REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - Presidente -
Dott. MANNA Felice - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 25300/2013 proposto da:
M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 16, presso lo studio dell'avvocato GARCEA FRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALFREDO ZUCCHI, ANDREA MARZOLA giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
EASY FORM SRL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 203/2012 del TRIBUNALE di FERRARA del 31/01/2012, depositata il 13/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;
udito l'Avvocato Garcea Franco difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Motivazione

Rilevato che il Consigliere designato, Dott. A. Scalisi, ha depositato ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., la seguente proposta di definizione del giudizio: "Preso atto che La società Easy Form srl., con atto di citazione regolarmente notificato proponeva appello avverso la sentenza n. 50156 del 2009 con la quale il Giudice di Pace di Ferrara rigettava la domanda della stessa volta ad ottenere la corresponsione dell'importo di Euro 2.250,00 in relazione al contratto sottoscritto dalle parti. Rilevava la società Easy Form di svolgere attività di insegnamento della lingua inglese presso il centro Wall Street Istitute di Ferrara, di avere stipulato con M.D. un contratto avente ad oggetto la frequentazione di un corso di inglese da parte dello stesso per la durata di sedici mesi al costo di Euro 2.620,00 di cui Euro 370,00 versati al momento della sottoscrizione del contratto.
Si costituiva M.D., eccependo di non aver fruito del corso di inglese a causa delle gravi condizioni di salute della propria figlia minore G. che si ammalò di leucemia acuta nel mese di settembre 2005. Il convenuto chiedeva quindi il rigetto della domanda dell'attrice.


Con l'appello la società Easy Form srl, lamentava l'erronea applicazione ed interpretazione degli artt. 1256 e 1463 c.c..
Si costituiva M. contestando il gravame e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Ferrara con sentenza n. 203 del 2012 accoglieva l'appello e condannava M. al pagamento della somma di Euro 1.750,00 oltre interessi legali e compensava le spese processuali.
Secondo il Tribunale di Ferrara, nel caso di specie il Giudice di Pace avrebbe erroneamente applicato la disciplina dell'impossibilità sopravvenuta, come causa di estinzione dell'obbligazione e di risoluzione del contratto, dato che nonostante la gravità dell'evento (la malattia grave della figlia sfociata poi nell'esito letale), il M. non fosse, comunque, nell'impossibilità di fruire della prestazione. A sua volta l'evento che ha colpito la figlia, sempre secondo il Tribunale, non avrebbe alcuna correlazione con il corso di lingue che doveva intraprendere il genitore e, comunque, non sussisterebbe il presupposto per l'applicazione dell'istituto della presupposizione.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da M. D. con ricorso affidato a due motivi. La società Easy Form, regolarmente intimata in questa fase, non ha svolto alcuna attività giudiziale.

Considerato che:
In via preliminare, il relatore, ritiene opportuno evidenziare che il ricorso, così come è stato detto dallo stesso ricorrente, è stato proposto tempestivamente, nonostante dopo 18 mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Va qui chiarito che la sentenza impugnata è stata depositata il 13 febbraio 2012 e, così come ha evidenziato lo stesso ricorrente, l'art. 6 della legge 122 del 2012 integrato dalla L. n. 213 del 2012, art. 13 quater, ha sospeso i termini processuali per tutti i soggetti residenti o aventi sede nel territorio del Comune di Ferrara (a seguito degli eventi sismici del 20-29 maggio 2012) dal 20 maggio fino al 30 giugno 2013. Pertanto, dovendo considerare che il 13 maggio 2012 erano già trascorsi i primi tre mesi utili per l'impugnazione e al 20 maggio 2012 erano maturati ulteriori 6 giorni:
Considerata la sospensione dei termini feriali, nonchè il mese di luglio 2013, gli ulteriori tre mesi utili per l'impugnazione sono venuti a scadere il sabato 9 novembre 2013 (luglio, 15 settembre - 15 ottobre, 15 ottobre - 15 novembre meno i sei giorni già maturati il 20 maggio 2012). Il ricorso risulta notificato il 5 novembre 2013 e, pertanto, tempestivamente.

