REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA
Il Giudice Istruttore Dott. Franco Davini in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2 comma c.p.c.) mobiliare
Fra:
G. nella persona dell'amministratore di sostegno Avv. ______ rappresentato e difeso dall'Avv. MORI MARCO, presso il cui studio sito in C.SO MAMELI 98/4 16035 RAPALLO è elettivamente domiciliato, come da mandato in atti – Attore -
contro
_____, con sede in ____, nella persone del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'A vv. ____, ed elettivamente domiciliato in _____ come da mandato a margine dell a comparsa di
costituzione di nuovo difensore -Convenuto-

Conclusione delle parti
Per l'attore:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali esposte in parte motiva
-accertare e dichiarare nullo e/o annullabile il contratto vitalizio stipulato in data 28/05/2008 e ciò per le norme meglio viste e ritenute e per l'effetto condannare la _____ in persona del legale rappresentante pro tempore a versare a favore del sig. G. la somma di Euro 737.000,00 ovvero la diversa somma che dovesse emergere in corso di causa oltre ai danni non patrimoniali ex art. 2069 c. c. da quantificarsi anche all'esito della relativa istruttoria o comunque in via equitativa dall'Ill.mo Giudicante; in ogni caso con condanna dell'avversario a risarcire, anche in via equitativa, i danni patiti dall'attore ex art. 96 c.p.c. in quanto è palese la malafede o la colpa grave della ____ in persona del legale rappresentante nella stipulazione di un contratto con effetto della consumazione di un reato o quantomeno con la conoscenza o conoscibilità dell'incapacità del Sig. G. alla conclusione del contratto
-in ogni caso con vittoria di diritti e onorari di causa”.

Per la convenuta:
"Piaccia Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis
- In via preliminare e/o pregiudiziale ingiungere a G., con ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art.186 ter c.p.c., il pagamento in favore della ______ della somma di Euro 47.800,00 oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo e oltre alle spese legali della fase monitoria;
-nel merito respingere tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre 12,5% per spese generali, IVA, CPA e successive occorende".

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. ritualmente notificato il 13 gennaio 2012 l'_____, in qualità di amministratore di sostegno di G., esponeva che questo, perduta la moglie, soffriva di disturbi psichici e che per un breve periodo nel marzo 2008 era stato ricoverato in ospedale per stato delirante acuto e successivamente dimesso con diagnosi di tipo schizoaffettivo cronico.
Dimesso dall'ospedale, G., benchè avesse solo 58 anni, contattava la ____, che gestiva la residenza protetta per anziani ____.
Dopo un primo contatto G. si ricoverava nella residenza protetta il 7 aprile 2008 ed in data 28 maggio 2008 stipulava con la _____ un atto notarile di vitalizio in cui cedeva tutti i suoi beni mobili e immobili, inclusa la somma di euro 23.000,00 ed il 46% della sua pensione alla _____.
Gli immobili oggetto del contratto di vitalizio erano poi stati ceduti dalla ____ per i seguenti corrispettivi: Euro 132.500,00; Euro 470.000,00 e Euro 120.000,00.
Non contenta del notevole incasso ottenuto con le vendite immobiliari la _____, lamentando il mancato versamento delle somme liquide previste nel contratto di vitalizio, pignorava in data 18 agosto 2011 fino all'importo di 700,00 Euro mensili la pensione spettante al G.
A questo punto, l'Avv. ____ proponeva opposizione all'esecuzione ottenendo la sospensione dell'esecuzione da parte del Giudice dell'esecuzione che nel suo provvedimento di sospensione dava tre mesi di tempo per iniziare la causa di merito.
Fatte queste premesse l'Avv. ____ iniziava la causa di merito dell'opposizione in cui domandava che il Tribunale accertasse la nullità o annullasse il contratto vitalizio del 28 maggio 2008 e restituisse al signor G. gli immobili od il valore degli stessi.
Nell'atto di citazione nulla era chiesto in relazione all'esecuzione stessa.

