REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Antonella Resta, all’udienza di discussione del 13 giugno 2016 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4996/2009 R.G. Sez. Lavoro, cui sono stati riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 522/2010 e 7766/2010 RG, promosse
DA
P. S., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Orazio Esposito;
- Opponente -
CONTRO
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale mandatario della SCCI, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti, dagli avvocati Riccardo Vagliasindi, Alberto Floridia e Angelo di Mauro;
- Opposti-
SERIT Sicilia S.p.a., Agente della riscossione per la provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria di costituzione dall’avv. Valeria Marletta limitatamente al proc. iscritto al n. 4996/09;
- Opposta -
Oggetto: opposizione avverso le cartelle:
1) n. 293 2008 0044188811, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di euro 12.551,01, emessa a titolo di contributi lavoratori autonomi agricoli, competenza anni 2003- 2007;
2) n. 293 2009 0017985232, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di euro 1.540,50, emessa a titolo di contributi lavoratori autonomi agricoli, competenza anni 2004, 2005 e 2008;
3) n. 293 2009 0021797020, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di euro 488,94, emessa a titolo di contributi lavoratori autonomi agricoli, competenza anni 2004, 2005 e 2008;
4) n. 293 2010 00021121436000, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di euro 1520,14, emessa a titolo di contributi lavoratori autonomi agricoli, competenza anno 2009;

Motivazione

In via preliminare va dichiarata la contumacia di Serit Sicilia S.p.A. in relazione ai proc. riuniti iscritti ai nn. 522/2010 e 7766/2010 , non avendo la stessa, sebbene regolarmente evocata in giudizio non ha curato di costituirsi.

Va quindi dato atto della ammissibilità dell’opposizione in relazione al termine di cui all’art. 24 comma 5 del D.lgs 46/99 con riferimento alle cartelle indicate sub 1), sub 2) e sub 3), essendo stata lo stessa proposta entro il termine di 40 giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali opposte, avvenuto per la cartella sub 1) in data 11.05.2009 (cfr. estratto escoCar della cartella prodotto dall’Inps) e per le cartelle sub 2) e sub 3) in data 18.12.2009 (cfr. originale cartelle in atti).
Va invece rilevata la tardività dell’opposizione in relazione per quanto concerne la cartella esattoriale sub 4), la quale è stata notificata in data 12.07.2010, atteso che il ricorso è stato depositato solo in data 23.08.2010, e quindi oltre il termine perentorio di quaranta giorni, avente scadenza in data 21.08.2010, che cadeva di sabato, e quindi non festivo (cfr. Cass.30.10.2011 n. 43599).

Ciò premesso, nel merito, l’opposizione proposta è fondata e va accolta, in via preliminare ed assorbente, per le ragioni di seguito specificate.
Giova premettere che ai sensi del R.D.L. 4 ottobre 1935 m. 1827 e successive modifiche sono coltivatori diretti i proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, pastori e assegnatari, nonché gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che si dedicano, con carattere di abitualità, alla manuale coltivazione dei fondi, all’allevamento e al governo del bestiame e allo svolgimento delle attività connesse.
Sussiste il requisito dell’abitualità allorché gli interessati si dedicano, in modo esclusivo, o almeno prevalente, alle predette attività. In particolare, è da considerare attività prevalente quella che impegni il coltivatore diretto per il maggior periodo di tempo nell’anno e che costituisca per esso la maggior fonte di reddito per il sostentamento della famiglia.
L’art. 2 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 prevede quindi che siano esclusi dall’assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri ed i coloni il disposto dell’art. 20 della legge 26 ottobre 1957 nonché quando la effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo”.

Orbene, nel caso di specie, parte opponente ha allegato di essere stato iscritto d’ufficio quale coltivatore diretto in quanto comodatario di un fondo rustico sito nell’agro del Comune di San Teodoro (ME), identificato catastalmente al foglio 11 pt.lla 22, il quale ha un’estensione di 12 ettari ed viene utilizzato annualmente dallo stesso per la coltivazione di colture foraggere avvicendate a colture cerearicole, come da documentazione in atti.
Orbene, ha quindi contestato la sussistenza dei presupposti richiesti per l’iscrizione nella gestione agricoli evidenziando come in base alla tabella ettaro coltura allegata al Decreto dell’Assessorato all’Agricoltura ed alle Foreste della Regione Sicilia pubblicato il 5 marzo 2001 nonché secondo la successiva tabella n. 568 del 28.05.2004 i fondi seminativi alternati con foraggere richiedono un fabbisogno di lavoro per ettaro pari ad otto giornate lavorative, rilevando quindi come sulla base delle suddette tabelle il fabbisogno complessivo del fondo in questione sia pari a 96 giornate
lavorative annue, e, quindi inferiore alle 104 giornate richieste ai sensi di legge ai fini dell’iscrizione.
Ha inoltre prodotto relazione tecnica redatta da un perito agrario dott. Saraniti Salvatore che conferma come il terreno in questione sia destinato alla coltivazione di colture foraggere avvicendate a colture cerealicole.

A fronte di tale produzione, l’Inps, costituendosi, non ha indicato alcun elemento da cui poter desumere per converso la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione dell’opponente nella suddetta gestione; a tale fine va precisato che nei giudizi di opposizione contro il ruolo l’onere probatorio circa l’esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell’ente impositore.

Alla luce delle superiori considerazioni e tenuto conto che l’onere della prova della debenza dei contributi pretesi grava sull’Istituto richiedente, devono ritenersi non dovuti i contributi e le relative somme aggiuntive oggetto delle cartelle esattoriali opposte ed illegittima la relativa iscrizione a ruolo per difetto di prova dei relativi presupposti.
Vanno, in conseguenza, annullate le cartelle di pagamento impugnate.
Le spese di lite vengono poste a carico dell’Inps, titolare della pretesa creditoria; sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite nei confronti di Serit Sicilia S.p.a., stante la estraneità di detto ente al sopra esaminato motivo di opposizione.

PQM

definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta dal ricorrente in epigrafe indicato: disattesa ogni contraria
istanza, eccezione e difesa:
dichiara l’inammissibilità dell’opposizione in relazione al disposto di cui all’art. 24 comma 5 del d.lgs. 46799 in relazione alla cartella esattoriale indicata sub 4);
dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi, somme aggiuntive e interessi di mora relativi alle predette cartelle di pagamento indicate sub 1), sub 2) e sub 3), che per l'effetto annulla;
condanna l’INPS a rimborsare all'opponente le spese processuali, che liquida in complessivi € 2000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
compensa le spese processuali nei confronti di Serit Sicilia S.p.A.
Catania, 13 giugno 2016
Il Giudice del Lavoro
dott. ssa Antonella Resta


 

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