Svolgimento del processo

Con ricorso notificato al convenuto Comune di Calatabiano il 9 dicembre 2016 ed a Riscossione Sicilia S.p.a. il precedente giorno 5, la Sig.ra (Omissis) affermava di aver appreso a seguito di visure eseguite presso la Riscossione Sicilia S.p.a. dell'esistenza di ruoli a suo carico relativi alle cartelle di seguito indicate: - cartella n. 29320050042201886 (ruolo emesso nel 2005, dell'importo di euro 158,29) relativa a "canone acqua"; - cartella n. 29320090041905531 (ruolo emesso nel 2009, dell'importo di euro 63,24), relativa a "servizio idrico integrato"; - cartella n. 29320120051241561 (ruolo emesso nel 2012, dell'importo di euro 192,19), relativa anch'essa a "servizio idrico integrato". Mediante il ricorso, la ricorrente impugnava le cartelle elencate sulla scorta di tre articolati motivi; ovverosia: a) l'asserita, omessa notifica delle cartelle di pagamento, in violazione dell'art. 25 DPR 602/73; b) l'illegittimità delle iscrizioni a ruolo per assoluta carenza di motivazione; c) la ritenuta prescrizione dei crediti. Costituendosi in giudizio mediante apposite controdeduzioni depositate telematicamente il 31/07/2020, Riscossione Sicilia S.p.a.: a) documentato preliminarmente l'avvenuto "azzeramento" dei ruoli concernenti le cartelle recanti i nn. 29320050042201886000 e 29320090041905531, stante l'applicato "stralcio" per essi ai sensi dell'art. 4, comma 1 D.L. n. 119/2018 (conv.to nella L. 17/12/2018, n. 136), con conseguente richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, b) limitatamente alla cartella n. 29320120051241561000 eccepiva l'inammissibilità della impugnazione della stessa, risultando regolarmente notificata entro i termini di legge, secondo quanto, altresì, documentalmente provato (la cartella risulta infatti regolarmente notificata alla ricorrente, a mente dell'art. 140 c.p.c., in data 15.04.2013).
Anche il Comune di Calatabiano si costituiva in giudizio, depositando il 30.06.2017 apposite controdeduzioni. In esse, l'Amministrazione convenuta eccepiva preliminarmente I' «improcedibilità» della domanda per ritenuta «competenza» su di essa del giudice ordinario, oltre che - ancora in rito - l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decorrenza del termine di impugnazione e contestando, infine, nel merito, l'opposta decadenza dal potere impositivo prospettata dal ricorrente, stante l'affermata tempestiva notificazione delle cartelle.
La causa veniva tratta all'udienza del 4 settembre 2020.

Motivazione

Ancorché formulata in termini tecnicamente non ineccepibili, va preliminarmente valutata l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dal Comune di Calatabiano (in merito alla quale, peraltro, l'organo decidente dispone, come noto, di autonomo potere di rilevazione ex offìcio).
A tal riguardo, va considerato che il credito del Comune per l'erogazione al singolo di acqua ad uso domestico costituisce entrata patrimoniale dell'ente e, per quanto possa essere riscosso con gli strumenti propri delle entrate tributarie, non è "imposta" o "tassa", trovando titolo non in una potestà impositiva, ma negli impegni convenzionalmente assunti dall'utente con la richiesta della somministrazione e la sottoscrizione del relativo contratto. Ogni pretesa vertente sul medesimo ha dunque da ritenersi assoggettata alla potestas judicandi dell'AGO, per come in diverse occasioni affermato anche dal Supremo collegio di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 25 Causa 8/2017 Ingeri Isabella E. vs Comune di Calatabiano e Riscossione Sicilia S.p.a. giugno 2002, n. 9240; e, nello stesso senso, altresì Cass. civ. Sez. Unite, 14/05/2010, n. 11720).
Il ritenuto difetto di giurisdizione in capo al giudice tributario preclude l'analisi e la decisione di ogni altra questione, tanto nel rito che di merito, relativa alla causa.

PQM

La domanda va dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione della Commissione provinciale tributaria adita, e dichiarata, diversamente, la giurisdizione dell’AGO.
Si compensano le spese processuali,
Catania, 4settembre 2020


Scarica copia del provvedimento: CTP Catania sentenza n. 5492/2020

 

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