UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NISCEMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Niscemi, dott. Carmelo MADDIONA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 340/C/2011 r.g. Promossa
DA
S. L. Rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso dell'Avv. Orazio Esposito -ricorrente-
CONTRO
Prefettura di Caltanissetta – U.T.G. In persona del Prefetto pro tempore -resistente contumace-
avente ad oggetto
Opposizione avverso processo verbale n.70_____ elevato il 7.11.2011 dalla Polizia Stradale di Niscemi in violazione dell'art. 214/8
CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il procuratore del ricorrente: Piaccia al Giudice di Pace di Niscemi in accoglimento del ricorso, e previo sospensione dell'efficacia del verbale impugnato, annullare il processo verbale N. 70_____ elevato il 7.11.2011 daIla Polizia Stradale di Niscemi in violazione dell'art. 214/8
Conclusioni della resistente Amministrazione: Nessuna – contumace.

Svolgimento del processo

Con ricorso in opposizione depositato in Cancelleria in data 12.12.2011, il ricorrente chiamava in giudizio parte resistente per sentirsi accogliere le conclusioni assunte contro il verbale N. 70_____ elevato il 7.11.2011 dalla Polizia Stradale di Niscemi in violazione dell' art. 214/8.
Deduceva il ricorrente l'illegittimità del verbale in qunto era all'oscuro del fermo amministrativo operato dalla Serit Sicilia spa e di non avere ricevuto alcuna comunicazione in merito.
Con decreto del 7.1.2012 per l'udienza del 24.4.2012, il giudice fissava l'udienza per la comparizione delle parti e ordinava alla Prefettura di depositare in Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento e notificazione delle violazioni.
Non si costituiva la convenuta Amministrazione sebbene ritualmente citata.
In data 28.3.2012 la Serit Sicilia, inviava in cancelleria in risposta alle richieste della Prefettura di Caltanissetta, con allegato preavviso di beni mobili registrati indirizzato a S. e portante la data 20.9.2010 per un credito di € 11.867,54. All'udienza del 3.7.2012, era presente il difensore del ricorrente, il quale confermava il ricorso proposto. Nessuno era presente per la parte resistente. Il giudice, alla stessa udienza si ritirava per deliberare, come da dispositivo in atti letto in udienza.

Motivazione

L'opposizione, tempestiva e, perciò ammissibile, è fondata e deve, pertanto, essere accolta con il conseguente annullamento dell'impugnato verbale.
Con l'unico motivo il ricorrente lamenta di non avere commesso violazione alcuna e di non essere a conoscenza dell'avvenuto fermo amministrativo sui beni mobili registrati.
Questo punto il giudice non potendo chiarire la questione in argomento stante la contumacia della Prefettura, la omessa produzione del rapporto con gli atti relativi all'accertamento e notificazione delle violazioni, in particolare stante la non chiara notifica del preavviso del fermo amministrativo prodotto dalla Serit Sicilia Spa e visto l'art. 7 del d.lgs. n.150/2011, accoglie l'opposizione stante che non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Considerata la natura della causa e la contumacia della Prefettura sussistono giusti motivi, alcuni dei quali obiettivamente controvertibili, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nella causa civile N. 340/2011 RG, promossa da S. L. contro la Prefettura di Caltanissetta, con ricorso depositato in Cancelleria in data 12.12.2011, avente ad oggetto opposizione al verbale di contestazione N 70_____ elevato il 7.11.2011 dalla Polizia Stradale di Niscemi in violazione dell'art.214/8
accoglie il ricorso
e per l'effetto annulla il provvedimento opposto.
Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Niscemi lì 3.7.2011
Il Giudice di Pace
dott. Carmelo Maddiona


 

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