LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente -
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere -
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere -
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
F.R.;
avverso la sentenza n. 3915/2011 Corte Appello di Roma, del 16/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 23/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luisa Bianchi;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cons. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto.

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa dal Tribunale con la quale F.R. è stato ritenuto responsabile di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale e condannato alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore delle parti civili. Si è trattato di un incidente stradale avvenuto il _____, in piena notte, tra l'auto Fiat Punto condotta dal F. e la Daewoo Lanos guidata da E.A.C., essendosi contestato all'imputato di aver attraversato un incrocio regolato da semaforo, con la luce rossa, a velocità eccessiva e in stato di ebbrezza alcolica, venendo in tal modo in collisione con l'auto della persona offesa. La Corte di appello, rispondendo alle censure formulate dall'imputato nei confronti della sentenza di primo grado, ha ritenuto che, come peraltro già aveva osservato la sentenza di primo grado, anche a voler dare per scontata la tesi più favorevole all'imputato e cioè che, non essendo possibile avere la prova sicura che l'imputato era passato col rosso, egli avesse effettuato l'attraversamento con la luce verde, la sua condotta di guida risultava comunque colpevole e causativa dell'evento sia per le sue condizioni personali di grave stato di ebbrezza sia per aver proceduto ad una velocità superiore al limite consentito e pericolosa in relazione all'ora notturna e alla presenza dell'incrocio.
Nè poteva scriminare la condotta l'eventuale concorso di colpa della persona offesa (per aver attraversato l'incrocio con il semaforo rosso), avendo comunque il F. l'obbligo di rispettare le regole e adottare le prescritte cautele, ciò che non aveva fatto per la velocità e lo stato di ebbrezza che gli avevano impedito di rendersi conto tempestivamente del pericolo e di frenare in tempo.
2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.
Deduce violazione di legge e difetto di motivazione e sostiene che la sentenza ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in maniera del tutto generica ed apodittica, in quanto pur avendo dovuto riconoscere che l'imputato aveva impegnato il semaforo con la luce verde a lui favorevole, ne aveva affermato comunque la responsabilità sulla base dello stato di ebbrezza e di una generica inosservanza delle norme di diligenza e prudenza che presiedono lo svolgimento della circolazione stradale; non vi è stato alcun accertamento sulla effettiva incidenza che tali circostanze hanno avuto nell'incidente e il nesso causale sembra essere stato semplicemente presunto.

Motivazione

1. Il ricorso non merita accoglimento.
Il ricorrente in sostanza vorrebbe sottrarsi alle proprie responsabilità assumendo che l'incidente è avvenuto per colpa esclusiva dell'altra automobilista e che il proprio comportamento non ha avuto rilevanza causale ovvero che la stessa non è stata dimostrata. L'assunto è infondato. Le sentenze dei giudici di merito, in primo ed in secondo grado, hanno chiarito che il comportamento dell'attuale ricorrente era colpevole per l'eccessiva velocità, violativa dei limiti previsti in centro abitato e delle regole prudenziali che regolano la circolazione in ora notturna e nell'approssimarsi ad incroci con strade di grande scorrimento; egli era inoltre in stato di ebbrezza alcolica, comportamento che costituisce una specifica violazione delle regole di circolazione stradale; hanno ritenuto che in tali condizioni, pur avendo egli avuto la possibilità di rendersi conto della presenza dell'altra autovettura sia pure, in ipotesi, in posizione irregolare, la manovra posta in essere (dimostrata dalle tracce di frenata rinvenute sul manto stradale) non è stata sufficientemente tempestiva ed efficace ad impedire il verificarsi dello scontro o a diminuirne la violenza.
La motivazione è corretta. Secondo l'art. 140 C.d.S., gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione stradale ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale e secondo l'art. 141 vi è obbligo di adeguare la velocità alle concrete condizioni della circolazione e obbligo di conservare sempre il controllo del veicolo.
Tali disposizioni dimostrano che la misura della diligenza che si pretende nel campo della circolazione dei veicoli è massima, richiedendosi a ciascun utente, al fine di controbilanciare la intrinseca pericolosità della specifica attività considerata, peraltro assolutamente indispensabile alla vita sociale e sempre più in espansione, una condotta di guida di assoluta prudenza della quale fa parte anche l'obbligo di preoccuparsi della possibili irregolarità di comportamento di terze persone. Il principio dell'affidamento dunque, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell'opposto principio, secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente di altri utenti purchè rientri nel limite della prevedibilità.
Nella specie, anche ammesso che il semaforo favorisse il F., egli, se avesse prestato la normale e dovuta prudenza nella guida, avrebbe potuto rendersi conto della presenza dell'auto condotta dalla persona offesa ed evitare o contenere l'impatto con la medesima. Correttamente dunque è stata ritenuta la sua responsabilità a titolo concorsuale.
2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2013


 

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