Procedimenti Riuniti nn. 2/2014, 3/2014 e 4/2014 R.C.P.
IL TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO FALLIMENTARE
DECRETO DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO (ART. 163 L.FALL.)
Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati: Dott. Girolamo Lanzellotto, Pres.
Dott.ssa Paola Vella, Giud. Del. rel.
Dott. Mario Montanaro, Giud. ha emesso il seguente
DECRETO
sulla proposta di “concordato preventivo di gruppo con continuità aziendale” ex art. 186-bis l.f., depositata in data 13.1.2014, con i ricorsi di cui ai procedimenti indicati in epigrafe, riuniti all’udienza del 14.1.2014, dalle società:
S. S.P.A. omissis, autorizzato ex art. 152 l.f. giusta delibera del 30 dicembre 2013
SOCIE TÀ PER AZIONI D.S. – G.B., società per azioni con socio unico (di seguito “S.F.”) con sede legale omissis, autorizzato ex art. 152 l.f. giusta delibera del 30 dicembre 2013
S. FT. S.P.A. OMISSIS, autorizzato ex art. 152 l.f. giusta delibera del 30 dicembre 2013
tutte rappresentate e difese dagli avv.ti omissis lo Studio dell’Avv. omissis, come da procure rilasciate in calce al ricorso
RICORRENTI

Premesso in rito:
***
che con distinti decreti in data 29 aprile 2013, su corrispondenti ricorsi ex art. 161, co. 6, l.f. depositati dalle società S. in data 28.3.2013 (n. 5/13 RCP) e S.F. in data 22.4.2013 (n. 6/13 RCP), questo Tribunale fissava il termine del 26 luglio 2013 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione previsti dall’art. 161, co. 2 e 3, l.f., disponendo contestualmente gli obblighi informativi di cui all’art. 161, co. 8, l.f.;
che con appositi decreti del 29.7.2013 questo Tribunale concedeva proroga di giorni 60 (a far tempo dal 26.7.2013), mantenendo gli obblighi informativi e successivamente precisando con decreto del 12.8.2013, in ragione della dichiarata urgenza dei procedimenti, la non operatività della sospensione feriale dei termini processuali, con conseguente scadenza del termine ultimo al 24.9.2013;
che con provvedimenti del 25.9.2013 il Tribunale, prendendo atto dell’interruzione delle trattative con il potenziale investitore Norda S.p.A., confermava la non ulteriore prorogabilità del termine e convocava le società debitrici in camera di consiglio, ex art. 162, co. 2 e 3, l.f., all’udienza del 4.11.2013, all’esito della quale dichiarava l’improcedibilità delle domande, ferma restando, anche alla luce dell’art. 161, co. 9, l.f., la proponibilità di una proposta di concordato preventivo definitiva e completa di tutti i suoi elementi, ex art. 161 co. 1, 2 e 3, l.f.;
che in data 13.1.2014 le società S. , S.F. e Ft., all’esito di una procedura volta ad ottenere manifestazioni di interesse da parte di alcuni tra i principali operatori del settore in cui esse operano (come da "lettera di procedura", all. 6), hanno presentato una domanda definitiva di concordato preventivo basata sulla proposta della società Norda Finanziaria S.p.A. (di seguito "Proposta Norda", all. 10), in ordine alla quale gli istituti di credito coinvolti avrebbero ravvisato "le migliori credenziali in termini di esperienza del settore, di struttura finanziaria e affidabilità, oltre che una maggiore capacità di fornire adeguate garanzie di rispetto degli impegni da assumere";
che, anche in ragione della pregressa pendenza di una istanza di fallimento (n. 184/13 RIF), il tribunale ha fissato l'udienza in camera di consiglio del 14.1.2014, al cui esito e dopo aver disposto la riunione dei ricorsi ha riservato la decisione;
Rilevato in fatto:
che la S. S.p.A. è una società operante nel comparto della produzione e commercializzazione delle acque minerali (titolare dei marchi S. , A. Fabia, A., A., A., A.), iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Terni dal 17 gennaio 2001 (all. 28), controllata dalla società V. S.p.A., direttamente e tramite S. Holding S.p.A. (così come, per suo tramite, le società S.F. S.p.A., S. Ft. S.p.A. e Centro Congressi di S. S.r.l.);
che la S.F. S.p.A. è una società, operante nel medesimo comparto (titolare del marchio “Am.”), controllata al 100% da S. ed iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Terni dal 19 febbraio 1996 (all. 29);
che la Ft. S.p.A. è una società attiva nel mercato della produzione e commercializzazione di bevande a base di frutta, controllata al 100% da S. ed iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Terni dal 2001 (all. 30);
che in ricorso sono dettagliatamente e partitamene descritte le cause della crisi in cui versano le suddette società e le corrispondenti situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie alla data del 31 ottobre 2013, ex art. 161, co. 2, lett. a) l.f. (all. 15, 16 e 17), unitamente allo stato analitico ed estimativo delle attività delle tre società (all. 18, 19, 20) ed all’elenco analitico dei creditori delle stesse, con indicazione dei crediti e delle cause di prelazione (all. 21, 22 e 23), ex art. 161, co. 2, lett. b), l.f., nonchè dei titolari di diritti reali o personali sui beni in proprietà o in possesso delle società medesime (all. 24, 25 e 26), ai sensi dell’art. 161, co. 2, lett. c), l.f.;
che in ragione della connessione esistente fra le tre Società, sono stati formulati una Proposta unitaria ed un unico Piano Concordatario (all. 14), con efficacia sospensivamente condizionata alla definitività dei decreti di omologa dei concordati contestualmente presentati dalle tre Società, fra loro intrinsecamente collegati (simul stabunt, simul cadent), fermo restando che, ai fini delle votazioni e delle maggioranze necessarie per l’approvazione, le tre masse societarie resteranno separate e distinte;
