il reato di cui all'art. 319 quater c.p., introdotto dalla L. n. 190 del 2012, è designato dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purchè quest'ultimo non si risolva in induzione in errore sulla doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perchè motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione";

- "nei casi c.d. ambigui, quelli cioè che possono collocarsi al confine tra la concussione e l'induzione indebita (la c.d. zona grigia dell'abuso della qualità, della prospettazione di un male indeterminato, della minaccia-offerta, dell'esercizio del potere discrezionale, del bilanciamento tra beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale), i criteri di valutazione del danno antigiuridico e del vantaggio indebito, che rispettivamente contraddistinguono i detti illeciti, devono essere utilizzati nella loro operatività dinamica all'interno della vicenda concreta, individuando, all'esito di una approfondita ed equilibrata valutazione complessiva del fatto, i dati più qualificanti";

- "v'è continuità normativa, quanto al pubblico ufficiale, tra la previgente concussione per costrizione e il novellato art. 317 c.p., la cui formulazione è del tutto sovrapponibile, sotto il profilo strutturale, alla prima, con l'effetto che, in relazione ai fatti pregressi, va applicato il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla vecchia norma";

- "l'abuso costrittivo dell'incaricato di pubblico servizio, illecito attualmente estraneo allo statuto dei reati contro pubblica amministrazione, è in continuità normativa, sotto il profilo strutturale, con altre fattispecie incriminatrici di diritto comune, quali, a seconda dei casi concreti, l'estorsione, la violenza privata, la violenza sessuale (artt. 629, 610 e 609 bis, con l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 9);

- "sussiste continuità normativa, quanto alla posizione del pubblico agente, tra la concussione per induzione di cui al previgente art. 317 c.p., e il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 quater c.p., considerato che la pur prevista punibilità, in quest'ultimo, del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell'abuso induttivo, ferma restando, per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma";

- "il reato di concussione e quello di induzione indebita si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti";

"Il tentativo di induzione indebita, in particolare, si differenzia dall'istigazione alla corruzione attiva di cui all'art. 322 c.p., commi 3 e 4, perchè, mentre quest'ultima fattispecie s'inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri, la prima presuppone che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice scambio di favori"." />
il reato di cui all'art. 319 quater c.p., introdotto dalla L. n. 190 del 2012, è designato dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purchè quest'ultimo non si risolva in induzione in errore sulla doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perchè motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione";

- "nei casi c.d. ambigui, quelli cioè che possono collocarsi al confine tra la concussione e l'induzione indebita (la c.d. zona grigia dell'abuso della qualità, della prospettazione di un male indeterminato, della minaccia-offerta, dell'esercizio del potere discrezionale, del bilanciamento tra beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale), i criteri di valutazione del danno antigiuridico e del vantaggio indebito, che rispettivamente contraddistinguono i detti illeciti, devono essere utilizzati nella loro operatività dinamica all'interno della vicenda concreta, individuando, all'esito di una approfondita ed equilibrata valutazione complessiva del fatto, i dati più qualificanti";

- "v'è continuità normativa, quanto al pubblico ufficiale, tra la previgente concussione per costrizione e il novellato art. 317 c.p., la cui formulazione è del tutto sovrapponibile, sotto il profilo strutturale, alla prima, con l'effetto che, in relazione ai fatti pregressi, va applicato il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla vecchia norma";

- "l'abuso costrittivo dell'incaricato di pubblico servizio, illecito attualmente estraneo allo statuto dei reati contro pubblica amministrazione, è in continuità normativa, sotto il profilo strutturale, con altre fattispecie incriminatrici di diritto comune, quali, a seconda dei casi concreti, l'estorsione, la violenza privata, la violenza sessuale (artt. 629, 610 e 609 bis, con l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 9);

- "sussiste continuità normativa, quanto alla posizione del pubblico agente, tra la concussione per induzione di cui al previgente art. 317 c.p., e il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 quater c.p., considerato che la pur prevista punibilità, in quest'ultimo, del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell'abuso induttivo, ferma restando, per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma";

- "il reato di concussione e quello di induzione indebita si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti";

