REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19697/2011 proposto da:
A.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato UBALDI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocato SPARAGNA FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
P.M., CAMPING GOLDEN GARDEN S.R.L., P. A., P.G.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2942/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/07/2010 r.g.n. 2007/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito l'Avvocato SPARAGNA FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il l'accoglimento dei motivi primo e secondo in parte - quattro e cinque; inammissibile il terzo e parte del secondo.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Latina accoglieva parzialmente la domanda con la quale il sig. A.V., premesso di aver lavorato ininterrottamente dal 2.1.78 al 31.10.97 presso il Camping Golden in _____, in qualità di persona di fiducia addetta al servizio camping, prima alle dipendenze di P.F. e suo figlio M., socio di fatto, poi alle dipendenze del solo P.M. quale affittuario dell'intera azienda ed infine della s.r.l. Camping Golden Garden, chiedeva la condanna di P. M. sia come socio di fatto ed erede di P.F. sia in proprio come affittuario e cessionario dell'azienda, nonchè della società Camping Golden Garden, in solido tra loro, al pagamento della somma di L. 393.415.648 per diverse voci retributive dovute e non corrisposte. Si costituiva in giudizio il P. eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale per il periodo anteriore al mese di aprile 1993; nel merito sosteneva che dal 1982 al 1985 il campeggio era stato gestito nella forma dell'impresa familiare la cui titolarità restava in capo al sig. P.F. con partecipazione dei figli M., G. ed A.; che il ricorrente non aveva lavorato presso il camping dal giugno 1987 al mese di febbraio 2008 e per il resto eccepiva l'infondatezza della domanda.

Il Tribunale, autorizzata la chiamata in giudizio di P. G. ed A., dichiarava prescritti eventuali crediti precedenti al mese di aprile 1993; condannava P.M. ed il Camping Golden Garden s.r.l. al pagamento della somma liquidata in via equitativa di Euro 12.000,00 e rigettava la domanda proposta in via riconvenzionale dai chiamati in causa nei confronti di P. M..

Avverso tale sentenza proponeva appello l' A.. Si costituiva P.M. in proprio e quale legale rappresentante della società Camping Golden Garden chiedendo il rigetto dell'appello ed in via subordinata proponendo appello incidentale nei confronti di P.G. ed A. in qualità di coeredi di P.F. quali obbligati solidali in ragione della loro quota ereditaria.
P.G. ed A. restavano contumaci.
Con sentenza depositata il 27 luglio 2010, la Corte d'appello di Roma accoglieva il gravame principale e rigettava l'incidentale; in riforma della sentenza impugnata condannava in solido P. M. e la s.r.l. Camping Golden Garden a corrispondere a A.V. la somma di Euro.13.733,62, oltre accessori, oltre alla somma di Euro 31.055,14, oltre accessori, ritenendo prescritti i crediti di lavoro maturati prima dell'aprile 1993.
Per la cassazione propone ricorso l' A., affidato a cinque motivi.
I P. e la società Camping Golden Garden sono rimasti intimati.

Motivazione

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c.; L. n. 428 del 1990, art. 47; art. 2112 c.c.; art. 112 c.p.c., e art. 2938 c.c., oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).
Lamenta che la sentenza impugnata, pur riconoscendo l'esistenza di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato dal 1978 al 1997 e che la prescrizione non maturava nella specie in corso del rapporto, gli riconobbe le somme di cui sopra solo per il periodo aprile 1993 - dicembre 1994 (poste a carico di P.M. e della società C.G.G.) e per il periodo 1.1.95 al 31.10.97 (a carico della sola società C.G.G.), ritenendo di fatto prescritti i crediti maturati dal 1978 al 1993.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2099, 2107, 2108 e 2109 c.c., in relazione alle corrispondenti disposizioni di cui al c.c.n.l. turismo-campeggi in materia di orario di lavoro, ferie, festività, riposi settimanali, tredicesima e quattordicesima mensilità; dell'art. 36 Cost., e art. 2697 c.c., oltre ad insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in ordine alla differenze retributive reclamate per il periodo 2.1.78- 6.4.93.

3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112, 115, 166, 167 e 416 c.p.c., oltre che dell'art. 2697 c.c., circa le conseguenze della mancata specifica contestazione dei conteggi, inerenti il periodo 1/78-10/97, oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione.

4.- I motivi, che per la loro connessione possono congiuntamente esaminarsi, sono fondati in quanto la Corte territoriale ha da una parte correttamente ritenuto che la prova dell'intervenuta prescrizione gravasse sul datore di lavoro e che la prescrizione nella specie non decorresse in costanza di rapporto di lavoro; che questo si svolse ininterrottamente presso il camping Golden Garden - che "mantenne la propria identità aziendale pur nel succedersi delle gestioni da parte di soggetti diversi" - dal 1978 sino al 1997; che essendosi verificato un trasferimento di azienda nell'aprile 1993 "nessuna prescrizione era intervenuta in favore dei cessionari dell'azienda" (pag. 4 sentenza), quindi ha erroneamente distinto, ai fini della prescrizione, il momento precedente rispetto a quello successivo al trasferimento d'azienda - distinzione che nella specie poteva rilevare solo nei confronti degli eredi di P. F. non titolari del rapporto di lavoro ( P.G. ed A.), e responsabili dei soli crediti gravanti sul defunto P.F., ma non già di P.M. e poi della società Golden Garden, cessionari dell'azienda, con le conseguenze di cui all'art. 2112 c.c., comma 2, concludendo pertanto erroneamente che anche nei confronti di tali ultimi due soggetti fosse maturata la prescrizione dei crediti precedenti l'aprile 1993.

La Corte territoriale non si è pertanto attenuta al principio di diritto secondo cui il cessionario di azienda acquista gli obblighi gravanti sul cedente in favore del lavoratore, a norma dell'art. 2112 c.c., comma 1. Ne consegue che egli risponde di tutti quelli non già estinti per prescrizione. A questo principio non si è attenuta la Corte di merito, conseguendone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice ai fini della quantificazione dei crediti per tutto il periodo lavorativo (1978-1997) nei confronti di P.M. e della società Golden Camping (indicati dallo stesso attuale ricorrente unici effettivi datori di lavoro). Restano assorbiti gli altri motivi con cui il ricorrente si duole del conseguente inesatto ammontare del t.f.r. e dell'erronea disciplina degli accessori ex art. 429 c.p.c., liquidati dalla sentenza impugnata.

5.- In conclusione debbono essere accolti i primi tre motivi di ricorso, assorbiti i restanti; la sentenza impugnata deve cassarsi in relazione alle censure accolte, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l'ulteriore esame della controversia, oltre che per la regolamentazione delle spese, ivi compreso il presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, e dichiara assorbiti il quarto ed il quinto.
Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2014


 

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