che il Piano Concordatario prevede:
l’autonoma prosecuzione dell’attività d’impresa delle tre Società, ex art. 186-bis l.f., orientativamente sino a fine febbraio 2014, con analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività di impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura (cfr. riepilogo a pag. 207 della relazione dell’attestatore)
la stipula con una Newco, dopo la negoziazione degli accordi sindacali e l’ammissione alla procedura, di appositi contratti di affitto dei tre complessi aziendali (siti produttivi, magazzini, marchi e concessioni, nonché n. 70 dipendenti, di cui 50 a tempo indeterminato e 20 a tempo determinato) con durata annuale e canone annuo di € 1.200.000 (da computarsi in acconto del prezzo di cessione), accompagnati da contestuali preliminari di vendita delle aziende alla stessa Newco
la stipula della cessione dei complessi aziendali entro 60 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato, al prezzo di complessivi € 15.617.323 (di cui € 14.667.320 per S. , € 550.000 per S.F. ed € 400.000 per Ft.), da corrispondersi parte in contanti (€ 6.050.000, di cui € 4.800.000 al perfezionamento della cessione ed €
1.250.000 in 24 rate mensili successive) e parte con accollo liberatorio di debiti privilegiati bancari (€ 6.867.323)
la dismissione, ad opera dell’organo amministrativo delle società concordatarie (e dunque senza nomina di Liquidatori) degli asset non strategici o funzionali all’esercizio dell’impresa, esclusi dalla cessione, da realizzare, quanto ai crediti, tra il 2014 ed il 2016 e, quanto agli immobili di proprietà della S. e delle due società da essa controllate al 100% (Centro Congressi s.r.l. e S. Immobiliare s.r.l.), entro il 2020;
che la Proposta Concordataria prevede la suddivisione in classi, il ricorso alla transazione fiscale e varie forme di soddisfazione dei creditori delle
diverse società, nonchè l’accollo liberatorio da parte di Norda del debito per TFR e di altri debiti verso i dipendenti delle tre Società, per complessivi Euro 1,5 milioni circa, il tutto come di seguito riepilogato:
S.ATTIVO RETTIFICATO LIQUIDABILE
€ 18.589.500
PASSIVO RETTIFICATO
€ 111.241.916
ACCANTONAMENTI COSTI PREDEDUCIBILI
€ 3.119.397 di cui:
Fondo rischi procedura
€ 700.000
TOTALE PASSIVO
€ 114.361.313
a.) pagamento integrale in contanti dei crediti prededucibili (comprensivi del compenso degli organi della procedura di Euro 700.000) e degli altri debiti in prededuzione, stimati, al lordo degli acconti ad oggi corrisposti, in Euro 2,4 milioni circa (perito asseveratore e professionisti), nonché degli altri accantonamenti per Euro 2,4 milioni circa (cfr. all. 14, pag. 15);
b.) pagamento integrale in contanti degli altri debiti assistiti da privilegio generale ex art. 2751-bis c.c e da privilegio speciale, stimati in Euro 3,9 milioni circa entro l’anno successivo al passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato;
c.) pagamento integrale in contanti, ma al netto di sanzioni ed interessi maturati, su transazione fiscale ex art. 182-ter l.f., dei debiti verso Erario e Istituti previdenziali per complessivi Euro 6,5 milioni circa, in un arco temporale di 5 anni, a decorrere dal secondo anno successivo al decreto di omologa;
d.) rinunzia parziale alla prelazione ex art. 177 co. 2 l.f. e/o al credito, subordinatamente all’omologa, da parte di alcuni creditori muniti di privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. (professionisti e componenti del collegio sindacale), per complessivi € 1.055.682 (all. 44 e 45);
e.) previsione di tre classi di creditori ammessi al voto:
Classe 1: creditori bancari ipotecari, per un importo di € 6.884.216 (al 31.10.2013), soddisfatti mediante accollo liberatorio di tale debito da parte della Newco (da perfezionare entro 60 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione), perciò ammessi al voto;
Classe 2: creditori chirografari (prevalentemente fornitori) per € 14.898.906 soddisfatti nella misura del 10,5% in un arco temporale di 2 anni, a decorrere dal secondo anno successivo al decreto di omologa (oltre eventuali eccedenze rispetto ai fondi stanziati);
Classe 3: creditori bancari chirografari (con riferimento ai rapporti di finanziamento, scoperti di conto corrente e rapporti autoliquidanti esistenti alla data del 31.10.2013) per complessivi € 76.447.202, soddisfatti in misura pari allo 0,1% in un arco temporale di 2 anni, a decorrere dal secondo anno successivo al decreto di omologa;
f.) postergazione ex art. 22497-quinquies e 2467 c.c. dei crediti per finanziamento soci (€ 1.721.287);
g.) rinunzia/compensazione dei debiti verso società appartenenti al gruppo, per € 190.182;
h.) rinunzia/prescrizione dei crediti degli amministratori per complessivi € 321.765;
i.) rinunzia al credito commerciale della S. verso la S.F. di € 349.144, il cui pagamento in misura concordataria (15%) aumenterebbe di soli 0,3-0,4 punti la percentuale proposta ai creditori chirografari di S. , mentre diminuirebbe di circa 4 punti la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari della S.F.;
l.) previsione che ogni eventuale esito positivo delle cause pendenti andrà ad incrementare la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari di Classe 2 (in particolare, dalla causa pendente contro ATF-Comune di Fiuggi potrebbe derivare un valore attivo netto di circa 12 milioni di euro, di cui prudenzialmente non si tiene conto nella proposta).
