REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio - Presidente -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.A, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti CALLEGARI Monica e BATTAGLIA Monica ) ed elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Cunfida n. 20;
- ricorrente -
contro
P.G., rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. Cini Mauro ed elett.te dom.to presso l'avv. CALLARI Claudia in Roma, Viale Paridi n. 112;
- controricorrente -
avverso il decreto emesso dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento n. 345/2012 V.G. e depositato il 29 gennaio 2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 2015 dal Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo;
udita per la ricorrente l'avv. BATTAGLIA Monica;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Bologna, accogliendo parzialmente il reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c. del sig. P.G., ha riformato il provvedimento con cui il Tribunale aveva respinto la domanda del medesimo di modifica delle condizioni della separazione personale da sua moglie, sig.ra C.A., previste nell'accordo dei coniugi omologato il 9 febbraio 2010.

La Corte ha, in particolare, accolto la domanda del marito di revoca dell'obbligo di versare Euro 350,00 alla moglie previsto dall'accordo quale "contributo alle spese necessarie per usufruire di idonea abitazione per la figlia e la signora C.", motivata dal richiedente con la riduzione della propria capacità reddituale e con la sopraggiunta stabile convivenza della sig.ra C. con un altro uomo. Pur rilevando che il reddito del marito non era affatto diminuito, la Corte, interpretato il contenuto dell'accordo a suo tempo stipulato dai coniugi, ha ritenuto che l'obbligo in questione presupponeva che la moglie sostenesse delle spese di alloggio - cui, appunto, il marito era tenuto a contribuire - non dimostrate nè allegate in giudizio dall'interessata.

La sig.ra C. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
Il sig. P. si è difeso con controricorso.

Motivazione

1. - Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia difetto assoluto di motivazione, è inammissibile, dato che le ragioni della decisione sono invece esposte in maniera ben comprensibile nel decreto impugnato.

2. - Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, (a) si censura l'interpretazione data dalla Corte d'appello alla formula dell'accordo di separazione sopra riportata e (b) si lamenta che i giudici, incorrendo anche in ultrapetizione, abbiano proceduto a tale interpretazione, anzichè limitarsi a disattendere la domanda di revisione delle condizioni economiche della separazione, una volta accertato il difetto del presupposto della domanda stessa ai sensi dell'art. 156 c.c., ossia il dedotto peggioramento delle condizioni economiche dell'attore.

2.1. - Il motivo è fondato sotto l'assorbente profilo sub (b).

Le condizioni economiche dell'accordo di separazione consensuale dei coniugi possono essere modificate, a seguito di procedimento ai sensi dell'art. 710 c.p.c., richiamato dall'ultimo comma dell'art. 711, soltanto "qualora sopravvengano giustificati motivi", applicandosi analogicamente l'art. 156 c.c., u.c. (Cass. 24321/2007, 3149/2001).

In mancanza di fatti sopravvenuti giustificativi di un nuovo assetto dei rapporti tra le parti, dunque, la domanda di revisione non può essere accolta.

Da tale principio la Corte di appello si è invece discostata, avendo revocato l'obbligo di contribuzione gravante sull'attore senza aver previamente accertato il sopravvenire di alcun fatto nuovo giustificativo della revisione ed avendo, anzi, espressamente escluso il verificarsi di uno di quelli indicati nella domanda (il peggioramento, cioè, delle condizioni economiche dell'attore medesimo).

La Corte è inoltre incorsa in extrapetizione, avendo nella sostanza provveduto su un oggetto - la sussistenza in concreto dei presupposti dell'obbligo di versamento del contributo alle spese di abitazione, che è cosa diversa dalla revoca del medesimo obbligo - estraneo al giudizio di revisione di cui all'art. 156 c.c., u.c. e art. 710 e art. 711 c.p.c., u.c.

3. - Il decreto impugnato va pertanto cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra indicato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2015


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.