R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta sezione civile
Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Acagnino, in funzione di giudice unico,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 90201174/2012 RG avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.).
PROMOSSA DA
D. C.
Opponente
NEI CONFRONTI DI
RISCOSSIONE SICILIA, (già SERIT) s.p.a. servizio Riscossione Tributi, Agente della Riscossione per la Provincia di Catania
Opposta
E DI
AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore

all’udienza del 20 maggio 2015, le parti hanno così concluso:
per l’opponente: accertare e dichiarare l’avvenuta prescrizione maturata anche successivamente alla eventuale notifica della cartella di pagamento n. 293 20060017866908000 per l’effetto dichiarare nulla ed illegittima l’impugnata iscrizione a ruolo e la conseguente emissione della cartella di pagamento n. 293 20060017866908000 come portata dall’intimazione di pagamento n. 29320119002856912.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
per Riscossione Sicilia: dichiarare inammissibile la domanda e, comunque, rigettarla perché infondata in fatto e diritto, condannare l’attore al pagamento delle spese legali oltre IVA, CPA e spese forfetarie

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 24.7.2012 D. C. proponeva opposizione avverso l’esecuzione promossa da Riscossione Sicilia per il pagamento della somma di € 20.539,75, dovuta all’Agenzia delle Entrate per sanzione pecuniaria per l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dai documenti.
Si costituiva in giudizio solo Riscossione Sicilia e chiedeva dichiararsi l’inammissibilità della domanda e, nel merito, ne chiedeva il rigetto.
All’udienza del 20 maggio 2015 le parti precisavano le conclusioni e il giudice poneva la causa in decisione coi termini di legge.

Motivazione

Preliminarmente deve essere precisato che l’Agenzia delle Entrate ha fatto pervenire in giudizio una propria nota, ma non essendosi costituita a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, ne deve essere dichiarata la contumacia.

Prima di esaminare il merito dell’opposizione, è necessario affrontare l’eccezione di incompetenza sollevata da Riscossione Sicilia.
Più volte la Cassazione ha avuto occasione di pronunciarsi in tale materia e ha ritenuto che la ripartizione degli affari fra la sezione lavoro e altra sezione dello stesso Tribunale, non dia luogo a questione di competenza, ma solo di rito (cfr. solo da ultimo Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2015, n. 8905, secondo cui “È inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con cui il tribunale, adito in funzione di giudice del lavoro, abbia dichiarato la propria incompetenza per materia in favore di una sezione ordinaria del medesimo ufficio giudiziario, atteso che, a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione di funzioni fra la suddette sezioni non implica l'insorgenza di una questione di competenza ma, esclusivamente, di rito, riguardando la distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio; né, in contrario, può invocarsi il principio dell'apparenza, idoneo a regolare la scelta del mezzo di impugnazione, atteso che il regime da applicarsi ad un atto processuale, anche ai fini della relativa impugnabilità, è definito dalla sua sostanza, non dalla sua forma.” In senso conforme: Cass. Civ., sez. 03, del 23/09/2009, n. 20494; Cass. Civ., sez. 06, del 23/05/2014, n. 11448).

Nella specie, l’art. 24 co. 5 del decreto legislativo 46/99 prevede che i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Correttamente, pertanto, Riscossione Sicilia ha rilevato che le censure, oggetto della presente opposizione, dovevano essere proposte dinanzi al giudice del lavoro, competente per materia, ma essendo stato proposto dinanzi al Tribunale di Catania, questo gudice non può dichiararsi incompetente.

D. C. ha eccepito la mancata notifica della cartella esattoriale, producendo un certificato storico di residenza da cui risulta risiedere a S. Giovanni La Punta dal 2000, mentre, nel 2006, la cartella di pagamento fu notificata a Catania.
L’eccezione è infondata: nella relata di notifica, prodotta da Riscossione Sicilia, l’ufficiale notificante ha annotato di avere effettuato due accessi e in nessuno dei due ha indicato che il destinatario fosse sconosciuto all’indirizzo.
In proposito, la residenza anagrafica ha solo una rilevanza marginale, mentre la relata di notifica ha valore di atto pubblico, per cui deve presumersi, fino a querela di falso, che nel luogo in cui è stata effettuata la notifica vi fosse un riferimento al D., tale che il notificante ha ritenuto di accedervi ripetutamente per raggiungere il destinatario dell’atto.

D. C. ha eccepito l’avvenuta prescrizione del credito, essendo trascorsi più di cinque anni dalla notifica della cartella a quella dell’intimazione di pagamento, avvenuta il 12.7.2012.
L’eccezione è fondata e va accolta.
Alla cartella di pagamento non opposta nei termini, infatti, non può essere riconosciuta la stessa efficacia dei titoli giudiziali passati in giudicato, trattandosi di atti di natura amministrativa, per cui non può essere applicata la prescrizione decennale prevista dall’art. 2953 c.c..
Deve, invece, ritenersi applicabile l’art. 3 co. 9 della l. 335/1995 che ha introdotto un termine quinquennale di prescrizione per i contributi previdenziali, per cui il credito di cui alla cartella di pagamento n. 293 20060017866908000 deve essere dichiarato prescritto.


Dato l’accoglimento solo parziale delle ragioni dell’opponente e la fondatezza, in mero rito, delle eccezioni di Riscossione Sicilia, si compensano tra le parti le spese del giudizio.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell’Agenzia delle Entrate, in accoglimento dell’opposizione proposta da D. C. nei confronti di Riscossione Sicilia (già SERIT ) s.p.a., dichiara prescritto il credito di cui alla cartella di pagamento n. 293____, compensa tra le parti le spese del presente giudizio, nulla sulle spese rispetto alla contumace.
Catania 10 dicembre 2015
Il Presidente est.
dott. ssa Maria Rosaria Acagnino


 

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