S.F.
ATTIVO RETTIFICATO LIQUIDABILE
€ 960.777
PASSIVO RETTIFICATO
€ 2.715.855
ACCANTONAMENTI COSTI PREDEDUCIBILI
€ 373.499 di cui:
Costi di procedura (compenso commissario giudiziale ed eventuali consulenti, anche nella fase post omologa)
€ 120.000
IMU + sanzioni e interessi
€ 20.000
Costi gestione società in procedura
€ 50.000
Disavanzi di gestione nov.dic. 13
€ 80.000
Disavanzi di gestione gen. feb. 14
€ 2.000
Fondo rischi procedura

€ 101.499
TOTALE PASSIVO
€ 3.190.853
a.) pagamento integrale in contanti delle spese prededucibili, comprensive del compenso degli organi della procedura (Euro 120.000) e degli altri debiti in prededuzione (Euro 200.000 circa per perito asseveratore e professionisti, al lordo degli acconti ad oggi corrisposti), nonché degli altri accantonamenti per Euro 250.000 circa (v. prospetto che precede), di cui €
43.261 per crediti chirografari di fornitori maturati durante la procedura di concordato preventivo “con riserva”;
b.) pagamento integrale in contanti degli altri debiti assistiti da privilegio generale ex art. 2751-bis c.c. e da privilegio speciale, stimati in Euro 125 mila circa, entro l’anno successivo al passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato;
c.) pagamento integrale in contanti, al netto di sanzioni ed interessi maturati, a seguito di transazione fiscale ex art. 182-ter l.f., dei debiti verso Erario e Istituti previdenziali (Euro 42 mila circa) da estinguere in 5 anni, a partire dal 2015;
d.) pagamento parziale, a seguito di transazioni individuali, con rinunzia parziale alla prelazione ex art. 177 co. 2 l.f., subordinatamente all’omologa, dei crediti dei componenti del collegio sindacale (credito residuo ammesso pari ad € 27.1112);
e.) previsione di una sola classi di creditori ammessi al voto:
* Classe Unica: creditori chirografari per € 1.509.928, pagati in contanti per una percentuale del 15% entro il 2016 (oltre eventuali eccedenze rispetto ai fondi stanziati);
f.) rinunzia/compensazione/postergazione dei debiti verso società del gruppo (€ 828.888);
g.) rinunzia di crediti chirografari degli amministratori pari ad € non sono previsti pagamenti dei creditori infragruppo e degli amministratori, pari ad € 16.250.
FT.
ATTIVO RETTIFICATO LIQUIDABILE
€ 439.054
PASSIVO RETTIFICATO
€ 1.165.258
ACCANTONAMENTI COSTI PREDEDUCIBILI
€ 119.431 di cui:
Costi di procedura (compenso commissario giudiziale ed eventuali consulenti, anche nella fase post omologa)
€ 30.000
Disavanzi di gestione nov.dic. 13
€ 20.000
Disavanzi di gestione gen. feb. 14
€ 18.000
Fondo rischi generico
€ 51.431
TOTALE PASSIVO
€ 1.284.689
a.) pagamento integrale in contanti delle spese prededucibili, comprensive del compenso degli organi della procedura (€ 30.000) e degli altri accantonamenti per € 89.000 circa (v. prospetto che precede), entro un anno dall’omologa o entro il 2016;
b.) pagamento integrale, in contanti, degli altri debiti assistiti da privilegio generale e da privilegio speciale, stimati in Euro 223 mila circa, entro il 2015 o un anno dal passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato;
c.) pagamento integrale in contanti dei debiti verso Erario e Istituti previdenziali, per complessivi Euro 51 mila circa;
d.) pagamento parziale, a seguito di transazioni individuali, con rinunzia parziale alla prelazione ex art. 177 co. 2 l.f., subordinatamente all’omologa, dei crediti dei componenti del collegio sindacale (credito residuo ammesso al chirografo pari ad € 22.178);
e.) previsione di una sola classi di creditori ammessi al voto:
* Classe Unica: creditori chirografari, pari ad € 252.061, con pagamento in rate costanti entro il 2016 nella percentuale del 20% (oltre eventuali eccedenze rispetto ai fondi stanziati);
f.) rinunzia/compensazione/postergazione dei debiti verso società del gruppo (per € 648.978);
g.) rinunzia di crediti chirografari degli amministratori pari ad € 12.750. RIEPILOGO COSTI DI PROCEDURA (comuni alle tre Società):
Spese di Giustizia (compenso Commissario giudiziale ed eventuali altri consulenti, compresa la vigilanza post-omologa)
€ 850.000
Compensi per assistenza legale e finanziaria professionisti nominati dalle Società fino al giudizio di omologa, compreso il professionista attestatore
€ 1.050.000
Costi/Compensi di amministrazione, assistenza gius-lavoristica, maggiori oneri personale
€ 400.000
Totale
€ 2.300.000
Ritenuto:
che sussiste la competenza territoriale di questo tribunale, trattandosi di imprese la cui sede legale - coincidente fino a prova contraria con la sede principale (v. Cass.civ. sez. VI, ord. n. 6886 del 7.5.2012) - è sita in S. ed A.sparta, comuni compresi nel circondario del tribunale adito;
che sussistono i presupposti soggettivi di ammissione alla procedura di concordato preventivo, trattandosi di società di capitali regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese e facenti parte di un gruppo societario di rilevanza nazionale, operante nel settore della produzione e commercializzazione delle acque minerali, i cui profili dimensionali corrispondono pienamente al paradigma dell’art. 1 co. 2, l.f. (v. all. 31-39), superando nel periodo di riferimento le soglie di attivo patrimoniale (lett.a), ricavi lordi (lett. b) e debiti, anche non scaduti (lett. c);
che ricorre lo stato di crisi (equiparato allo stato di insolvenza, ex art. 160 ult.co. l.f..) delle società ricorrenti, alla luce dei dati contabili allegati e delle deduzioni svolte in ricorso e tenendo altresì conto, quanto alla S. , che già in data 22.12.2010 era stato omologato da questo tribunale un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f., poi risoltosi per recesso degli istituti di credito (anche a causa dell’importante contenzioso - ancora in essere - contro il Comune di Fiuggi e ATF SpA), quindi riproposto in data 30.7.2012 ma dichiarato inammissibile dal tribunale con decreto del 12.9.2012;
