TRIBUNALE DI GORIZIA
SEZ. LAVORO
Giudice Gallo
__________ -opponente-
contro
Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense -resistente-

Svolgimento del processo

All'udienza dell'11.10.2012, il Giudice del Lavoro ha ordinato la discussione orale della causa ed all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura contestuale del dispositivo e della seguente motivazione concisa ex art. 429, comma 1, c.p.c.
La parte opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: "in via principale e nel merito – Dichiarare nulla e/o illegittima e/o inefficace e/o annullare la cartella esattoriale n.050____ conseguente alla formazione del ruolo in ordine a pretese contributive, sanzioni e interessi per presunta iscrizione fuori termine e pertanto dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – in via subordinata – Rideterminare le somme dovute dalla ricorrente nel senso di decurtare dagli importi dovuti la somma di € 657,48 relativa alla voce sanzione per iscrizione non tempestiva per l'anno 2006. Onorari e spese di lite refuse...".
La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha così concluso: "nel merito – respingersi ogni domanda ex adverso proposta. In ogni caso: vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a rimborso forfetario, IVA e CPA".

Motivazione

Ai fini della decisione giova rammentare che l'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n.576, di riforma del sistema previdenziale forense ha previsto che l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati che esercitano la libera professione con carattere di continuità, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n.319, disposizione questa che prevede che il Comitato dei delegati della Cassa – sentito il Consiglio Nazionale Forense – determina i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa Forense stessa che esercitino la libera professione appunto con carattere di continuità.
Il rinvio previsto dal citato art. 22 alle determinazioni del Comitato dei delegati della Cassa implica il riconoscimento di una potestà autoregolamentare – di natura negoziale – nell'individuazione e definizione dei parametri che definiscono la nozione – questa, invece, di fonte legale – di continuità dell'attività professionale.
Il diritto-dovere di iscrizione alla Cassa Forense, con conseguenti obblighi contributivi, discende dal raggiungimento – nel corso dell'anno – di un reddito netto, ai fini irpef oppure di un volume di affari ai fini dell'ava, non inferiore all'importo fissato dal Comitato dei delegati della Cassa Forense (v. Cass. Civ. Sez. Lav. 11-05-2004, n.8947).
Il superamento dei limiti reddituali stabiliti dal Comitato dei delegati costituisce presunzione iuris et de iure dell'esercizio continuativo della professione e quindi dell'obbligo di iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense.
Il secondo comma dell'art. 22 ha disciplinato l'iscrizione alla Cassa che avvenga su domanda, con provvedimento della Giunta Esecutiva comunicato all'interessato; tale domanda deve essere inviata alla Cassa entrol'anno solare successivo a quello nel quale l'interessato ha raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume d'affari, di natura professionale, fissati dal Comitato dei delegati per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione.
In caso di omessa domanda di iscrizione alla Cassa, l'iscrizione avviene d'ufficio e l'iscritto è tenuto a pagare le penalità previste dalla legge, irrilevante essendo l'invio annuale alla Cassa dei modelli reddituali (v. modelli cinque, v. P. Cagliari 02-03-1998).
L'obbligo di chiedere l'iscrizione alla Cassa incombe sull'avvocato che esercita la professione con carattere di continuità ed è ininfluente, al fine dell'applicazione delle sanzioni, il ritardo della Cassa nel provvedere all''iscrizione d'ufficio (v. P. Roma 14.10.1996).
Addirittura, in ipotesi di tardiva iscrizione alla Cassa, sia essa volontaria o d'ufficio, è prevista la sanzione pecuniaria a carico del solo professionista, ma anche a carico della Cassa di Previdenza (v. P. Nocera Inferiore 05.03.1996).
L'obbligo di inviare le prescritte dichiarazioni di redditi e volume d'affari alla Cassa sussiste anche a carico di chi sia rimasto iscritto all'albo professionale per breve tempo all'inizio dell'anno ed anche senza che egli abbia svolto nel breve tempo di iscrizione all'albo attività professionale (v. T. Parma 09.10.1997).
Risulta tenuto a trasmettere le prescritte dichiarazioni alla Cassa anche chi si sia iscritto al solo albo professionale e non alla Cassa a pieno titolo e non eserciti alcuna attività (v. T. Milano, 04.06.1997).
La trasmissione in parola grava su tutti gli iscritti agli albi, anche se non iscritti alla Cassa di Previdenza a pieno titolo, essendo tali comunicazioni essenziali per i controlli che la medesima Cassa deve eseguire (v. P. Roma, 22.06.1998).
