Svolgimento del processo

Z.M. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale Agrigento cartella esattoriale in epigrafe emessa a seguito controllo automatizzato effettato sensi degli artt. 36 bis d. 600/1973 e art. 54 bis del d.P.R.. 633/1972.
Il ricorrente eccepiva che dalla propria dichiarazione dei redditi emergeva un credito euro 1.205,00.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Agrigento quale faceva presente che ragione degli errori compiuti nella compilazione del modello 2011 e nella successiva dichiarazione integrativa, tardivamente presentata, credito dedotto dal contribuente non poteva essere riconosciuto.

Con sentenza 1668/1/2016 Commissione adita accoglieva ricorso, precisando che dichiarazione dei redditi per giurisprudenza pacifica era sempre emendabile e compensava integralmente spese lite.

Avverso detta pronuncia ha proposto appello amministrazione finanziaria quale ha rilevato che, nella specie, non trattava un mero errore formale del contribuente quale essendosi, peraltro, avvalso del regime favore previsto per contribuenti minimi dall’ art. commi 97- 117 244/2007 non poteva vantare alcun credito, credito non riconoscibile anche a seguito dell’ opzione per regime ordinario.
Si è costituito il contribuente quale ha chiesto rigetto dell’appello.

Osserva questa Commissione che appello è infondato.

Motivazione

Z.M. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale Agrigento cartella esattoriale in epigrafe emessa a seguito controllo automatizzato effettato sensi degli artt. 36 bis d. 600/1973 e art. 54 bis del d.P.R.. 633/1972.
Il ricorrente eccepiva che dalla propria dichiarazione dei redditi emergeva un credito euro 1.205,00.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Agrigento quale faceva presente che ragione degli errori compiuti nella compilazione del modello 2011 e nella successiva dichiarazione integrativa, tardivamente presentata, credito dedotto dal contribuente non poteva essere riconosciuto.

Con sentenza 1668/1/2016 Commissione adita accoglieva ricorso, precisando che dichiarazione dei redditi per giurisprudenza pacifica era sempre emendabile e compensava integralmente spese lite.

Avverso detta pronuncia ha proposto appello amministrazione finanziaria quale ha rilevato che, nella specie, non trattava un mero errore formale del contribuente quale essendosi, peraltro, avvalso del regime favore previsto per contribuenti minimi dall’ art. commi 97- 117 244/2007 non poteva vantare alcun credito, credito non riconoscibile anche a seguito dell’ opzione per regime ordinario.
Si è costituito il contribuente quale ha chiesto rigetto dell’appello.

Osserva questa Commissione che appello è infondato.

Deve, invero, rilevarsi che nella specie verte ipotesi errore certamente emendabile da parte del contribuente, come condivisibilmente affermato dai primi giudici cui argomentazioni sul punto vanno integralmente richiamate, posto che la stessa amministrazione finanziaria, primo grado, ha fatto riferimento alla non riconoscibilità del credito di quanto indicato erroneamente nel quadro 29 e nel quadro VL.
Non va, peraltro, sottaciuto che tema accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione ruolo della maggiore imposta sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. 633 del 1972 è ammissibile solo quando dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente una correzione errori materiali calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, un credito d’imposta non puaò avvenire tramite l’emissione della cartella pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero del credito d’imposta o quanto meno bonario. (Sez. 6 – 5 Ordinanza n 11292 del 31/05/2016), risultando evidente che nel caso in esame l’amministrazione finanziaria ha introdotto questioni (il fatto che il contribuente si era avvalso del regime favore previsto per contribuenti minimi art. commi 97-117 244/2007 sicché non poteva vantare alcun credito) che esulano dalla procedura azionata.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza primo grado.

Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore di Z.E.
In euro 300,00, oltre accessori legge.

PQM

Rigetta l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Agrigento e per l’effetto conferma sentenza impugnata.
Condanna Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Agrigento pagamento delle spese secondo grado giudizio liquidate favore Zaccaria Emanuele Maurizio 300,00, oltre accessori legge.
Così deciso in Palermo addi 3/12/2020


 

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