che la domanda rispetta le prescrizioni formali di cui agli artt. 152 e 161, co. 4, l.f.;
che la documentazione prodotta ai sensi dell’art. 161 co. 2, l.f. è regolare e completa;
che le tre società istanti hanno presentato una proposta concordataria unitaria ed un unico piano, con efficacia sospensivamente condizionata alla definitività dei decreti di omologa dei rispettivi concordati, pur mantenendo separate le masse ai fini dell’approvazione dei creditori delle singole società, secondo il modello di cd. concordato di gruppo attualmente ammesso dalla giurisprudenza di merito, in linea con precedenti di questo stesso ufficio;
che la transazione fiscale proposta con il piano concordatario appare conforme ai principi dettati dall’art. 182-ter l.f.;
che il piano proposto (contratto di affitto dei Complessi Aziendali da stipulare dopo l’apertura della procedura, con contestuale preliminare di cessione delle aziende da concludere dopo l’omologa, oltre alla residuale liquidazione degli asset non funzionali all’esercizio dell’impresa) rientra prevalentemente nello schema del concordato con continuità aziendale cd. indiretta, contemplato dall’art. 186-bis, co. 1, l.f. accanto all’ipotesi della cd. continuità diretta (prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del medesimo imprenditore), attraverso la “cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione”, che può realizzarsi tramite il temporaneo mantenimento in vita dell’assetto imprenditoriale preesistente, in vista di un trasferimento dell’esercizio dell’impresa ad un soggetto terzo, anche di nuova costituzione (cd. Newco, come nel caso di specie), nel qual caso l’onere di una analitica indicazione di costi e ricavi prospettici, nonchè delle risorse necessarie e relative modalità di copertura, ex art. 186-bis co. 2 lett.
a) l.f., può limitarsi al periodo di prosecuzione dell’attività antecedente la stipula del contratto di affitto (v. piano industriale, all. 14), mentre la fase successiva - sempre che i canoni di affitto di azienda siano previsti in misura fissa - resta attratta nel perimetro dell’attestazione della funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori, ex art. 186-bis co. 2 lett. b) l.f.;
che i criteri di formazione delle classi appaiono corretti, ai sensi dell’art. 163, co. 1, l.f., anche con riferimento alla esclusione dal voto dei crediti postergati (cfr. art. 182-quater ult.co. l.f.), alla previsione della moratoria di un anno dall’omologa per il pagamento dei creditori privilegiati, senza loro ammissione al voto (ex art. 186-bis, co. 2, lett. c) ed alla ammissione al voto dei creditori bancari ipotecari soddisfatti non già mediante pagamento diretto, bensì mediante accollo liberatorio del debito da parte di Norda;
che la proposta contiene, ai sensi del novellato art. 161 co. 2 lett. e), l.f., la descrizione analitica non solo delle modalità, ma anche dei tempi di adempimento della proposta, con riguardo alla tempistica sia di realizzo dell’attivo (per S. , canoni affitto e prezzo di cessione delle aziende entro il 2015; incasso crediti entro il 2016; dismissioni immobili non strumentali e partecipazioni entro il 2020, come da prospetto riepilogativo a pag. 97 della relazione ex art. 161 co. 3 l.f.; per S.F., v. prospetto riepilogativo pag. 159; per Ft., v. pag. 198-199), che di soddisfazione del passivo concordatario (v. prospetto riepilogativo S. , a pag. 99-100 della relazione ex art. 161 co. 3 l.f.; per S.F. v. pag. 160-161; per Ft. v. pag. 199-200);
che ad avviso del Collegio la valutazione su quantum e quando del soddisfacimento dei crediti rientra nell’ambito del giudizio di convenienza della proposta, di competenza esclusiva dei creditori, salvi solo i casi-limite in cui la dilazione temporale, oltre che consistente, risulti ingiustificata o incoerente con la progettualità del piano concordatario (circostanza qui non ricorrente), in tal senso potendosi intendere rimesso al tribunale il controllo di ammissibilità sulla “causa concreta” del concordato (Cass. SS.UU. 23 gennaio 2013, n. 1521), sotto il profilo di una soddisfazione del credito “in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti” e “non irrisoria” (nel caso di specie, la valutazione della percentuale dello 0,1% proposta alla Classe 8 unitamente alla soddisfazione integrale della Classe 1, fa emergere una soddisfazione effettiva del ceto bancario pari a circa l’8%);
che la relazione attestativa ex art. 161 co. 3 L.Fall. sulla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano risulta approfondita e congruamente motivata, anche nei metodi di valutazione seguiti, per ciascuna delle società proponenti; in particolare, sotto il profilo della fattibilità il professionista incaricato ha attestato: a) la realizzabilità delle operazioni di liquidazione dell’attivo concordatario nei tempi e nei modi ipotizzati dal Piano, trattandosi di valori altamente probabili nell’an, prudenzialmente stimati nel quantum, ragionevolmente e coerentemente ipotizzati nel quando; b) la correttezza della identificazione e valorizzazione del passivo concordatario;
c) la ragionevolezza della probabilità di riuscita delle obbligazioni previste dal Piano, nei termini indicati nella Proposta; d) la formulazione di previsioni basate su ipotesi realistiche, sostenibili, coerenti e giustificabili;
