REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo - Presidente -
Dott. MATERA Lina - Consigliere -
Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere -
Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -
Dott. ABETE Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13790/2008 R.G. proposto da:
Avvocato P.U. elettivamente domiciliato in Roma, alla via Angelo Secchi, n. 9, presso lo studio dell'avvocato ZIMATORE VALERIO che, unitamente all'avvocato Alessandro Pellegrino, lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE di CROTONE, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso dall'avvocato SULLA PANTALEONE ed elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Cola di Rienzo, n. 92, presso lo studio dell'avvocato Sergio D'Alfonso;
- controricorrente -
Avverso la ordinanza del 26.2.2008 della corte d'appello di Catanzaro, Udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 20 marzo 2014 dal consigliere Dott. Luigi Abete;
Udito l'avvocato Valerio Zimatore per il ricorrente;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso L. n. 794 del 1942, ex art. 28, depositato il 4.4.2006 alla corte d'appello di Catanzaro l'avvocato P.U. esponeva che aveva, giusta procura ad litem, rappresentato ed assistito innanzi al tribunale di Crotone il Comune di Crotone nel giudizio civile contro l'"E.N.I." s.p.a. iscritto al n. 497/1998 R.G.; che il giudizio di primo grado si era concluso vittoriosamente per l'ente comunale; che avverso la statuizione di prime cure l'"E.N.I." s.p.a. aveva proposto gravame innanzi alla corte d'appello di Catanzaro; che con raccomandata A/R in data 31.12.2004 aveva rimesso al Comune di Crotone notula recante specificazione delle proprie spettanze, notula per nulla contestata; che, all'esito di numerosi e vani solleciti di pagamento, aveva trasmesso all'ente pubblico atto di rinuncia al mandato; che aveva altresì maturato diritti ed onorari per il giudizio d'appello, giudizio per il quale era stato formalmente incaricato.
Chiedeva che la corte distrettuale attendesse alla liquidazione delle sue competenze.
Si costituiva e resisteva il Comune di Crotone.
Con ordinanza del 26.2.2008 la corte d'appello di Catanzaro rigettava il ricorso e compensava le spese.
In particolare la corte distrettuale opinava per la nullità del mandato in quanto privo della forma prescritta; più esattamente, evidenziava che "il contratto con cui la pubblica amministrazione conferisce un incarico professionale, deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta e tale nullità... è assoluta e può essere rilevata d'ufficio" (così ordinanza, pag. 3); che "la documentazione prodotta... consente di accertare che la Giunta Comunale di Crotone, con atto n. 84 del 23.3.2004, ha effettivamente deliberato di resistere avverso l'appello proposto dall'E.N.I. s.p.a...., conferendo incarico all'avv. P., ma non offre alcun elemento per verificare se le parti abbiano, poi, tradotto tale deliberato, o il deliberato relativo all'incarico per il giudizio di primo grado, in una valida forma negoziale" (così ordinanza, pag. 4); che, al di là della formula utilizzata, l'atto n. 84/2004 della giunta comunale "rimane un atto ad efficacia interna all'ente pubblico, avente per destinatario il diverso organo dell'ente legittimato ad esprimere la volontà all'esterno, a carattere autorizzatorio, ma non costituisce una vera e propria proposta contrattuale cui il professionista avrebbe potuto, eventualmente, aderire con successivo atto a contenuto negoziale" (così ordinanza, pag. 4).

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'avvocato P. U., chiedendone, sulla scorta di un unico motivo, la cassazione; con vittoria di spese e competenze del giudizio di legittimità da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
Il Comune di Crotone ha depositato controricorso; conclude per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per il rigetto dell'avverso ricorso, con il favore delle spese del giudizio.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivazione

Il ricorrente premette che, "allorchè il provvedimento conclusivo del giudizio travalichi il limite applicativo che la L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30, assegnano alla procedura speciale..., avendo il Giudicante statuito in ordine alla stessa validità del mandato professionale conferito al ricorrente", il medesimo provvedimento, ovvero "l'ordinanza quivi impugnata, per il carattere decisorio che la connota, deve ritenersi, alla stregua di una qualsiasi altra sentenza emessa dalla Corte d'Appello, assoggettata all'ordinario ricorso per Cassazione" (così ricorso, pagg. 5 - 6).
Indi, con l'unico motivo, deduce violazione e falsa applicazione del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17.
All'uopo adduce che "l'incarico conferito dal Comune di Crotone all'Avv. P.U., non può in alcun modo ritenersi affetto da nullità, giustappunto poichè esistono gli atti amministrativi di conferimento, ma, vieppiù, poichè sono versate in atti le procure ad lites relative al primo e secondo grado di giudizio... sottoscritte dal Sindaco del Comune di Crotone e vi è piena prova, attraverso gli atti e le memorie depositate, della impegnativa attività processuale svolta dal difensore" (così ricorso, pagg. 10- 11); che "esiste dunque il contratto di patrocinio ed è stata certamente rispettata la forma scritta" (così ricorso, pag. 11).

Il ricorso è fondato e va accolto.
Va dato atto previamente della sua ammissibilità alla stregua della pronuncia a sezioni unite di questa Corte n. 4071 del 22.2.2010 (secondo cui nel procedimento camerale previsto dalla L. n. 794 del 1942, art. 30, l'ordinanza che decide il merito dell'opposizione e che, comunque, definisce il giudizio, è impugnabile solo con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 COst., comma 7).
In relazione al merito è sufficiente reiterare in questa sede l'insegnamento secondo cui, in tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della pubblica amministrazione, il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'autorità tutoria (cfr. Cass. 16.2.2012, n. 2266; cfr. anche Cass. 16.6.2006, n. 13963, secondo cui, in tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte; ne consegue che, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale, e che non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma; in particolare, nell'ipotesi in cui parte conferente sia l'organo rappresentativo di un ente pubblico (comune), il formale conferimento della procura alla lite e il concreto esercizio della rappresentanza processuale della parte configurano il perfezionamento in forma scritta del sottostante contratto di patrocinio).
Su tale scorta reputa questo giudice di legittimità che, in ottemperanza al disposto dell'art. 384 c.p.c., comma 1, il principio di diritto possa essere enunciato per relationem nei medesimi termini di cui alla menzionata pronuncia n. 2266 del 16.2.2012.
L'ordinanza del 26.2.2008 della corte d'appello di Catanzaro va conseguentemente cassata.
Si dispone il rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Catanzaro, che si uniformerà al testè enunciato principio di diritto e provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata, rinvia ad altra sezione della corte d'appello di Catanzaro anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2014


 

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