La ______, ritualmente costituitasi esponeva che in data 4 aprile 2008 il G aveva contattato la ____, esponendo di essere in una situazione di disagio essendo rimasto solo in casa ed isolato rispetto a parenti ed amici.
Un inviato della ____ si recava nella casa trovando la stessa ed il G. in uno stato di trascuratezza; il ___ inoltre soffriva di una fastidiosa fistola anale.
Il 7 aprile 2008 il G si trasferiva presso la residenza protetta, ove veniva visitato, senza riscontrare alcuna anomalia psichica di rilievo, e curato.
Il G era ospitato in una camera a due letti, nel caso avesse voluto ospitare qualche ospite, dotato di aria condizionata, TV satellitare ed aveva diritto ad un posto auto.
Dopo alcune settimane il G, che non aveva ancora versato nulla per l'assistenza ricevuta, esprimeva la volontà di fermarsi per la vita presso la residenza protetta.
Poiché con la sua pensione di Euro 1200,00 il G non poteva pagare la retta mensile di Euro 200,00 in data 28 maggio 2008 era stipulato un contratto di vitalizio presso un notaio di comune fiducia e previa visione del contratto da parte del legale del G.
Agli inizi del 2009 la ___ contestava al G. il mancato versamento dell'importo di 23.000,00 e della quota pensione.
In risposta giungeva una missiva del legale del G. che proponeva una transazione in cui la ____ rinunciasse ad ulteriori richieste ed in cui ___, legale rappresentante della ____ desse garanzie personali per l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla _____ nei confronti del G.
Di fronte al rifiuto della ____ di modificare le condizioni contrattuali il G. iniziava una serie di iniziateve, che andavano dalla denuncia in sede penale al danneggiamento di arredi della residenza protetta fino all'odierna causa, per indurre la ____ ad accettare lo scioglimento del rapporto contrattuale.
Poiché il G. al momento della stipula del contratto di vitalizio era in grado di intendere e di volere ed il contratto di vitalizio non era sproporzionato nelle reciproche prestazioni la convenuta chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Nel corso dell'istruttoria erano sentiti i testimoni indicati dalle parti sui capitoli di prova ammessi, era svolto l'interrogatorio formale delle parti e si procedeva ad una consulenza tecnica medico legale sulla capacità di intendere e di volere di G.
Le parti precisavano le loro conclusioni all'udienza del 24 settembre 2014 e la causa era decisa decorsi i termini di Legge per il deposito della comparsa conclusionale.

Motivazione

Parte attrice fonda la propria opposizione sulla domanda di annullamento per incapacità naturale del contratto di vitalizio stipulato in data 28 maggio 2013.
Occorre in primo luogo domandarsi se tale domanda di annullamento sia ammissibile in questa sede o contrasti con il tradizionale principio che nel giudizio di opposizione il giudice dello stesso non può sindacare il titolo, ad esempio ritenendo la nullità della sentenza, nè possono essere fatte valere ragioni che potevano essere fatte valere al momento della formazione del titolo.
Si osserva in proposito che l'orientamento giudiziale sopra citato è generalmente riferito a titoli di natura giudiziale e non può essere invece applicato in caso di atto notarile, la cui validità ben può essere contestata in sede di opposizione all'esecuzione.
Non avrebbe senso infatti costringere l'odierno opponente ad iniziare una causa autonoma di annullamento parallela alla causa di opposizione, inoltre per sua natura l'azione di annullamento di un atto può essere fatta solo dopo la formazione dell'atto stesso.
La domanda di annullamento del contratto di vitalizio è pertanto ammissibile in sede di opposizione all'esecuzione.

