto, può essere accolta atteso che vanno condivise e fatte proprie dal Giudicante le argomentazioni di cui all'atto di citazione.
La qualificazione negoziale dei rapporti tra il convenuto e l'utente rispetto alla fornitura di gas ha natura privatistica poiché si verte in ipotesi di prestazione continuativa di cose nell'ambito di un contratto di somministrazione di diritto privato regolato dagli artt. 1559 c.c. e seguenti, il cui corrispettivo ai sensi dell'art. 1562 c.c. è pagato secondo le scadenze d'uso. Il carattere privatistico del rapporto connota la posizione giuridica del privato come diritto soggettivo e non già come interesse legittimo. La tariffa del servizio di somministrazione del gas si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì in un contratto di utenza.

Tra il cliente e il venditore di energia si inserisce un soggetto, terzo tra le parti eppure fondamentale, nell'esecuzione della prestazione: il distributore che cura gli allacci della fornitura, la manutenzione e, sopratutto, la lettura del misuratore ai fini della fatturazione. Tutto quanto essenziale all'esecuzione della prestazione ed alla sua quantificazione economica, secondo le tariffe fissate dall'Autorità (nel mercato tutelato) ovvero dal venditore (nel mercato libero) è affidato ad un terzo i cui obblighi rispetto al cliente sono fissati da delibere amministrative dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed i sistemi idrici. L'inestricabile connessione delle suddetti componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni consistenti sia nella somministrazione del gas, sia nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di distribuzione (Cass. sent n. 382 del 11.01.2005; Giudice di pace di Potenza sent. n.610 del 16.10.2013).

Nella fattispecie la Sig.ra B. A. contestava la fattura n.2235609764 relativa alla sostituzione del contatore ed al consumo luglio - settembre 2011 dell'importo di €.2.336,90 in quanto - a suo dire- abnorme. Orbene I‘utente che contesta la bolletta, ma non chiede nel contempo il controllo del consumo del gas della propria utenza domestica, non può essere penalizzato in giudizio in fase di distribuzione dell'onere probatorio. Spetta, infatti, sempre al gestore e fornitore del gas metano che pretende il pagamento delle somme contestate dimostrare la corrispondenza della fornitura erogata, riportata in bolletta, a quella fornita dal contatore centrale (Cass. n. 10313 del 28.05.2004)

La fattura è un atto giuridico a contenuto partecipativo consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti relativi ad un rapporto già costituito.
Di conseguenza, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto. Al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può esserle riconosciuto in merito alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita e in merito agli altri elementi costitutivi del contratto ( Cass. 3.04.2008, n. 8549).

Nel caso in esame la società convenuta Enel Energia S.p.A. precisava, come anticipato dalla stessa attrice, che la fattura contestata calcolava un consumo relativo alla sostituzione del contatore avvenuta in data 19.09.2011 con lettura dei consumi al momento della sostituzione pari a mc 23383.
Orbene il consumo veniva calcolato dalla lettura di attivazione del 22.07.2009 pari a mc 17272 alla lettura di rimozione. Evidenziava, altresì, la suddetta società che, in linea con quanto previsto dalla Delibera 229/01 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il gas, emette bollette calcolate sia sulla base di letture effettive che di consumi presunti.

E' pur vero che la suddetta Delibera stabilisce i tempi per eseguire la lettura dei contatori per la fatturazione dei consumi e, nel caso di specie, non risulta nè provato né tantomeno accertato che la richiesta somma si riferisca a consumi effettivi e non presunti. Le prestazioni di somministrazione di gas metano non possono essere quantificate con metodi induttivi o con il sistema del "consumo presunto" poiché così facendo viene alterato il vincolo con cui le parti si impegnano reciprocamente le une verso le altre.
II prezzo della fornitura deve essere commisurato all'effettivo consumo e non può essere determinato secondo altri criteri presuntivi che prescindano dalla reale situazione.

Alla luce dei suesposti motivi si ritiene la Sig.ra B. A. non tenuta al pagamento della fattura 0.2235609764 dell'importo di € 2.336,90.
Si rigetta, altresì, la domanda di risarcimento del danno morale e per lite temeraria in quanto la condanna per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. richiede non soltanto la totale soccombenza e la mala fede, o quanto meno la colpa grave, della parte di cui si chieda la condanna, ma anche che la controparte deduca e dimostri la concreta sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima. Infatti, la liquidazione dei danni, ancorché effettuabile ex officio, richiede pur sempre la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'an che del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.Ne deriva che, in mancanza di siffatta prova, il Giudice non può procedere alla liquidazione di ufficio del danno nonostante la domanda dell'interessata, neppure in via equitativa (Giudice di Pace di Potenza sent. n. 368 del 23.05.2014).

Le spese giudiziali, liquidate in. dispositivo, seguono la soccombenza evidenziando che la parte vittoriosa veniva ammessa, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza del 30.11.2012, al patrocinio a spese dello Stato con la conseguenza che la condanna alla refusione delle spese va emessa in favore dello Stato.

PQM

Il Giudice di Pace adito, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.184/2013 del Ruolo Generale Affari Ordinari e non contenziosi, ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

Accoglie la domanda proposta dalla Sig.ra B. A. per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiara la Sig.ra B. A. non tenuta al pagamento della fattura n.2235609764 dell'importo di €.2.336,90;
- Condanna Enel Energia S.p,A. in persona del legale rappresentante p.t. e l'Enel Rete gas S,p.A. in persona del legale rappresentante p.t al pagamento in solido delle spese di lite a favore dello Stato anticipatario che si liquidano in complessive €.700,00 oltre spese generali, IVA CAP come legge;
- Rigetta ogni altra domanda.
Potenza 24.09.2014
Il Giudice di Pace
Dott.ssa Maria Antonietta Lauletta
Depositato in cancelleria il 26.09.2014


 

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