"Il tentativo di induzione indebita, in particolare, si differenzia dall'istigazione alla corruzione attiva di cui all'art. 322 c.p., commi 3 e 4, perchè, mentre quest'ultima fattispecie s'inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri, la prima presuppone che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice scambio di favori".." />
il reato di cui all'art. 319 quater c.p., introdotto dalla L. n. 190 del 2012, è designato dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purchè quest'ultimo non si risolva in induzione in errore sulla doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perchè motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione";

- "nei casi c.d. ambigui, quelli cioè che possono collocarsi al confine tra la concussione e l'induzione indebita (la c.d. zona grigia dell'abuso della qualità, della prospettazione di un male indeterminato, della minaccia-offerta, dell'esercizio del potere discrezionale, del bilanciamento tra beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale), i criteri di valutazione del danno antigiuridico e del vantaggio indebito, che rispettivamente contraddistinguono i detti illeciti, devono essere utilizzati nella loro operatività dinamica all'interno della vicenda concreta, individuando, all'esito di una approfondita ed equilibrata valutazione complessiva del fatto, i dati più qualificanti";

- "v'è continuità normativa, quanto al pubblico ufficiale, tra la previgente concussione per costrizione e il novellato art. 317 c.p., la cui formulazione è del tutto sovrapponibile, sotto il profilo strutturale, alla prima, con l'effetto che, in relazione ai fatti pregressi, va applicato il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla vecchia norma";

- "l'abuso costrittivo dell'incaricato di pubblico servizio, illecito attualmente estraneo allo statuto dei reati contro pubblica amministrazione, è in continuità normativa, sotto il profilo strutturale, con altre fattispecie incriminatrici di diritto comune, quali, a seconda dei casi concreti, l'estorsione, la violenza privata, la violenza sessuale (artt. 629, 610 e 609 bis, con l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 9);

- "sussiste continuità normativa, quanto alla posizione del pubblico agente, tra la concussione per induzione di cui al previgente art. 317 c.p., e il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 quater c.p., considerato che la pur prevista punibilità, in quest'ultimo, del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell'abuso induttivo, ferma restando, per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma";

- "il reato di concussione e quello di induzione indebita si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti";

"Il tentativo di induzione indebita, in particolare, si differenzia dall'istigazione alla corruzione attiva di cui all'art. 322 c.p., commi 3 e 4, perchè, mentre quest'ultima fattispecie s'inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri, la prima presuppone che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice scambio di favori"." />
 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente -
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere -
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere -
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere -
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sui ricorsi proposti da:
1. C.L.;
2. F.A.F.L.;
3. G.G.;
4. L.A.;
5. M.G.;
6. M.D.;
7. S.N.;
8. T.A.,;
9. T.S.;
avverso la sentenza del 04/10/2011 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal componente Nicola Milo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi del G. e del F., il rigetto di tutti gli altri ricorsi, qualificate le corrispondenti condotte come concussione a norma dell'art. 317 c.p., conferma delle statuizioni civili;
uditi i difensori, avv. Giovanni Capaldi (per M.D.), avv. Giuseppe Nuzzo e avv. Danilo Penna (per L.A.), avv. Renato Giuseppe Cioce anche nella veste di sostituto dell'avv. Vincenzo Princigalli (per T.S. e F.A.), avv. Giovanni Aricò (per Tu.Sa.), avv. Francesco Paolo Sisto (per M.G.), avv. Mario Malcangi anche nella veste di sostituto dell'avv. Giangregorio De Pascalis (per G. G. e S.N.), avv. Stefano Nicola Dardes (per T.A.), i quali hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