e) la necessità di monitorare i tempi e i valori target di realizzo dei crediti e degli assets non strategici, il cui mancato realizzo potrebbe comportare significativi scostamenti dalle condizioni della proposta;
che l’attestatore ha condotto un’analisi delle previsioni economiche e finanziarie del business plan industriale di Norda nel triennio 2014-2016 (v. tabelle pag. 209-210) affermandone l’adeguato livello di attendibilità, anche quanto a volumi produttivi, ricavi netti (sulla base della serie storica dei prezzi), costi, ammortamenti e leasing, concludendo che “l’evoluzione prospettica dell’esposizione finanziaria e dei risultati intermedi appare compatibile con gli scenari industriali prospettati e con le ipotesi che sottendono alla formulazione della struttura finanziaria prospettica”, che “il piano è dotato di un adeguato margine di sicurezza” e che sussistono “le condizioni di ragionevolezza per cui l’acquirente sia in grado, mediante l’esecuzione del Piano in parola, di rispettare gli impegni previsti che consentono a S. e alle sue controllate di procedere al progressivo rimborso dei debiti, alle scadenze previste secondo le previsioni contenute nelle rispettive proposte di concordato”, però segnalando che “la NewCo dovrebbe mantenere, in senso prospettico, un’adeguata struttura patrimoniale e finanziaria, tale da consentire di far fronte ad eventuali passività potenziali non previste e per finanziare lo sviluppo commerciale dei marchi acquisti”;
che all’esito di dettagliata analisi, corredata da esplicita indicazione della metodologia valutativa seguita (pag. 217-242), l’attestatore ha indicato le ragioni per le quali la prosecuzione dell’attività di impresa prevista dal concordato sarebbe funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, ai sensi dell’art. 186-bis co. 2 lett. b), partitamente per ciascuna delle tre società ricorrenti, come segue:
S. S. e le controllate sono in una condizione di grave squilibrio economico, pertanto, sarebbe facile ipotizzare che un congruo canone di affitto d’azienda e/o un prezzo di cessione possa assumere valori negativi allo stato attuale;
le attività immateriali e i marchi in particolare, non sembrano suscettibili di una proficua cessione autonoma rispetto al compendio aziendale in quanto risulta difficoltoso, se non impossibile, immaginare lo sfruttamento e la distribuzione commerciale delle acque minerali fuori dal contesto e dalla localizzazione specifica delle sorgenti che insistono sui terreni oggetto di concessione.
le società controllate sono commercialmente e operativamente legate alla S. Spa e, quindi, alla sua sorte circa eventuali condizioni di continuità aziendale;
l’assenza delle risorse offerte dal soggetto acquirente e l’accollo delle passività privilegiate del ceto bancario, condurrebbe, nei fatti, alla impossibilità di soddisfare i creditori privilegiati ad una percentuale che neanche può dirsi prossima al 100%;
la soddisfazione del debito chirografario sarebbe impossibile così come la salvaguardia della continuità aziendale e delle opportunità occupazionali per 50 unità a tempo indet. e 20 a tempo det.;
le spese in prededuzione graverebbero analogamente anche in caso di concordato liquidatorio o di fallimento;
i maggiori oneri a copertura del disavanzo che la Società prevede di sostenere nel periodo che intercorre tra il deposito della domanda e l’efficacia del contratto di fitto dei compendi aziendali risultano essere correttamente stimati e in linea con la serie storica dei risultati intermedi delle Società e il budget per il primo bimestre 2014 delle tre società possono ritenersi attendibili rispetto agli scenari prospettati; pertanto essi costituiscono un onere che può dirsi relativamente contenuto rispetto al minor grado di soddisfazione dei creditori nella prospettiva liquidatoria o fallimentare;
nell’ipotesi fallimentare, a parte quanto più volte affermato circa la difficoltà/impossibilità di cedere autonomamente i magazzini materie prime, la percentuale di soddisfazione dei chirografi sarebbe prossima allo zero in quanto i valori aziendali non consentirebbero la minima soddisfazione ed essi concorrerebbero al riparto assieme al chirografo bancario nella sua misura integrale;
la liquidazione degli asset relativi al magazzino e alle attrezzature dei compendi aziendali delle società istanti in una prospettiva fallimentare troverebbero una difficile liquidabilità in quanto ad essi per la maggior parte dei casi, può essere riconosciuto solo un mero valore d’uso in ipotesi di continuità per il soggetto acquirente in ragione sinergie che esso può realizzare.
S.F.
il valore economico dell’attivo operativo rettificato è inferiore al valore proposto nell’Offerta Norda;
il magazzino materie prime, così come tutti gli elementi che costituiscono l’attivo operativo del perimetro aziendale trasferito, fuori da un contesto di continuità aziendale risulterebbero infungibili e quindi di difficile liquidabilità;
nella valutazione di S.F. non è stata computata la valutazione del marchio “Am.” in quanto essa commercializza quasi esclusivamente attraverso S. e, pertanto, una valutazione del marchio autonoma costituirebbe duplicazione rispetto ai marchi valutati in capo alla controllante;
anche nel caso di S.F. la cessione del marchio in via autonoma rispetto al complesso aziendale operativo non troverebbe opportunità in ragione dell’impossibilità di commercializzare un’acqua minerale di altra provenienza con il marchio “Am.”.
