REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 5429/2013 proposto da:
A.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 42, presso lo studio dell'avvocato ALOISIO ROBERTO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato PUTZOLU DOMENICO, giusta procura alle liti in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO CENTRO DEL TEMPO LIBERO CTL SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 495/2011 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI del 14.12.2011, depositata il 29/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Motivazione

La Corte rilevato che sul ricorso n.5429/13 proposto da A. G.A. nei confronti di Fallimento Centro Tempo Libero CTL srl il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue.

"Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:
RILEVATO:
che A.G.A. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 495/11 con cui veniva respinto l'appello da esso proposto avverso la sentenza del tribunale di Cagliari n.49/08 con cui era stata accolta la domanda revocatoria proposta dal fallimento CTL srl della cessione del credito Iva.
che il fallimento non ha resistito con controricorso.
Osserva:
Con il primo motivo di ricorso si deduce che la cessione di credito Iva non rientra tra le ipotesi di cui alla L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, di mezzi anomali di pagamento.

Il motivo è manifestamente infondato avendo questa Corte già ritenuto che la cessione del credito, quale quello per rimborso IVA, in funzione solutoria, quando non sia prevista al momento del sorgere dell'obbligazione, ovvero non sia attuata nell'ambito della disciplina della cessione dei crediti di impresa, di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52, (circostanze non dedotte nel caso di specie dal ricorrente che si limita a sostenere genericamente una interpretazione evolutiva della norma secondo cui la cessione dei crediti non sarebbe un mezzo anomalo di pagamento), integra sempre gli estremi di un mezzo anormale di pagamento, indipendentemente dalla certezza di esazione del credito ceduto (Cass. 25284/13).

Con il secondo motivo il ricorrente contesta la conoscenza dello stato d'insolvenza. Il motivo è manifestamente infondato.
Nel caso di specie, trattandosi di revocatoria ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, era onere del ricorrente fornire la prova della inscientia decoctionis vigendo a suo carico la presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza e nulla viene dedotto solo tale profilo.
Ciò basterebbe di per sè a rigettare il motivo.
Si rileva comunque ulteriormente che l' A. contesta le prove di carattere positivo rilevate dalla Corte d'appello della conoscenza dello stato d'insolvenza.
Quest'ultima ha infatti rilevato l'esistenza di numerosi protesti, le risultanze negative dei bilanci e la circostanza che il ricorrente era stato fino al dicembre 1999 socio di maggioranza della società e che successivamente aveva ceduto le quote alla moglie.
Trattasi di elementi idonei, sia isolatamente che tra loro combinati, a dimostrare la conoscenza del detto stato a fronte dei quali il ricorrente si limita ad una generica contestazione che tende in realtà a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze processuali investendo inammissibilmente il merito della decisione.

Il terzo motivo risulta incomprensibile in quanto evidentemente carente di alcune frasi che ne rendono indecifrabile il senso.
Lo stesso è pertanto inammissibile.
Ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all'art. 375 c.p.c.
PQM.
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.
Roma 20.12.13.
Il Cons. relatore.

Vista la memoria del ricorrente;
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che comunque va preliminarmente rilevata una ragione di improcedibilità del ricorso in ragione del fatto che la sentenza non risulta depositata in copia autentica;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile senza pronuncia di condanna della ricorrente alle spese processuali non avendo il fallimento svolto attività difensiva.

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso; sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato da parte del ricorrente ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2014


 

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