Il secondo comma dell'art. 1425 c.c. per l'annullamento del contratto compiuto da persona incapace di intendere e di volere per incapacità naturale richiama l'art. 428, 2' comma c.c. che richiede due presupposti:
- lo stato di incapacità naturale, anche transitoria, di intendere e di volere di uno dei contraenti;
- che per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace di intendere e di volere o per la qualità del contratto o altrimenti risilta la malafede dell'altro contraente.
Dall'istruttoria svolta emerge quanto segue.
G. non completò gli studi dell'obbligo avendo abbandonato gli studi dopo la bocciatura in prima media.
Assunto dal Comune di ___ come ____ e usciere è andato in pensione il 31 dicembre 2007.
Sposatosi nel 1981 è rimasto vedovo nel 2006.
Agli inizi del 2008 il G. si trovava pertanto fuori dal mondo del lavoro in quanto in pensione, vedovo, in pessimi rapporti con i vicini ed i parenti (che il G., come ha riferito nel suo interrogatorio formale, “si sente male solo a vederli”).
In queste condizioni, come hanno riferito i testi, l'attore cominciò a trascurarsi, a lavarsi poco ed a non radersi.
Una tendenza comportamentale del G. che emerge dall'istruttoria è quella di cercare di utilizzare gli altri a proprio vantaggio chiedendo loro favori senza ricambiare.
Ciò appare:
- dalle dichiarazioni del teste ____, un vicino di casa, a cui G. cominciò a telefonare sempre più spesso ottenendo che lo stesso andasse ripetutamente a compragli da mangiare portandogli il cibo a casa;
- dalle dichiarazioni dello stesso G. che ha affermato che, messo in allarme da un negoziante che gli aveva fatto notare che la stipula del vitalizio poteva essere pericolosa in quanto se la ____ chiudeva lui aveva perso tutto, si rivolse all'avv. _____ da cui ottenne un parere (che fu che o se ne andava dalla residenza protetta o faceva il contratto) e che non pagò per l'attività professionale svolta;
- dalla testimonianza di ______, a cui chiedeva piccoli favori come dargli una brioche in più del dovuto o andargli a comprare una bottiglia di liquore;
- sempre dalla testimonianza di _____ emerge che il G. "mi ripeteva sempre che quello che diceva glielo suggeriva l'Avvocato per poter vincere la causa. G. diceva che voleva i soldi indietro perchè aveva cambiato idea e voleva tutto indietro. Lui mi disse che avrebbe finto di essere fuori di testa per poter vincere la causa";
- dalla consulenza tecnica di ufficio da cui risulta che il G. ha cercato in modo grossolano di ingannare il collegio peritale (pagina 22 "Anche alcuni goffi tentativi di utilizzare l'indagine peritale per le finalità che il p. stesso si prefigge sono facilmente individuabili e così ipocritici da non rappresentare alcun ostacolo") tanto che il test fattogli fare è risultato inattendibile (si veda pag. 20 “manifestando tuttavia fin dall'inizio una notevole ansia ed una innaturale cautela nel fornire le risposte ai vari item previsti dal protocollo. Ne è derivata una durata del test particolarmente prolungata (circa tre ore). La valutazione del test alle scale preliminari ha dimostrato la totale imprevedibilità della prova") .
E' proprio in questo modus operandi (che non integra tuttavia gli estremi di un tratto psicopatologico come evidenziato al punto 3 di pagina 23 della CTU) che deve essere inquadrata la condotta del G. di rivolgersi alla ______ e di rimanere nella sua struttura per quasi due mesi (dal 7 aprile al 28 maggio 2008) senza pagare nulla.
Nei primi giorni del marzo 2008 al disagio psicologico dovuto all'isolamento si aggiunse per il G. una fistola anale che incise ancora più profondamente sulle insufficienti capacità dell'attore di gestirsi da solo.
Presentatosi il 2 marzo 2008 al Pronto Soccorso dell'Ospedale di ______ in stato confusionale con grave agitazione psicomotoria fu ricoverato presso lo SPDC (Ospedale _____) ove fu riscontrato uno stato di ansia psicotica collegato a delirio di rovina.
Dimesso G. contattò ai primi di aprile 2008 la _____ che, viste le condizioni di disagio in cui il G. viveva lo ospitò a partire dal 7 aprile nella residenza protetta per anziani ____ sita in ____.
Nella struttura il G. fu curato della fistola anale, ripulito, assistito ed ospitato senza inizialmente pagare nulla.
G. formulò una serie di richieste, fra cui avere una camera con due letti per ospitare eventuali amiche, che furono accolte.
Ad un certo punto la _____, che ovviamente non poteva ospitare gratis il G. e che mirava ad acquisire un cliente, avanzò la richiesta della stipula del contratto di vitalizio.
G. inizialmente firmò una scrittura privata prevedente il vitalizio, poi parlò con un suo amico che gli disse “guarda che oltre ad averti chiesto troppo, se la ____ chiude, tu sei in mezzo ad una strada”.
G. si rivolse allora all'Avv. ___, senza poi pagarlo, che gli disse che o stipulava il contratto o se ne doveva andare.
Messo alle strette dalla ____, in data 28 maggio 2008 il G. sottoscrisse il contratto di vitalizio.