FT.
il complesso operativo di S. Ft. ha un valore solo ed esclusivamente in condizioni di continuità sul piano strategico per l’acquirente;
il magazzino pezzi di ricambio non troverebbe alcuna fungibilità per un acquirente, se non nell’ambito dell’utilizzo dell’impianto, per cui ad esso è possibile riconoscere un mero valore d’uso;
la liquidazione autonoma dell’impianto comporterebbe oneri di smontaggio e, peraltro, sarebbe oggettivamente pregiudicata dalla circostanza per cui esso risulta funzionalmente collegato all’impianto di packaging di S. Spa.
che, con riguardo alla vicenda ATF, l’attestatore ha evidenziato: i) che il piano di concordato contempla gli effetti dell’eliminazione della “gestione ATF” dal bilancio S. SpA, sottolineando tuttavia come tale vicenda potrebbe condizionare i tempi di incasso dei relativi crediti; ii) che, nell’ambito dei contenziosi pendenti per la restituzione del ramo “Fiuggi”, sia S. Spa che ATF hanno presentato cospicue richieste di risarcimento danni, per cui l’esito di tale contenzioso potrà influire sui tempi e sulle modalità di realizzo della posizione unificata verso ATF; iii) che, secondo il parere dell’Avv. Ussani d’Escobar, S. dovrebbe ottenere un cospicuo ristoro dal contenzioso Fiuggi/ATF, di cui condivisibilmente la proposta
concordataria non tiene conto, in via prudenziale; iv) che gli oneri del contenzioso sono contemplati tra le spese di gestione della società nel periodo di esecuzione del concordato, sebbene un suo protrarsi oltre l’orizzonte previsionale potrebbe condurre a oneri supplementari;
che, infine, l’attestatore ha segnalato come la riuscita del piano nei tempi previsti sia sicuramente condizionata dai tempi entro cui si potrà procedere alla dismissione degli asset posti in vendita e da quelli di incasso dei crediti, al riguardo facendo presente che, sebbene le previsioni di realizzo degli assets e dei crediti siano dotate di necessari requisiti di attendibilità, eventuali scostamenti dei valori di realizzo per cause indipendenti dalla volontà del management e/o degli organi della procedura, potrebbero condurre a determinazioni anche sostanzialmente differenti, divenendo perciò imprescindibile un costante monitoraggio dei cash flow futuri, per il raffronto con quelli previsionali, allo scopo di verificare che i valori intermedi e consuntivi non si discostino in maniera significativa da quelli target;
che, ad avviso del Collegio, sono stati correttamente inclusi tra i crediti da soddisfare in prededuzione, in via prudenziale, i crediti chirografari maturati verso i fornitori durante la procedura di cd. concordato con riserva, ex art. 161, co. 6 l.f. (pari a circa 900mila euro), sebbene parte ricorrente dichiari di propendere per il mancato riconoscimento a tali crediti del rango prededucibile e per la loro conseguente inclusione nella Classe 3 (di cui aumenterebbe la percentuale di soddisfacimento);
che invero l’art. 161, co. 7 l.f., laddove stabilisce che “dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111”, non deve intendersi nel senso che quel rango prededucibile sia condizionato all’effettivo deposito della proposta completa di concordato preventivo entro il termine assegnato dal Tribunale, poichè, così facendosi, una condotta omissiva del debitore verrebbe ad incidere negativamente (e retroattivamente) non già sul debitore medesimo, bensì sui terzi che incolpevolmente avevano fatto affidamento sulla prededucibilità riconosciuta dalla legge ai loro crediti, in quanto sorti per effetto degli “atti legalmente compiuti” dal debitore (i.e. atti di ordinaria amministrazione ed atti urgenti di straordinaria amministrazione autorizzati dal tribunale), con conseguente pregiudizio alla certezza dei rapporti giuridici e depotenziamento della fiducia nel modulo pre-concordatario, su cui il legislatore delle riforme ha invece fatto leva per il rilancio delle soluzioni concordate della crisi di impresa;
che, del resto, una lettura della norma che tuteli maggiormente le aspettative dei terzi contraenti con il debitore preconcordatario poggia su principi analoghi a quelli che sorreggono la conservazione degli effetti degli “atti legalmente compiuti” dagli organi del fallimento, ex art. 120, co.1, l.f., in caso di revoca della sentenza di fallimento;
che, in altri termini, dei due cardini temporali del beneficio in esame (il deposito del ricorso ex art. 161 co. 6 l.f. e il decreto di apertura del concordato ex art. 163 l.f.) solo il primo rappresenta anche una condizione della prededucibilità, mentre il secondo rappresenta più che altro un discrimine temporale rispetto alla “fisiologica” evoluzione della procedura nella fase successiva, in cui l’efficacia degli atti compiuti dal debitore resta disciplinata dall’art. 167 l.f. (nonchè, per i finanziamenti, dagli artt. 182- quinquies e 182-quater co. 1, l.f.), laddove l’evoluzione “patologica” del mancato deposito, nel termine fissato, della proposta di concordato (ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti) comporta solo gli effetti negativi
-per il debitore- codificati nell’ultima parte del comma 6 (convocazione in camera di consiglio per la dichiarazione di improcedibilità e di eventuale fallimento, ex art. 162 co. 2 e 3 l.f.) e nel comma 9 (preclusione biennale alla riproposizione di un concordato “con riserva”) dell’art. 161 l.f., oltre alla riespansione delle facoltà dei creditori in precedenza compresse dall’art. 168 l.f.;