Svolgimento del processo

1. il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani, con sentenza emessa - all'esito del giudizio abbreviato - il 13 gennaio 2010, dichiarava:
- C.L., ispettore in servizio presso la Direzione provinciale del lavoro di Bari, colpevole dei delitti di concorso nel tentativo di concussione, commesso tra il giugno e luglio del 2008, in danno di B.S., titolare di un esercizio di ristorazione corrente in ____ (capo Z), nella falsificazione materiale ed ideologica di alcuni atti pubblici redatti in relazione alla visita ispettiva eseguita presso l'autolavaggio di F. F., corrente in ____, nonchè nel connesso reato di abuso d'ufficio, finalizzato a procurare alla predetta un ingiusto vantaggio patrimoniale, illeciti questi ultimi commessi tra il giugno e l'ottobre 2008 (capo omega1), e lo condannava, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, alle pene, condizionalmente sospese, di anni due di reclusione e dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per pari durata, nonchè al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede, in favore della parte civile B. S.;
- F.A.F.L., consulente del lavoro, colpevole di concorso nel tentativo di concussione, commesso tra il ____ e il_____, in danno di M.M., conduttore di un'azienda agricola in agro di ____ - per avere compiuto, di concerto con gli ispettori del lavoro V. e G., che avevano accertato gravi irregolarità nell'impiego di mano d'opera presso la detta azienda, atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre, senza però riuscire a realizzare il proposito criminoso, il predetto imprenditore alla dazione o alla promessa di una somma di denaro in favore dei due pubblici ufficiali, i quali si sarebbero così astenuti dal contestare le riscontrate irregolarità e dall'applicare le previste sanzioni (capo W) - e lo condannava, esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7, e in concorso delle circostanze attenuanti generiche, alle pene, condizionalmente sospese, di un anno di reclusione e dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni due;
- G.G., ispettore in servizio presso la Direzione provinciale del lavoro di Bari, colpevole di concorso nel tentativo di concussione, commesso tra il 19 giugno e i primi giorni di settembre 2008, in danno di C.N., esercente un autolavaggio in ____ (capo A), nei tentativi di concussione in danno del Mi. e del B. (capi W, Z), nonchè del reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, commesso tra il 17 e il 25 settembre 2008 in occasione della visita ispettiva effettuata presso la ditta "TRA.GA." di S.C. (capo F), e, ritenuti gli illeciti unificati dal vincolo della continuazione, lo condannava, esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7, e in concorso delle circostanze attenuanti generiche, alle pene di anni tre di reclusione e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonchè al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede, in favore delle costituite parti civili Ca.Nu. e B. S.;
- L.A., ispettore in servizio presso la Direzione provinciale del lavoro di ____, colpevole di concorso nel delitto di concussione, commesso tra il 28 agosto e il 14 ottobre 2008, in danno dei coniugi Co.Gi. e D.L.R., esercenti il commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi in ____ (capo C), e la condannava, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, alle pene, condizionalmente sospese, di un anno, dieci mesi di reclusione e dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni due;
- M.G., ispettore in servizio presso la Direzione provinciale del lavoro di ____, colpevole dei reati di concorso nel tentativo di concussione in danno del Ca. (capo A), nelle concussioni in danno dei coniugi D.L. e Co. (capo C), di A.C., responsabile dell'azienda agricola "Povia" in agro di ____ (capo U, commesso tra il 23 ottobre e il novembre 2008), della Cooperativa Agricoltori Biscegliesi (capo Y, commesso tra il 28 maggio e il giugno 2008), di D.B.C., titolare dell'autolavaggio "Arcobaleno" corrente in ____ (capo omega1, commesso tra il 21 giugno e il 3 luglio 2008), nonchè dei reati di falso per soppressione dei verbali redatti in occasione della visita ispettiva eseguita presso quest'ultima ditta (capo omega2), di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, commesso in epoca prossima al 20 ottobre 2008 in occasione della visita ispettiva eseguita presso l'azienda agricola di D.G.E., sita in agro di ____ (capo O), di falsità ideologica nei relativi atti pubblici redatti nella circostanza (capo P), ritenuta assorbita in quest'ultimo reato anche la contestazione di abuso d'ufficio, e, previa unificazione di tutti gli illeciti sotto il vincolo della continuazione, esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7, e in concorso delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava alle pene di anni cinque di reclusione, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, di quella legale durante l'esecuzione della pena, nonchè al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili Ca. e D.B.;
- M.D. colpevole del delitto di corruzione attiva dell'ispettore del lavoro G.G. per atto contrario ai doveri d'ufficio (capo F) e lo condannava, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione;
- S.N., consulente del lavoro, colpevole di concorso nella concussione in danno dei coniugi D.L. - Co., per avere agevolato, con la propria intermediazione, la corrispondente pretesa abusiva dei pubblici ufficiali M. e L. (capo C), e lo condannava, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alle pene, condizionalmente sospese, di un anno, dieci mesi di reclusione e dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni due;
- T.A., ispettore in servizio presso la Direzione provinciale del lavoro di ____, colpevole dei reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, commessi tra l'agosto e l'ottobre 2008 in occasione delle visite ispettive effettuate presso le società "Autotrasporti Vitucci s.n.c." e "F.lli Tarantino di Paolo Tarantino & co. s.a.s." (capi G, H), e lo condannava, unificati gli illeciti dal vincolo della continuazione ed in concorso delle circostanze attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e quattro mesi di reclusione;
- T.S. colpevole di concorso, quale privato intermediario, nel tentativo di concussione posto in essere, tra l'11 e il 12 settembre 2008, dall'ispettore del lavoro V. in danno di D.C.R., titolare di un'azienda agricola in agro di Barletta (capo B), e lo condannava, esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7, e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alle pene, condizionalmente sospese, di un anno di reclusione e dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni due, nonchè al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

