REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL RIBUNALE DI BENEVENO
in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.783 R.G.A.C.C. Dell'anno 2005, iservata in decisione all'udienza del 30 maggio 2011 vertente
TRA
B.C. -attrice-
Comune di paduli -convenuto-
Conclusioni delle parti: all'udienza del 30 maggio 2010 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti che si intende trascrito.

Motivazione

Con l'atto di citazione introduttivo della lite, l'attrice B.C. Esponeva che il 27.1.2004, mentre percorreva a piedi in paduli il tratto di strada pedonale in selciato che collega Piazza____ a___, cadeva improvvisamente in terra a causa di una forte irregolarità della pavimentazione stradale realizzata da pietre i porfido fissate al suolo.
L'attrice deduceva che alcune di dette pietre non essendo fissate al suolo erano cedute sotto il piede per cui ella era caduta a terra.

Tanto premesso, dedotto che a seguito della caduta aveva subito forti lesione fisiche, l'attrice conveniva in giudizio ex art. 2051 c.c. Il Comune di paduli per sentirlo condannare al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale.
Il Comune di Paduli convenuto in giudizio si costituiva contestando l'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto.
Espletata la prova per testimoni ed una CTU, la causa è stata riservata in decisione.

In premessa si osserva che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la presente fattispecie, relativa ad un caso di incidente avvenuto su strada pubblica ai danni di un utente, va inquadrata nell'ambito della responsabilità ex art. 251 c.c.
Ed invero la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perchè tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fone immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Presupposto di questa responsabilità è l'obbligo della P.A. di provvedere alla manutenzione delle strade pubbliche di sua proprietà. Tale obbligo discende non solo da specifiche norme dell'ordinamento ma anche dal generale obbligo di custodia incombente sul proprietario.
Il danneggiato che invochi detta responsabilità non è, pertanto, onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto (cf. Cass. Civile 1.10.2004, n.19653, Cass 5445/200, Cass 3651/2006; Corte d'appello di Torino 28.3.2007 sez III). Di contro il custode, anche quando si tratti di P.A., per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, deve provare che esso si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova, da parte del danneggiao, dell'esistenza dell'insidia.

Procedendo all'esame del caso di specie,si rileva che nessuno dei testi esclussi ha riferito circostanze specifiche e puntuali sulle modalità dell'incidente di cui si controverte.
In paticolare nessuno dei testi escussi ha riferito di avere visto la B. Cadere a terra proprio per avere essersi imbattuta, nel camminare a piedi, su alcune delle mattonelle della pavimentazione in porfido non fissate a terra.
Il teste S.V si è limitato a riferire di avere soccorso la B. Che era caduta a terra e di avere notato delle mattonelle della pavimentazione che erano mobili.
In sostanza non può escludersi che la caduta della B. Si sia verificata indipendentemente dalla presenza di mattonelle mobili.
Non vi è, dunque, prova rigoosa dei fatti dedotti dall'attrice e specificamente del nesso causale tra l'evento dannoso e le condizioni anomale della sede stradale, per cui alcuna responsabilità può addebitarsi all'ente convenuto in giudizio.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte attrice

PQM

Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Floriana Consolante definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da B.C. Nei confronti del Comune di Paduli in persona del Sindaco p.t. Ogni altra istanza ed eccezione disattesa così provvede:
respinge la domanda;
condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte convenuta liquidate in € 1200,00 per diritti ed € 2000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA, e CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CU.
Benevento 20 dicembre 2011


 

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