REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE 13
riunita con l’intervento dei Signori:
- PELLITTERI MICHELE Presidente
- URSINO ANDREA MARIA MASSIMO Relatore
- CASCINO GIANCARLO VINCENZO Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1960/2017
depositato il 08/03/2017
- avverso CARTELLA Dl PAGAMENTO n°29320160060163930 TAS.AUTOMOBILI
contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE CATANIA
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°29320160060163930 TAS.AUTOMOBILI
contro:
AG. RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA SP.A.
proposto dal ricorrente:
E. N.
difeso da:
ESPOSITO ORAZIO STEFANO
VIA C.P.ROMEO N.28 95100 CATANIA CT

Svolgimento del processo

Con ricorso/reclamo spedito il 7/11/2016 e depositato nella segreteria di questa Commissione 18/3/2017, E. N. impugnava la cartella di pagamento n. 293 2016 00601639 30 emessa da Riscossione Sicilia s.p.a. (atto asseritamente notificatole L’1/9/2016 - il 6/9 secondo l’agente della Riscossione - relativo a tasse automobilistiche per l’anno 2010 e con il quale si chiedeva il pagamento della somma di € 334,84) adducendo i seguenti motivi:
1) Prescrizione ex art.5 d.l. 953/1982;
2) decadenza ex art. 25 d.p.r. 602/1973.
Con note depositate telematicamente il 28/7/2020 la ricorrente ribadiva le proprie doglianze, in considerazione anche della mancata costituzione dell’ente impositore e dell’agente della riscossione.
Con note depositate il 7/8/2020 Riscossione Sicilia s.p.a. si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva ed evidenziando la correttezza del proprio operato (poiché il ruolo era stato consegnato
il 10/4/2016).
Con note depositate il 25/8/2020 l’Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e depositava copia della relata di notifica dell’avviso di accertamento, effettuata il 20/5/2013 per compiuta giacenza.
Parte ricorrente, con note depositate telematicamente il 28/7/2020, insisteva nelle proprie doglianze rilevando la tardiva costituzione delle controparti.
Alla udienza del 9/9/2020 la causa veniva trattata in camera di consiglio come da verbale e posta in decisione.

Motivazione

Il ricorso è fondato.
L’art. 5 del Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 convertito in l. 28 febbraio 1983, n. 53 prevede infatti che “L’azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.

Nel caso in esame trattasi di tasse relative all’anno 2010, l’Agenzia delle Entrate ha provato di aver tentato la notifica del processo verbale di accertamento nel termine di legge, ma il plico è stato restituito al mittente per compiuta giacenza e non v’è prova dell’invio della prescritta raccomandata informativa.
In ogni caso la notifica per compiuta giacenza risale al maggio del 2013, mentre la cartella è stata notificata solo nel settembre del 2016, quindi il termine triennale è senz’altro decorso tra la notifica del processo verbale e quella della cartella.
Sulla base di tali considerazioni, la Commissione accoglie il ricorso. Con riguardo alle spese, tenuto conto della modestissima entità della causa e non essendo stata contestata la debenza stessa del tributo, sussistono giusti motivi per compensarle.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, il 9/9/2020
Depositata in segreteria il 23/09/2020


 

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