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Motivazione
(omissis)
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di La Spezia, con decreto del 9.11.012, ha sospeso, ai sensi degli artt. 161 comma 90 e 168 I. fall., il procedimento promosso da _______ s.p.a. per ottenere la dichiarazione di fallimento di ____ s.p.a.
Il giudice ha rilevato che ______ era stata ammessa al concordato preventivo con riserva, ex art. 161 comma 6° I. fall., e che pertanto operava nei suoi confronti il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive, ivi compresa quella concorsuale, sino alla definizione della procedura minore.
______ ha impugnato il provvedimento con ricorso proposto ai sensi dell'art. 42 c.p.c., in base all'unico rilievo che, non essendovi rapporto di pregiudizialità fra procedura di concordato preventivo e procedura fallimentare, non poteva ritenersi operante il disposto dell'art. 295 c.p.c.
_____ ha depositato memoria difensiva, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
L'art. 42 c.p.c., che prevede che i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza, non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica e pertanto non trova applicazione in fattispecie, diverse da quella in esso contemplata, di cd. sospensione impropria (cfr. Cass. n. 8714/95).
Nel caso in esame la sospensione non è stata disposta per motivi di pregiudizialità, ma in ragione della ritenuta improcedibilità, in pendenza di concordato, di una domanda di fallimento, equiparabile, quanto ai suoi effetti, ad un'esecuzione forzata (di natura collettiva).
Ne consegue che il provvedimento non era impugnabile con regolamento di competenza.
La conclusione non si pone in contrasto con il principio enunciato da Cass. (ord.) n. 3059/011, che si è limitata ad affermare che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non può essere sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in pendenza di una domanda del debitore (non ancora delibata) di ammissione al concordato preventivo, in quanto fra le due procedure non v'è rapporto di pregiudizialità, ma un rapporto riconducibile, al contempo, ai fenomeni della consequenzialità e dell'assorbimento, che determina una mera esigenza di coordinamento, sostanzialmente affidata alle tecniche organizzative del singolo ufficio giudiziario.
Va aggiunto che il provvedimento impugnato ben assolve a tale esigenza, non essendo concepibile una concomitante attività istruttoria e decisoria su due fronti giudiziari strettamente connessi ma aventi presupposti ed esiti totalmente divergenti, e dovendosi, pertanto, ritenere che, in caso di ammissione del debitore alla procedura minore e di contestuale presentazione di un'istanza di fallimento, l'unica soluzione alternativa alla cd. sospensione impropria sia quella di dichiarare detta domanda improcedibile, ai sensi dell'art. 168 I. fall.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2600, di cui € 10 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria l’11 giugno 2013.
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