Circa l'accertamento della capacità di intendere e di volere il collegio peritale, al cui lavoro si rinvia per i dettagli, è giunto alle seguenti conclusioni.
Nel G. le capacità intelletive di base, ed in particolare quelle di pensiero logico-astratto, appaiono collocarsi in una fascia medio-inferiore, senza tuttavia raggiungere un livello deficitario patologico.
Tuttavia a questo livello intellettivo posto ai limiti inferiori della norma si aggiunge un disturbo schizotipico della personalità (con combinazione di sintomi della schizofrenia e di componenti dei disturbi affettivi o dell'umore) comportante deficit sociali e personali, disagio ed incapacità per le relazioni strette, distorsioni ed eccentricità nelle reazioni e nel comportamento. Tenendo conto dello stato di abbandono e della convalescenza dopo la guarigione dalla fistola anale si può concordare con la conclusione del collegio peritale che il G. al momento della stipula del contratto fosse incapace di intendere e di volere.
G. cerca di sfruttare il più possibile l'ospitalità della ____, espone le sue richieste, si rivolge anche ad un legale per un parere ma fallito il tentativo di stare gratis nella residenza protetta è incapace di valutare i rischi e la convenienza dell'offerta ricevuta e di capirne le conseguenze.

Occorre a questo punto valutare se sussista la malafede della _____.
Dall'istruttoria svolta non emergono elementi per dire, almeno in questo caso, che vi fu una circonvenzione di incapace.
Fu il G. a rivolgersi alla ____, fu il G. a tentare di rimanere il più a lungo possibile nella residenza protetto indicando i suoi desideri, fu il G. a rivolgersi ad un avvocato per avere un consiglio.
______ si limitò ad assistere il G., soddisfarne i suoi desideri ed avanzare la sua offerta in stile "prendere o lasciare".

Esclusa la circonvenzione d'incapace occorre valutare se dagli elementi a disposizione della ______, questa potesse.
Da una parte il G. secondo la _____ celò il proprio passato medico e la diagnosi di "tipo schizoaffettivo cronico"; dall'altra parte la ______ prendendo atto delle condizioni di degrado e di incapacità di badare a se stesso del G. aveva una serie di elementi oggettivi per fare una valutazione.
Da una parte secondo la consulenza tecnica d'ufficio l'incapacità di intendere e di volere non era facilmente percepibile da parte di una persona non specializzata in materia di psicopatologia, viste anche le capacità del G. di nascondere le sue patologie; dall'altra parte il G. venne sottoposto a visite mediche nel corso del suo ricovero nella residenza protetta e comunque il titolare della società ed il personale, avendo molta esperienza con persone anziane o incapaci aveva una maggiore capacità di percepire i problemi mentali del G.
Nell'incertezza risulta decisivo un esame delle prestazioni previste nel contratto di vitalizio per vedere se dalla sproporzione delle prestazioni emerga la malafede della ____.
A tal fine bisogna precisare:
- che il contratto di vitalizio è un contratto lecito;
- che se le società possono fallire le persone possono morire o finire in miseria e pertanto nel contratto di vitalizio esiste comunque il rischio di un futuro inadempimento,
- che tenendo conto dell'incapacità del G. di gestirsi poteva essere razionale alienare anche l'intero patrimonio immobiliare alla luce dei costi del suo mantenimento e dell'incapacità del G. di curarne la manutenzione e la fruttuosità.
Trattandosi di un contratto aleatorio la valutazione della sproporzione deve richiedere la sussistenza di un pregiudizio qualsiasi sia l'esito dell'alea.
E' la stessa _____ ad affermare che il valore mensile della prestazione data al G. come ospitalità, vitto e assistenza era sui 2500,00 Euro al mese.
Pur tenendo conto dell'estrema variabilità dei prezzi nel settore dell'assistenza ai disabili si può ritenere tale indicazione ragionevole.
Si dovrebbe tenere conto che i costi possono possono salire, dall'altra parte un vincolo a vita dovrebbe garantire uno sconto sulla tariffa di 2500,00 e possiamo considerare che i due fattori si equivalgano.
Un corrispettivo di Euro 200,00 al mese fanno Euro 30.000,00 all'anno (250 x 12 = 30.000).
Facendo alcune ipotesi di durata della vita del G. abbiamo:
- vita fino a 74 anni: 30.000 x 16 anni dalla stipula del contratto= 480.000 euro
- vita fino a 84 anni: 30.000 x 26 anni dalla stipula del contratto= 780.000 euro
Queste sono pertanto le prestazioni che possiamo ipotizzare che saranno erogate al G.
Il G. da parte sua ha ceduto in primo luogo i suoi immobili che sono poi stati rivenduti al prezzo di Euro 722.500,00.
Si dovrebbe tenere conto da una parte che con la cessione dell'immobile in anticipo il pagamento anticipato andrebbe capitalizzato e che come dimostra l'accertamento intervenuto il prezzo delle compravendite potrebbe essere superiore; dall'altra parte che la ____ ha certamento sostenuto delle spese sugli immobili almeno come spese notarili e imposte.
Possiamo ipotizzare che le due voci grosso modo si equivalgono.
Oltre agli immobili G. doveva versare 23.000,0 Euro a fondo perduto ed il 46% della sua pensione di euro 1180,00 ossia euro 542,80 al mese, pari ad €. 6513,60 all'anno.
Pensione 700 x 12 = 8400 x 16 = 78.163,20
Pensione 700 x 12 = 8400 x 26 = 169.353,60
Nell'ipotesi che il G. viva fino a 74 anni pertanto contro un valore della prestazione erogata di Euro 480.000, il G. dava una controprestazione di Euro 823.663,20 (Euro 23.000+ 722.500,00 +78.163,20 = 823.663,20) con una differenza sfavorevole al G. di euro 343.663,20.
Nell'ipotesi che il G. viva fino a 84 anni contro un valore della prestazione erogata di Euro 780.000,00 il G. dovrebbe dare una controprestazione di 914.853,60 (Euro 23.000+ 722.500,00 + 169.353,60) con una differenza sfavorevole al G. di Euro 143.853,60.
Si noti che non si calcola in questa comparazione il fatto che in base al contratto di vitalizio se le condizioni di salute di G. fossero peggiorate rendendolo non autosufficiente la ______ si sarebbe incamerata l'intera pensione del G.
A presclndere dall'alea del contratto pertanto vi è sempre una pesante sproporzioni fra le reciproche prestazioni a danno del G., nel primo caso un 71% in più e nel secondo caso un 17,28% in più.
Ciò prova la malafede della ______.

