REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Catania, Avv.to Antonio Grasso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 7050/14 del ruolo generale aff. civ., avente l'oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c., discussa e riservata per decisione all'udienza del 12.11.2014, promossa da: S.L. nato a ___ e residente in ___, rappresentato e difeso dall'Avv.to Orazio Stefano Esposito, giusta procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato in Catania, via Carmelo Patanè Romeo n.81 -OPPONENTE-
Contro: Riscossione Sicilia S.p.a. (già Serit Sicilia S.p.A.), Agente della riscossione per la provincia di Catania, in persona del suo legale rappresentante pro tempore C.F. ____, ritualmente citata e non comparsa -OPPOSTA CONTUMACE-
Nonchè contro: Prefettura di Catania, in persona del prefetto pro-tempore, rappresentata e difesa dal Dirigente dell'Area Funzionale III Bis, Dott.ssa E.L., giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso i propri locali siti in Catania, via Prefettura -OPPOSTA-

All'udienza del 12.11.2014, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi integralmente ai rispettivi atti di causa ed ai verbali di udienza che si intendono riportati e trascritti nel presente atto.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. S.L. citava in giudizio i convenuti tutti per ivi sentire e dichiarare non dovuto il credito portato dalla cartella esattoriale n.____, emessa dalla Serit Sicilia S.p.A., portante l'importo di euro 641,32 ed afferente al verbale n._____ del 12.04.2007, elevato dalla prefettura di Catania (Polstrada di Catania).
L'opponente a sostegno della propria domanda, adduceva le seguenti motivazioni:
1) Mancata e/o omessa notifica del verbale di accertamento sotteso;
2) intervenuta prescrizione.
Concludeva chiedendo, previa sospensione, l'annullamento della cartella de qua e di ogni altro atto ad essa connesso e/o presupposto. Con vittoria di spese e compensi.

In data 10.11.2014 si costituiva in cancelleria la Prefettura di Catania, la quale contestava in toto la domanda e ne chiedeva il rigetto poichè infondata in fatto ed in diritto, ma non produceva alcun atto a suffragio della propria tesi.
All'udienza del 12.11.2014, il Giudice di pace, essendo la causa sufficientemente istruita, la introitava a sentenza sulla scorta delle sopra riportate conclusioni.
Non si costituiva la Riscossione Sicilia S.p.A., indi, verificata la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia.

Motivazione

La domanda è fondata e come tale va accolta.
Dall'espletata istruttoria è emerso che la cartella esattoriale n.____ è risultata priva di fondamento atteso che non è stato versato in atti nè l'originale, nè la copia del verbale sotteso, corredato della relata di avvenuta rituale notifica. Pertanto il relativo credito non può essere esatto.

Al riguardo, si osserva che la disciplina processuale dettata dal legislatore, caratterizzata dal massimo rispetto dei diritti di difesa del cittadino nei cui confronti sia stata erogata una sanzione amministrativa, ha come obiettivo quello di evitare che egli sia chiamato a rispondere di fatti configuranti illeciti amministrativi, non supportati da incontestabili riscontri probatori.

Difatti, il dettato legislativo stabilisce che il giudice deve accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabiIità dell'opponente, con il chiaro intendimento, suggerito dall'evidente proposito di conferire concretezza al contraddittorio, di introdurre un correttivo in favore del privato cittadino, per i casi in cui l'espletata istruttoria non abbia condotto ad un pieno accertamento della sua responsabiIità. Tale esigenza si traduce, per il giudice investito della causa di non limitare il controllo giurisdizionale alla sola legittimità formale dell'atto impugnato, ma di verificarne, altresì, Ia sostanziaIe ammissibilità sulla base della reale consistenza dei fatti storici addebitati al presunto trasgressore.

Al riguardo, la Suprema Corte, con sentenza. n.7296/96 e successiva n.373/98, ha stabilito che nella circostanza "in cui l'opponente può dimostrare le proprie eccezioni solo suIla base degli atti a disposizione ed in possesso della p.a., la loro mancata produzione, da parte dell'autorità opposta, non può non costituire un decisivo elemento di giudizio idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza del fatto sul quale l'opponente ha fondato le proprie eccezioni".

Vi è di più. Anche il comportamento processuale tenuto dalla Riscossione Sicilia, la quale ha preferito restare contumace, è conducente ai fini del giudicato, non avendo la stessa prodotto documentazione alcuna al fine di confutare la prospettazione di parte opponente in ordine allo spirare dei termini prescrizionali.
Difatti, il combinato disposto dall'art. 209 C.d.S. e dall'art. 28 delIa L.689/ 81 dispone che "il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalIa presente legge (n.d.r. violazioni al C.d.S.) si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L' interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice civile". Nel caso di specie la violazione risulterebbe commessa in data 12.04.2007 e notificata il 22.05.2007; mentre la cartella risulta notificata in data 09.06.2014, allorquando il termine quinquennale di prescrizione era spirato.

E' chiaro, quindi, che trova applicazione quanto sancito dall'art. 115 c.p.c., la cui nuova formulazione, introdotta dall'art. 45 delIa L.18.06.2009, n.69, stabilisce che il giudice deve porre a fondamento delIa propria decisione, oltre Ie prove proposte dalle parti, anche "i fatti non specificatamente contestati". Si tratta di un'innovazione di fondamentale importanza, giacchè recepisce normativamente il c.d. principio di non contestazione.

A tal proposito, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la non contestazione della domanda esonera il giudice dall'accertamento dei fatti posti a fondamento della stessa. In altre parole, i fatti non contestati possono essere considerati pacifici -e, quindi, possono essere collocati a base della decisione - quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte ovvero quando quest'ultima non li abbia espressamente contestati o abbia assunto una posizione processuaIe difensiva logicamente incompatibile con la loro negazione, così ammettendone implicitamente l'esistenza.

Ciò detto, l'atto opposto va annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

II Giudice di Pace, definitivamente decidendo, accoglie la domanda e per I'effetto annulla Ia cartella esattoriale n.______, emessa dalla Serit SiciIia S.p.A. (ora Riscossione SiciIia S.p.A.), unitamente al verbale sotteso n._____, elevato dalIa Prefettura di Catania (Polstrada di Catania); nonché ogni altro atto ad esso connesso e/o presupposto.
Condanna gli opposti, in solido, al pagamento delIe spese di lite, che liquida in complessivi Euro 350,00, di cui Euro 50,00 per spese vive ed il resto per compenso professionale. Oltre rimborso spese generali al 10%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 24 novembre 2014
Depositato in cancelleria il 28/11/2014
Il Giudice di pace
Avv. Antonio Grasso


 

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