1.- Con il primo motivo del ricorso M.D. lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1463 c.c., difetto di motivazione sulla ritenuta inammissibilità della risoluzione contrattuale.
Secondo il ricorrente il Tribunale di Ferrara non avrebbe tenuto conto che l'automatica estinzione dell'obbligazione e la risoluzione del contratto possa derivare anche dalla impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore. Nel caso specifico, era venuto oggettivamente meno l'interesse creditorio del M. (nella specie per la malattia della figlia minore e la sua successiva morte), all'apprendimento di una lingua straniera ed al superamento di un test obiettivo di apprendimento, e ciò non poteva che determinare l'estinzione del rapporto obbligatorio in ragione del sopravvenuto difetto del suo elemento funzionale che si risolveva in una sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto stesso assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa della relativa estinzione.
D'altra parte il venir meno dell'interesse creditorio (e della causa del contratto che ne costituisce al fonte) può essere legittimamente determinato anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, qualora essa si presenti come non imputabile al creditore, nonchè oggettivamente incidente sull'interesse che risulta anche implicitamente obiettivato nel contratto.

In conclusione, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto:
è corretta l'applicazione della norma di cui all'art. 1463 c.c., ed, in particolare, se il caso di specie rientra tra i casi di impossibilità sopravvenuta?

1.1.- Il motivo è infondato.
A parere del relatore, il Tribunale di Ferrara, non ha escluso che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si potesse avere, anche nel caso in cui, sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte per fatto non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione. Piuttosto, il Tribunale di Ferrara, pur confermando questo principio, che anche in questa sede va ribadito, ha, correttamente, escluso che, nel caso concreto, la malattia della figlia, sfociata, per altro, nell'evento letale, predicasse l'impossibilità del M. a fruire della prestazione.
Ovviamente, diversa sarebbe stata l'ipotesi, ma non è stata eccepita, in cui la malattia della figlia avesse determinato uno squilibrio fisio psichico del M. tale da impedire l'utilizzabilità della prestazione della società Easy Form. Come correttamente ha affermato il Tribunale di Ferrara nella specie, nonostante la gravità dell'evento che ha colpito il signor M., non può predicarsi l'impossibilità di fruire della prestazione, ma solo il sopravvenuto disinteresse, il disagio psicologico e la difficoltà verosimilmente di apprendimento conseguente ad un evento così sconvolgente come quello che ha colpito la figlia e che è sfociato poi nell'esito letale.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'istituto della presupposizione. Secondo il ricorrente, il Tribunale di Ferrara avrebbe errato nell'aver escluso che la malattia della figlia integrasse gli estremi di una presupposizione, determinando la stessa una incapacità del M., intesa come forma mentis, tranquillità emotiva e capacità di apprendimento. La presupposizione assolverebbe al compito di conservare l'equilibrio sinallagmatico del contratto, nel caso in cui siano intervenuti eventi imprevedibili che abbiano alterato il rapporto tra le reciproche prestazioni, così come stabilito dalle parti.

Il ricorrente conclude formulando il seguente quesito di diritto: la figura della presupposizione è da considerarsi quale specifico presupposto oggettivo, da tenersi distinto sia dai cosiddetti presupposti causali, sia dai risultati dovuti la cui mancanza legittima l'esercizio del recesso.

2.1.- Anche questo motivo è infondato.
Come ha correttamente chiarito il Tribunale di Ferrara, l'istituto della presupposizione non era correttamente invocato perché l'evento che ha colpito la figlia non aveva nessuna correlazione con il corso di lingue che doveva intraprendere il genitore e, comunque, il presupposto per l'applicazione dell'istituto della presupposizione è rappresentato dall'inerenza specifica dell'interesse, o condizione, sotteso al contratto, alla causa del contratto stipulato che nel caso di specie difettava.
Come è affermazione pacifica in dottrina e nella stessa giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19144 del 23/09/2004), la "presupposizione" è configurabile quando, da un lato, un'obiettiva situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) possa ritenersi che sia stata tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso - pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali - come presupposto condizionante la validità e l'efficacia del negozio e, dall'altro, il venir meno o il verificarsi della situazione stessa sia del tutto indipendente dall'attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all'oggetto di una specifica obbligazione dell'uno o dell'altro.
In definitiva, Si propone il rigetto del ricorso".

Tale relazione veniva comunicata ai difensori delle parti costituite.
Il Collegio, condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici.
In definitiva, il ricorso va rigettato: Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione dato che la società Easy Form regolarmente intimata, in questa fase non ha svolto attività giudiziale.
Il Collegio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2015


 

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