Il contratto di vitalizio del 28 maggio 2008 deve pertanto essere annullato e l'opposizione accolta.

Circa la domanda restitutoria, data l'impossibilità di restituire gli immobili, la ____ deve restituire il ricavato dalla loro vendita pari ad Euro 722.500,00.
Da tale somma deve essere detratto il compenso vitto e alloggio a favore di G. pari ad Euro 2500,00 dall'aprile 2008 ad oggi, ossia per 69 mesi, pari ad Euro 172.500,00.
Circa le spese sostenute dalla ______ in relazione agli immobili si osserva che la loro eventuale imputazione deve essere fatta alla luce dell'art. 1550 c.c. per cui spettano al possessore anche in mala fede il rimborso delle spese straordinarie e delle addizioni nella misura della minor somma fra la spese sostenute e l'incremento di valore realizzato.
Non devono pertanto essere ammesse in detrazione le spese di sgombero e pulizia non rientrando nella straordinaria amministrazione (fatture di cui alle produzioni 20, 21, 22, 23, 80, 81, 82 di parte convenuta).
Devono inoltre essere escluse le fatture fatte dai Pagnan stessi alla ____e la consulenza per la vendita immobiliare (fattura n. 26).
L'importo da restituire ammonta pertanto ad Euro 550.000,00 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
Le spese legali del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Non sussistono i presupposti per una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. rientrando la difesa della _____ nella legittima dialettica processuale.

PQM

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza
Annulla il contratto di vitalizio stipulato in data 28 maggio 2008 fra G e la _____.
Accoglie per l'effetto l'opposizione all'esecuzione e dichiara la stessa improcedibile essendo venuto meno il titolo esecutivo.
Condanna la ____ a restituire a G. la somma di Euro 550.000,00 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo nonché a rifondere allo stesso le spese processuali liquidate in Euro 20.000,00 oltre c.p.a. ed iva.
Genova lì 8 gennaio 2014
Il Giudice istruttore in funzione di giudice unico
Dott. Franco Davini
Pubblicata il 25.01.2014


 

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