REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - Presidente -
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
Dott. MANNA Felice - rel. Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 17698-2014 per regolamento di competenza proposto da:
FRATELLI BARTOLINI SNC DI BARTOLINI ROBERTO E MARCO, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 199, presso lo studio dell'avvocato TALLARICO FRANCESCO, rappresentata e difesa dall'avvocato SEDIOLI BARBARA giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CERQUETTI GIANFRANCO E MASSIMO SNC, C.G., C.M.;
- intimati -
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha chiesto che la S.C. rigetti il ricorso e dichiari la competenza del Tribunale di Forlì, emettendo ogni pronuncia conseguente per legge;
avverso la sentenza n. 621/2014 del TRIBUNALE di FORLI' del 28/05/2014, depositata il 4/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
è solo presente l'Avvocato Sedioli Barbara.

Motivazione

1. - Provvedendo su ricorso della F.lli Bartolini, di Bartolini Roberto e Marco s.n.c. il Tribunale di Forlì ingiungeva alla C.G. e M. s.n.c., nonchè ai predetti due soci personalmente, il pagamento della somma di Euro 84.304,59, quale corrispettivo di subappalto d'opera.
Avverso tale decreto ingiuntivo la C.G. e M. s.n.c. e i suoi due soci in proprio proponevano opposizione, eccependo l'incompetenza per territorio del giudice adito, competente essendo il Tribunale di Macerata, in forza di un'apposita clausola di deroga alla competenza territoriale contenuta nel contratto di subappalto.

1.1. - Con sentenza (recte, ordinanza) del 4.6.2014 il Tribunale di Forlì declinava la propria competenza per territorio, in favore del Tribunale di Macerata, e revocava il decreto opposto, regolando le spese di conseguenza. Osservava il Tribunale che non occorreva la previa contestazione della competenza del giudice adito in relazione a tutti i fori concorrenti, trattandosi d'incompetenza derivante da una clausola attributiva della competenza esclusiva. Rilevava, quindi, che detta clausola era contenuta in un contratto stipulato tra due società commerciali, in relazione a dei lavori specificamente commissionati, e che la mera predisposizione del contenuto della clausola ad opera della parte committente non era ragione idonea a ritenere applicabile l'art. 1341 c.c..

2. - Contro detto provvedimento la F.lli Bartolini, di Bartolini Roberto e Marco s.n.c. ha proposto regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c.. La parte istante deduce, a sostegno, che il decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti della società C. e dei suoi soci C.G. e M., in proprio, i quali, non avendo mai sottoscritto il contratto di subappalto, non sarebbero destinatari delle relative clausole.

Aggiunge che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, può subire deroga nel caso di connessione oggettiva, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., per cui la parte che sostenga l'incompetenza del giudice adito in virtù della convenzione che ha attribuito la competenza ad altro giudice in modo esclusivo, ha l'onere di eccepire l'insussistenza di una ragione di competenza nei confronti di quest'ultimo in base ai criteri degli artt. 18 o 19 c.p.c., richiamati dall'art. 33 c.p.c.. Nella specie, i predetti soci non hanno assolto l'onere di eccepire l'incompetenza del giudice adito in relazione a tutti i fori concorrenti tra loro ex artt. 19 e 20 c.p.c.. Essi, pertanto, sarebbero decaduti dalla relativa facoltà processuale, radicando così la competenza del giudice adito, ai sensi degli artt. 20 e 33 c.p.c. e art. 1182 c.c..

2.1. - Il Procuratore generale ha presentato le proprie conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., comma 1, osservando che la deroga convenzionale ai sensi dell'art. 29 cpv. c.p.c., con espressa attribuzione di esclusività al foro prescelto, non comporta l'onere di indicare tutti i possibili fori territorialmente competenti, come previsto, invece, ove si fosse trattato di competenza territoriale derogabile ex art. 28 c.p.c.; e che non ricorre, nella specie, alcuna ipotesi di tutela nei confronti di un contraente debole, dato che si tratta di contratto concluso tra due società nell'esercizio delle rispettive attività imprenditoriali.

2.2. - La parte ricorrente ha depositato memoria. La parte resistente è rimasta intimata.

3. - Le conclusioni del Procuratore generale sono senz'altro da condividere.
Infatti, poichè ai sensi dell'art. 2267 c.c. i soci rispondono personalmente delle obbligazioni assunte dalla società, la clausola di deroga alle norme in materia di competenza territoriale contenuta in un contratto concluso dalla società è vincolante sia per la medesima che per il singolo socio (Cass. n. 1962/00).

3.1. - Applicato alla fattispecie, tale principio comporta che non si verte nella situazione processuale presupposta dall'art. 33 c.p.c..
Detta norma, che si applica allorchè per ragioni di connessione oggettiva siano convenuti davanti al medesimo giudice più soggetti per i quali operano differenti fori generali (artt. 18 e 19 c.p.c.), è estesa dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 3109/02, citata dalla parte istante, e altre conformi) anche all'ipotesi di fori convenzionali (artt. 28 e 29 c.p.c.), i quali, non rientrando tra quelli inderogabili per legge (cui si riferisce l'ultima parte dell'art. 28 c.p.c.), possono essere derogati per connessione oggettiva al pari di quelli generali: purchè ovviamente il giudice adito sia competente per territorio per almeno una delle parti convenute. Ciò spiega perchè la parte che invochi in suo favore un foro convenzionale esclusivo, abbia l'onere di eccepire l'insussistenza di una ragione di competenza, in favore dell'altro convenuto, in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c.. Ma è evidente che non è questa la fattispecie in esame, atteso che - come premesso - per la società e i suoi soci illimitatamente responsabili opera il medesimo foro esclusivo, il quale dunque non può essere derogato in favore di nessun altro foro idoneo a radicare la competenza per territorio del giudice adito.

Pertanto, non ha alcun pregio la tesi della decadenza dei predetti soci dall'eccezione d'incompetenza del Tribunale, perchè procede dall'erroneo presupposto che sia applicabile nel caso in esame l'art. 33 c.p.c..

4. - L'istanza va dunque respinta.
5. - Le spese del presente procedimento vanno rimesse al merito.
6. - Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte istante.

PQM

La Corte rigetta l'istanza, conferma la competenza del Tribunale di Macerata e rimette le spese al merito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 9 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2015


 

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