che, con riguardo al procedimento per dichiarazione di fallimento della S. S.p.A., promosso dal creditore “Trasporti Perugia La Freedom soc. coop. a r.l.” con ricorso del 23.12.2013 (n. 184/13 RIF), va richiamato il consolidato orientamento di questo ufficio (Trib. Terni 18.7.2012, in www.osservatorio- oci.org, 2012, Ms. n. 749; Trib. Terni 25.2.2013, in www.ilcaso.it) per cui si è al cospetto di interessi contrapposti (quello del creditore, a promuovere l’esecuzione concorsuale contro il debitore in stato di insolvenza e quello del debitore, ad accedere agli strumenti alternativi di soluzione della crisi), ma parimenti tutelati dall’ordinamento, il cui conflitto, in mancanza di una specifica regolamentazione processuale, va risolto tenendo conto del favor dell’ordinamento per la soluzione concordataria, espresso in particolar modo dall’art. 168 l.f. (che, pur non precludendo azioni individuali di accertamento e condanna, tuttavia protegge il patrimonio del debitore da possibili aggressioni esecutive e cautelari, nel periodo intercorrente tra il deposito del ricorso ex art. 160 l.f. e la definitività del provvedimento di omologa del concordato), sebbene si tratti di una disposizione di dubbia applicabilità al procedimento per dichiarazione di fallimento, non solo perché esso viene generalmente declinato come un giudizio di cognizione (sia pure speciale e sommario), ma anche perché il suo eventuale esito fallimentare ha una connotazione esecutiva concorsuale del tutto peculiare, che condivide proprio con l’art. 168 l.f. la ratio di impedire aggressioni individuali al patrimonio del debitore, in pregiudizio della massa dei creditori (v. però Cass. Sez. VI-I, ord. 11.6.2013, n. 14684, secondo la quale “in caso di ammissione del debitore alla procedura minore e di contestuale presentazione di un'istanza di fallimento, l'unica soluzione alternativa alla cd. sospensione impropria sia quella di dichiarare detta domanda improcedibile, ai sensi dell'art. 168 L.Fall.”, “non essendo concepibile una concomitante attività istruttoria e decisoria su due fronti giudiziari strettamente connessi ma aventi presupposti ed esiti totalmente divergenti”);
ritenuto, peraltro, che durante la procedura di concordato la tutela degli interessi dei creditori viene perseguita attraverso plurimi strumenti, tra i quali lo spossessamento (sia pure “attenuato”) del debitore, il controllo su suoi eventuali atti di frode ad opera del commissario giudiziale (art. 173 l.f.), la soggezione al controllo penalistico del p.m. (art. 161, co. 5, l.f.) e la retrodatazione dei termini delle azioni revocatorie o di inefficacia (art. 69- bis l.f.), potendosi perciò concludere, ai fini del coordinamento tra le due procedure richiesto dal Giudice nomofilattico (Cass. SS.UU. 23.1.2013, n. 1521), per essere venuto meno il criterio della prevenzione tra il procedimento di concordato preventivo e quello per la dichiarazione di fallimento (Cass. 24.10.2012, n. 18190), che il tribunale possa precludere al debitore la facoltà (ampiamente riconosciuta - ed oggi anzi incentivata - dall’ordinamento) di coltivare la soluzione concordataria, dando precedenza all’istanza di fallimento proposta dal creditore (o dal p.m.), solo laddove la domanda, anche alternativamente: i) non sia rituale e completa, ai sensi degli artt. 160 e 161 l.f.; ii) configuri una evidente forma di abuso dello strumento concordatario, anche per l’emersione di condotte penalmente sanzionabili (ad es. bancarotta fraudolenta per distrazione, ex art. 216 n. 1 l.f., ovvero bancarotta semplice ex art. 217 n. 3 e 4 l.f., per aver compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento, ovvero aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento, stante il richiamo contenuto nell’art. 236 l.f.); iii) pregiudichi, definitivamente e in concreto, una più proficua liquidazione fallimentare, in danno della massa dei creditori (ad es. per il consolidamento di un’ipoteca, o la maturazione medio tempore della prescrizione di eventuali azioni di massa esperibili dal curatore);
che nel caso di specie, anche per esplicita ammissione del creditore istante, appositamente convocato all’udienza del 14.1.2014, non ricorre allo stato alcuno dei presupposti sopra indicati, con la conseguenza che non sarebbe giustificato precludere al ceto creditorio la votazione sulla proposta concordataria formulata, tuttavia con salvezza del diritto del creditore medesimo di insistere sulla istanza di fallimento (cui formalmente non ha rinunziato, pur non opponendosi all’apertura della procedura di concordato) laddove il debitore venisse convocato in camera di consiglio ex art. 162, co. 2, l.f., per la eventuale revoca dell’ammissione al concordato, in ipotesi di venir meno dei presupposti per l’ammissione, ovvero di condotte fraudolente rilevate dal commissario giudiziale, ex art. 173 l.f.;
che, ai fini del deposito per spese di giustizia, occorre considerare che a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale (sent. n. 484/93) e della Cassazione (sent. n. 16987/04), spetta ora al Commissario Giudiziale un unico compenso per entrambe le fasi del concordato, ante e post omologa (in precedenza liquidate distintamente);
che, a fronte di un concordato definito “misto” dalle stesse ricorrenti, la proposta di non nominare un liquidatore per la dismissione degli asset non strategici, volendo ad essa provvedere l’organo amministrativo delle società, seppur astrattamente ammissibile (in quanto l’art. 182 l.f. prevede la nomina da parte del tribunale di “uno o più liquidatori”, ai quali si applicano, quanto a regime di requisiti, responsabilità e adempimenti, gli artt. 28, 29, 37, 38, 39 e 116 l.f. in quanto compatibili, solo nel concordato con cessione dei beni in cui la proposta non disponga diversamente), tuttavia in concreto sembra trovare ostacolo nell’orientamento della Suprema Corte che, in simili casi, richiede trattarsi di soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 l.f. (ivi compresa l’insussistenza delle relative cause di incompatibilità), fatta salva sempre l’approvazione dei creditori, stante “il decisivo rilievo attribuito alla volontà dei creditori ed al loro consenso informato” (Cass. 18 gennaio 2013, n. 1237; Cass 15.7.11 n. 1569), sicchè la domanda potrà sul punto essere emendata o integrata, tenendo conto anche dell’incidenza quantitativa del profilo liquidatorio nel complessivo assetto concordatario, prima dell’inizio delle operazioni di voto ed in tempo utile perchè essa sia comunicata ai creditori con l’avviso ex art. 171 l.f. o, al più tardi, con la relazione ex art. 172 l.f.;
