TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice designato dott.ssa Carlotta Calvosa, all'udienza del 6.05.2015 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 11977/14 tra
N. T. Piccola soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Plinio, 25, presso lo studio dell'avv. W. Littera, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
e
INPS- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Roma, via Ambra Aradam, 5, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Eutizi, in virtu di procura generali alle liti
Equitalia Sud S.p.a.- Agente della riscossione per la Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini, 33, presso lo studio dell'avv. M. P. Iannaccone, in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione
resistenti

Motivazione

Con ricorso depositato il 4.4.2014 e ritualmente notificato, la N. T. Piccola soc. coop. a r.l. ha proposto opposizione avverso le intimazioni di pagamento notificatele in data 18.3.2014 da Equitalia Sud S.p.a.: per l'importo di euro 2.541,88, relativamente alla cartella di pagamento n. 09720040038719926 notificata il 9.2.2004 e per l'importo di euro 8.577,17, relativamente alla cartella di pagamento n. 09720030072391405, notificatale il 14.3.20013, aventi entrambe ad oggetto contributi previdenziali Inps insoluti e maturati nel 2001.
L'opponente ha sostenuto l'illegittimità degli atti di intimazione eccependo l'avvenuta prescrizione del credito dell'Istituto.
Si sono costituiti l'Inps e Equitalia Sud S.pa contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Sulla documentazione in ath, autorizzato il deposito di note, la causa e stata discussa e decisa all'odierna udienza con sentenza letta pubblicamente e depositata in via telematica.

Parte ricorrente deduce unicamente l'avvenuta prescrizione del credito, maturatasi successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento.

E' pacifico che le cartelle di pagamento cui si riferiscono le intimazioni di pagamento oggetto della presente opposizione sono state notificate in data 14.3.2003 e 19.2.2004.
Equitalia Sud deduce di aver interrotto il decorso del termine prescrizionale con la notifica del preavviso di fermo, che risulta notificato in data 30.6.2007 (doc. 5).
Le intimazioni di pagamento di cui si controverte sono state, poi, notificate alla società in data 18.3.2014.
La questione su cui si deve fondare la presente decisione, pertanto, verte sulla durata del termine prescrizionale del credito previdenziale, dopo che sia stata notificata e non opposta una cartella esattoriale.
A tale riguardo, si osserva che la giurisprudenza piu recente ha chiarito che "in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il temine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.Lgs 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi
perentorio, perchè diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo"
(Cass, sez. lav. 23.10.2012 n. 18145).
Da tale irretrattabilità del credito censito nella cartella di pagamento non opposta nei termini, un orientamento sostenuto recentemente anche dalla Corte di Cassazione fa discendere, anche per la presente fattispecie, l'applicabilità dell'art. 2953 c.c., secondo cui i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione piu breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni. (Cass. Sez. Lavoro. Sent. 24 febbraio 2014 n. 4338).
Secondo tale impostazione, anche in questo caso, dal c.d. "passaggio in giudicato" della cartella esattoriale, discenderebbe la trasformazione della prescrizione propria dei crediti previdenziali in quella ordinaria decennale, indipendentemente dalla natura degli stessi.

Ritiene tuttavia questo Giudice di doversi discostare da tale pronuncia, modificando anche il proprio precedente orientamento, in quanto la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi ad un titolo giudiziale essendo, al contrario formata unilateralmente dallo stesso ente previdenziale, per cui, pertanto, non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato, ex art. 2953 c.c.
La perentorietà del termine fissato dall'art. 24 comma 5 d.Lvo n. 46/99 determina effetti analoghi al giudicato ma, in assenza di un'espressa previsione legislativa in tal senso, non possono ritenersi del tutto equiparabili al giudicato di formazione giudiziale.
In tal senso, si è recentemente pronunciata la Corte di Appello di Catanzaro (pronuncia del 24.04.2014) che discostandosi motivatamente dalla citata ultima sentenza della Cassazione, ha ritenuto che "il ragionamento che fa discendere dall'irretrattabilità della cartella conseguente alla mancata proposizione dell'opposizione nei termini dell'art. 24 d. lvo 46/99, l'applicabilità dell'art. 2953 c.c. in materia di actio iudicati, applicando per analogia, nel caso di specie, i principi valevoli in materia di decreto ingiuntivo, non tiene conto della diversa natura dei "titoli” che vengono in considerazione: uno di formazione giudiziale, l'altro formato direttamente e unilateralmente dall'ente previdenziale/creditore - diversità così pregnante da rendere non estensibile per analogia la norma che
espressamente riguarda i titoli di formazione giudiziale. Così ragionando, peraltro, si perviene alla conclusione di consentire all'ente previdenziale di riscuotere contributi prescritti, in violazione del divieto stabilito, per ragioni di ordine pubblico, dall'art. 55, comma primo, del R.D.L. 14 ottobre 1935 n. 1827 di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi assicurativi, dopo che rispetto agli stessi sia intervenuta la prescrizione, divieto che opera indipendentemente dall'eccezione di prescrizione da parte dell'ente previdenziale e del debitore dei contributi".


Questo giudice aderisce a tale orientamento giurisprudenziale di merito, ritenendo che solo l‘accertamento giudiziale possa determinare l'allungamento del periodo prescrizionale di un credito (in ipotesi più breve), proprio per effetto dell'intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata.
Per contro, in difetto di previsione normativa in tal senso, non soccorre alcuna giustificazione xhe permetta di ricondurre un tale effetto al comportamento della parte che decida di non impugnare l'iscrizione al ruolo, in mancanza di qualsiasi accertamento giudiziale sulla fondatezza della pretesa dell'Ente creditore.


In conclusione, si ritiene che la mera non opposizione della cartella di pagamento, non possa determinare una modificazione del regime della prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali.

Nella fattispecie in esame, l'eccezione di prescrizione è, quindi, fondata e va accolta.
Infatti, anche a voler considerare la notifica del preavviso di fermo quale atto interruttivo della prescrizione, tra tale data (30.6.2007) e la data di notifica delle intimazioni di pagamento (18.3.2014, come incontestato tra le parti), è ampiamente maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, senza che gli odierni resistenti abbiano documentato ulteriori atti interruttivi della stessa.

Ne consegue che vanno dichiarati non dovuti, perchè prescritti, i contributi previdenziali e relative somme aggiuntive portati dalle intimazioni di pagamento opposte.

PQM

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, devono essere compensate, in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione del termine prescrizionale.
Respinta ogni altra domanda e eccezione, dichiara non dovuta la somma di cui alle intimazioni di pagamento notificate alla N. T. Piccola soc. coop. a r.l. in data 18.3.2014, in relazione alle cartelle di pagamento n.09720040038719926, notificata il 9.2.2004 e n. 09720030072391405, notificata il 14.3.20013, aventi entrambe ad oggetto contributi previdenziali Inps insoluti e maturati nel 2001.
Dichiara compensate le spese di lite.
Roma, 6.5.2015


 

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