TRIBUNALE DI VICENZA
Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in persona di:
dr. Marcello Colasanto Presidente
dr. Giuseppe Limitone Giudice rel.
dr. Margherita Brunello Giudice
sul reclamo presentato il 20.1.2014 da T. R. ai sensi dell’art. 26 l.f., nei confronti del provvedimento del Giudice Delegato del 10.1.2014, comunicato il 14.1.2014, con il quale, nell’ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento della ditta T. R., con sede in _____, ha ritenuto che la domanda fosse inammissibile perché:
- è stata presentata senza l’assistenza tecnica di un difensore;
- il soggetto predisponente non ha la propria sede nel circondario del Tribunale competente;
- è stata predisposta da un soggetto che non ha la qualifica formale di organismo di composizione della crisi;

sentita la relazione del Giudice designato;
sentite le parti all’udienza del 7.3.2014;
visti gli atti e i documenti allegati;
ha pronunciato il seguente
D E C R E T O

Motivazione

ritenuto che, quanto alla necessità dell’assistenza tecnica, essa si desuma dalle seguenti circostanze:
1) la proposta (con o senza piano) è in sostanza una domanda giudiziale (rivolta al giudice) con il fine di comporre una crisi finanziaria, quindi in presenza di interessi contrapposti, ed ha la forma del ricorso;
2) il ricorso è introduttivo di una procedura, così come definita dallo stesso art. 6 l. n. 3/2012;
3) la procedura si svolge davanti ad un tribunale, individuato sulla base di criteri tecnici di competenza;
4) essa presenta fasi potenzialmente contenziose riguardanti l’ammissibilità, la decisione di merito, le eventuali contestazioni in sede di omologazione, ed i conseguenti reclami; la sostituzione del liquidatore e la risoluzione di controversie sulla violazione di diritti soggettivi, ex art. 13, co. 2, l. n. 3/2012;
5) l’assistenza di un legale, con specifico mandato di tutela degli interessi della parte, contrapposti ad altri, può non essere necessaria (finché non si aprano fasi contenziose in senso stretto), se nell’O.C.C. che concretamente presenta la domanda (che auspicabilmente sarà composto da diversi professionisti, con competenze tecniche diversificate) vi sia anche un legale, che se ne faccia carico, curando tutti gli aspetti tecnici della stessa;
ritenuto che, quanto alla possibilità di svolgere le funzioni di O.C.C., la norma di cui all’art. 15 l. n. 3/2012 preveda l’iscrizione in apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, previa emanazione di un regolamento che stabilisca i requisiti e le modalità di iscrizione nello stesso, che però non risulta ancora emanato, né la SICEA spa, che ha assistito il debitore nella presentazione del ricorso, risulta iscritta in tale registro, e neppure possiede i requisiti astratti per esserlo di diritto, ai sensi dell’art. 15, co. 1, cit., cosicché, fino all’emanazione del regolamento ed alla predisposizione del registro, la nomina dell’O.C.C. deve essere fatta dal Presidente del Tribunale, ai sensi dell’art. 15, co. 9, cit.;
ritenuto, per incidens, che nulla vieti al debitore di avvalersi per la redazione del piano di un soggetto di sua fiducia (com’è avvenuto nel caso di specie e come reclama di dover poter fare il debitore ricorrente), ma, stante la fattispecie di legge, e i compiti di obiettiva affidabilità previsti per l’O.C.C., è quest’ultimo, che, in ogni caso, deve fare proprio, se condiviso, il piano redatto dal professionista privato, verificandone sia la veridicità che la fattibilità a norma di legge (art. 15, co. 6, l. n. 3/2012), e così rendendosi fidefacente nei confronti del tribunale e dei creditori, conformemente alle sue funzioni pubblicistiche;
ritenuto che, quanto alla competenza dell’O.C.C., essa debba essere individuata secondo la competenza del Tribunale, individuata ai sensi degli artt. 7, co. 1, e 9, co. 1, l. n. 3/2012, cioè in base alla residenza del ricorrente, nella specie in ______, che determina sia l’individuazione del tribunale che del correlativo O.C.C., mentre la S. spa ha sede in _____, a nulla valendo (come sostenuto) l’eventualità di una sede operativa in _____, sia perché non documentata, sia perché, assorbentemente, la sede dell’organismo, come quella del debitore, deve essere quella (l’unica) principale ed effettiva, non potendosi ammettere una competenza diffusa dell’O.C.C. soggetto privato, che si estenda potenzialmente a tutto il territorio nazionale (anche per evitare il forum shopping), laddove invece l’O.C.C. soggetto pubblico, trattandosi normalmente di enti pubblici a base territoriale (Ordini professionali ed articolazioni delle Camere di commercio o del Comune, come il Segretariato sociale), hanno inequivocabilmente competenza limitata ad un solo circondario di tribunale;
ritenuto, pertanto, infondato il reclamo;

PQM

visti gli artt. 26, 7, 9 e 10 l. n. 3/2012;
rigetta il reclamo proposto da T. R. il 20.1.2014.
Si comunichi.
Vicenza, 29.4.2014.


 

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