La Cassa di Previdenza Forense non avrebbe il dovere di informare gli iscritti agli albi dal momento in cui sorge per essi l'obbligo di iscrizione, avendo il professionista l'onere di attivarsi per conoscere i limiti di reddito stabiliti – ai fini dell'esercizio continuativo della professione – per l'obbligatorietà dell'iscrizione (v. T. Catania, 12.01.1999).
La comunicazione dell'ammontare del reddito professionale assolve la duplice funzione di consentire alla Cassa la verifica dell'ammontare dei contributi dovuti e della sussistenza dei requisiti reddituali per l'iscrizione obbligatoria ai fini dell'eventuale esercizio del potere d'iscrizione d'ufficio (v. P. Nola, 14.02.1997, P. Nola 28.03.1997).
Il carattere di continuità dell'attività professionale non è escluso dal fatto chel'avvocato percepisca altro reddito per altra attività di lavoro compatibile, dovendosi far riferimento al volume d'affari forensi e non invece al carattere esclusivo di tale attività e neppure alla sua prevalenza in termini di reddito (v. T. Bassano del Grappa, 8.10.1996).
Non fa venire meno l'obbligo contributivo a favore della Cassa di Previdenza Forense il fatto che sia pagata ad altro istituto di previdenza una contribuzione, volontaria e/o obbligatoria, per altre attività lavorative (v. T. Bassano del Grappa, 18.10.1996).
Tutto ciò premesso in linea di principio (alla luce della giurisprudenza di legittimità e soprattutto di merito rinvenuta), bisogna considerare che l'odierna opponente ____, iscritta all'albo professionale degli avvocati di Gorizia dal 2001 sino al 2.12.2006, negli anni 2005 e 2006 ha incontestabilmente superato i limiti di reddito previsti per far scattare l'obbligo di iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
Per entrambi gli anni la ____ ha provveduto ad inviare rispettivamente il mod. 5/2006 in data 26.9.2006 e il mod.5/2007 in data 26.9.2006 e il mod. 5/2007 in data 27.09.2007; da tali modelli si evince l'effettivo superamento dei limiti per l'accertamento della continuità professionale stabiliti per ciascun anno; un tanto ha determinato per forza l'iscrizione d'ufficio alla Cassa dal 01.01.2005 al 31.12.2006 (non rilevando la cancellazione dall'albo sopraggiunta il 2.12.2006, stante il noto principio di infrazionabilità degli anni d'iscrizione ai fini pensionistici); di un tanto l'opponente avrebbe dovuto essere consapevole, a prescindere dall'obbligo di avanzare apposita domanda; difatti l'iscrizione d'ufficio è intervenuta per l'avvenuto superamento dei limiti reddituali annuali, tralasciando l'onere di presentare la domanda di iscrizione che non rileva in questa sede alla luce dei fatti verificatesi e che comunque non è mai stato osservato.
Sembra oggettivo che la ricorrente non ha mai corrisposto gli oneri contributivi posti a suo carico per gli anni 2005 e 2006. Questio sono stati richiesti nella misura complessiva di Euro 5.268,47 mediante lettere raccomandate di data 05.05.2009 e di data 22.05.2009 inviate dalla Cassa all'indirizzo di Gorizia (Via ______) dove la___ aveva comunicato di avere lo studio legale; tali comunicazioni non sono mai state recapitate perchè la professionista sarebbe risultata irreperibile a questo indirizzo; la successiva richiesta di pagamento del 25.06.2009 è giunta alla destinataria solo l'11.07.2009 a mezzo raccomandata inviata al luogo di residenza; l'opponente solo in data 30.07.2009 avrebbe comunicato che lo studio coincideva con l'indirizzo di residenza.
L'iscrizione a ruolo che ha portato all'emissione della cartella esattoriale opposta è dipesa dal mancato pagamento spontaneo ad opera del soggetto obbligato.
Occorre ribadire che, una volta superata da parte della ____ la soglia reddituale nel 2005 e nel 2006 è insorto per ciascun anno l'obbligo a carico della professionista di essere iscritta alla Cassa, obbligo che non è mai stato ottemperato mediante presentazione di apposita domanda e che quindi ha comportato inevitabilmente l'iscrizione d'ufficio per entrambe le annualità.
Non risultano esistere errori circa il computo delle somme addebitate, perchè la Cassa sembra avere applicato fedelmente – in termini di sanzioni – il combinato disposto degli artt.22 e 18 della legge n.576/80; ad ogni modo, si sottolinea che l'obbligo di iscrizione alla Cassa è sorto a carico dell'opponente ed è rimasto dalla stessa inevaso per due volte ossia in relazione a due annualità di redditi che hanno determinato conseguentemente l'iscrizione d'ufficio da parte della medesima Cassa.
Un tanto comporta che l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente conferma della cartella esattoriale opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano in dispositivo.

PQM

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.106/11 R.G.L. Così decide:
1) rigetta integralmente l'opposizione in quanto infondata e conferma la cartella esattoriale opposta, revocandone la disposta sospensione;
2) condanna la parte opponente a rifondere le spese di lite alla Cassa opposta nella misura di euro 1.500 oltre accessori dovuti come per legge.


 

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