2. La Corte di appello di Bari, investita dalle impugnazioni proposte dai predetti imputati, con sentenza del 4 ottobre 2011, depositata il successivo 22 novembre, in parziale riforma della decisione di primo grado, che confermava nel resto, riduceva la pena principale inflitta al C., al G. e al M., rideterminandola in un anno e otto mesi di reclusione, per il primo, in due anni di reclusione, per il secondo, in tre anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione, per il terzo; revocava la pena accessoria dell'interdizione legale inflitta al M.; sostituiva, per il G., la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea di anni cinque; accordava al G. il beneficio della sospensione condizionale; applicava al T. la pena accessoria, condizionalmente sospesa, dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni due.
Il Giudice distrettuale premetteva che, a seguito della denunzia sporta dall'imprenditore Ca.Nu., vittima di uno dei tentativi di concussione, era stata avviata, da parte della Guardia di Finanza di Barletta, una complessa attività investigativa, che aveva disvelato un consolidato sistema illecito, promosso e attuato da alcuni ispettori in servizio presso la Direzione provinciale del lavoro di Bari, i quali, nello svolgimento delle funzioni d'istituto, avevano reiterata mente violato i loro doveri, strumentalizzando l'ufficio per finalità privatistiche e per trarne indebiti profitti.
Rilevava la Corte territoriale che il materiale probatorio acquisito - integrato dalle testimonianze delle vittime degli episodi concussivi e di altre persone informate dei fatti, dalla documentazione sequestrata, dagli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali, dagli accertamenti espletati dai militari della Guardia di Finanza - dimostrava la sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti così come rispettivamente addebitati agli imputati, nonchè il ruolo da ciascuno di essi svolto: gli ispettori del lavoro si erano avvalsi, in alcune occasioni, del compiacente aiuto di consulenti del lavoro o di altri soggetti privati, che avevano svolto un'attività d'intermediazione tra il funzionario pubblico e l'imprenditore privato.
Evidenziava che i funzionari della Direzione provinciale del lavoro, grazie anche a tale intermediazione, avevano posto in essere una serie di reati contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica.
In particolare, i pubblici ufficiali, nell'eseguire ispezioni presso varie imprese della zona del nord-barese, rilevata la violazione della normativa in materia di "lavoro sommerso" e di tenuta delle prescritte scritture o di altra documentazione obbligatoria, avevano contestato ai titolari delle ditte visitate le riscontrate irregolarità, prospettato l'adozione di severi provvedimenti, comportanti la sospensione immediata dell'attività imprenditoriale e l'irrogazione di pesanti sanzioni pecuniarie; contestualmente avevano chiesto ovvero sollecitato o accettato, per evitare o attenuare tali conseguenze pregiudizievoli, la promessa o la dazione di somme di denaro o di altre utilità. Le condotte poste in essere si erano concretizzate, in alcuni casi, in iniziative concussive, che non sempre però avevano conseguito la finalità illecita programmata e, in altri, in proposte corruttive avanzate, per lo più, dai soggetti privati ovvero in reati strumentali di falso ideologico, di falso per soppressione o per occultamento di atti della pubblica amministrazione.
Sottolineava che gli episodi di concussione tentata o consumata addebitati ad alcuni degli imputati non potevano essere derubricati nel meno grave reato di corruzione, considerato che lo stato di soggezione psicologica determinato dai pubblici ufficiali, con abuso della qualità o dei poteri, negli imprenditori destinatari delle singole ispezioni aveva posto questi ultimi nella condizione, astratta o concreta, di non avere alternative alla richiesta di corresponsione della "tangente", pur di contenere i danni economici conseguenti alle accertate inadempienze, obiettivo - questo - che non poteva, di per sè, "legittimare una diversa lettura dei singoli episodi sì da sussumerli in altrettante ipotesi di corruzione".
Analizzava, quindi, i singoli reati ipotizzati e la posizione soggettiva di ciascun imputato, evidenziando i plurimi e convergenti dati probatori che legittimavano il formulato giudizio di colpevolezza.
Rimodulava, infine, per gli imputati C., G., M. e T., il trattamento sanzionatorio in termini ritenuti più adeguati al caso concreto e conformi alle previsioni di legge.

3. Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, gli imputati.
3.1. Il C. deduce: 1) violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 110, 476, 479 e 323 c.p., e connesso vizio di motivazione, sotto i profili della illogicità manifesta e del travisamento della prova (capo omega), per non essersi dimostrato il suo concorso nella falsificazione del verbale che riassumeva le dichiarazioni rese da Ch.Al. circa l'inizio della sua attività lavorativa alle dipendenze dell'autolavaggio di Fo. F., verbale sottoscritto dal solo ispettore B.G.;
per non essersi considerato che il verbale relativo alle dichiarazioni rese da altro lavoratore, Ch.To., non era stato alterato e recava l'indicazione di una data di inizio del rapporto lavorativo (2002) incompatibile con la tesi accusatoria della deliberata volontà di agevolare la ditta ispezionata; per avere fatto riferimento a dati acquisiti successivamente ai fatti di causa e mai confrontati con quelli sottoposti ai pubblici ufficiali in sede di ispezione "presso l'azienda agricola", affermazione questa assolutamente distonica rispetto alla vicenda di falsificazione di atti relativi all'ispezione dell'autolavaggio; per non essersi chiarito se il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale e di applicazione della sanzione di euro 2.500, sottoscritto peraltro in maniera illeggibile tanto da non consentire l'identificazione dei verbalizzanti, fosse stato realmente più favorevole per la ditta ispezionata rispetto alle previsioni di legge; 2) violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 110, 56 e 317 c.p., e connesso vizio di motivazione, sotto i profili della illogicità manifesta e del travisamento della prova (capo Z), per essersi allegata piena attendibilità alla testimonianza di B. S. e per non essersi considerato che mai costui, anche per il pregresso rapporto di amicizia che lo legava al C., era stato posto in uno stato di soggezione ed aveva anzi assunto liberamente l'iniziativa di tentare di corrompere il pubblico ufficiale.

3.2. F.A.F.L. deduce, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al formulato giudizio di responsabilità per concorso - da extraneus - nel reato di tentata concussione in danno di Mi.Mi. (capo W), essendosi omesso di dare adeguata risposta alle doglianze articolate nell'atto di appello, con il quale si era evidenziato che egli si era limitato a svolgere, quale consulente del lavoro, il ruolo di mediatore tra i pubblici funzionari ( V. e G.) e il proprio cliente, nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, senza concorrere nell'attività costrittiva o induttiva posta in essere dai primi, della quale egli stesso, in un certo senso, era stato vittima.

3.3. G.G., con un unico motivo, lamenta la violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 317, 318 e 322 c.p., per non essersi considerato che la normativa vigente all'epoca dei fatti in materia di lavoro "in nero" (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) suggeriva agli imprenditori, sottoposti a verifica da parte degli ispettori del lavoro, l'opportunità di farsi assistere da un consulente di loro fiducia, sì da dare avvio ad una sorta di "trattativa" paritaria con i pubblici funzionari, per contenere le pesanti sanzioni previste per le riscontrate infrazioni, con l'effetto che i fatti addebitatigli (capi A, F, W, Z) andavano tutti più correttamente inquadrati nelle meno gravi ipotesi di istigazione alla corruzione o di corruzione.

3.4. L.A. deduce, con un unico motivo,


 

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