che in ogni caso, considerata la complessità delle procedure riunite e l’intensità dei compiti di verifica, controllo e vigilanza che esse richiedono, si reputa opportuna la nomina di cinque Commissari Giudiziali, di cui tre assegnati alla S. spa ed uno ciascuna alle società S.F. e Ft., senza maggiorazione dei costi della procedura per il compenso, che verrà calcolato ex art. 5, DM n. 30/12, sul passivo e sull’attivo risultanti dall’inventario redatto ai sensi dell’art. 172 l.f., occorrendo anche con disapplicazione del primo comma dell’art. 5 DM cit., per disparità di trattamento tra i vari tipi di concordato, come da numerosi precedenti conformi dell’Ufficio (cfr. Trib. Terni 16.4.2012, in www.ilcaso.it);

PQM

Dichiara aperte le procedure riunite di concordato preventivo delle società: omissis
Ordina la convocazione dei creditori davanti al G.D. per l’udienza del 6 marzo 2014 ore 12,00;
Dispone che i Commissari Giudiziali provvedano a comunicare immediatamente a ciascun creditore, al rispettivo indirizzo di p.e.c. (reperibile presso il registro delle imprese) e, solo in mancanza, a mezzo raccomandata o telefax (presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore), l’avviso ex art. 171 l.f. contenente: 1) la data dell’adunanza; 2) copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; 3) l’indicazione di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, specifico di questa sola procedura, che entro dieci giorni dalla nomina dovrà altresì comunicare al Registro delle Imprese; 4) l’invito a comunicare, entro quindici giorni dall’avviso, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al Commissario Giudiziale ogni sua eventuale variazione; 5) l’avvertimento che, in caso di omessa comunicazione del suo indirizzo di p.e.c. nel termine previsto, ovvero nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le successive comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 31-bis l.f., senza ulteriori avvisi; 6) la specifica segnalazione ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali è prevista l’ammissione al voto, in considerazione dei tempi di pagamento previsti, che l’esercizio del voto non comporterà rinuncia al diritto di prelazione;
Ordina ai Commissari Giudiziali di comunicare la relazione ex art. 172 l.f., entro 10 giorni prima dell’adunanza , agli indirizzi di p.e.c. indicati dai creditori; entro lo stesso termine, una copia cartacea della predetta relazione, unitamente all’elenco dei creditori che non abbiano indicato il loro indirizzo di p.e.c., dovrà essere depositata in cancelleria, per la consultazione riservata a tali creditori; il giorno dell’adunanza, dovrà essere messa a disposizione del Giudice Delegato la suddetta relazione, tanto in formato telematico on-line, per il tramite della piattaforma www.procedure.it, quanto su supporti di memoria esterni (chiavi usb, pen drive o se necessario cd-rom o dvd);
Invita i Commissari Giudiziali a predisporre, per la data dell’adunanza, un prospetto analitico e nominativo di tutti i creditori aventi diritto al voto, con l’indicazione dell’importo del credito e della sua eventuale natura privilegiata, ai fini dell’annotazione del voto espresso, ovvero del mancato esercizio del diritto di voto, ai fini della dell’applicazione dell’art. 178 co. 4 l.f.;
Manda ai Commissari Giudiziali di verificare l’esistenza di creditori da escludere dal voto e dal computo delle maggioranze ai sensi dell’art. 177 co. 4 l.f., o di ulteriori crediti postergati ex lege ai sensi degli artt. 2467 e 2497- quinquies c.c.;
Assegna alle società ricorrenti termine di gg. 15 per il deposito di € 200.000,00 (pari a circa il 20% delle spese presumibili di procedura), nonché sino all’adunanza dei creditori per il versamento di ulteriori €100.000,00 mandando al G.D. per la fissazione delle ulteriori scadenze per il deposito del saldo;
Dispone che le società ricorrenti mettano immediatamente a disposizione dei Commissari Giudiziali le scritture contabili ai fini dell'annotazione di cui all'art. 170 l.f.;
Dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato a cura della Cancelleria nelle forme previste dall’art. 166 l.f. e che i Commissari Giudiziali notifichino, a norma degli artt. 88 e 166 l.f., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l’annotazione sui pubblici registri;
Dichiara allo stato improcedibile il procedimento prefallimentare n. 184/13 RIF;
Revoca la fissazione dell’udienza prefallimentare del 7.2.2014 e dispone che, in ipotesi di convocazione del debitore in camera di consiglio, ex artt. 173 e 162 l.f., sia ivi convocato anche il creditore istante “T. soc. coop. a r.l.”, per le sue eventuali determinazioni.
Si comunichi con urgenza ai ricorrenti, ai Commissari Giudiziali nominati, al creditore istante nel procedimento prefallimentare ed al p.m. in sede.
Si inserisca copia del presente provvedimento agli atti del fascicolo n. 184/13 RIF.
Così deciso in Terni, nella camera di Consiglio del 14.1.2014 Depositato i il 17 gennaio 2014


 

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