REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 26.11.2015, a seguito di discussione e udite le conclusioni delle parti, uscito dalla Camera di Consiglio ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3285/15 R.G. Sezione lavoro, avente ad oggetto: "opposizione a fermo amministrativo" e vertente
TRA
_______
OPPONENTE
E
Equitalia Sud spa, in persona del legale rapp.te p t., - contumace;
lnps, in persona del legale rapp.te p.t. -
I OPPOSTI

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 16.07.15, l'istante come in epigrafe chiedeva l'annullamento del fermo amministrativo n. 1008020150002032600, nonché la declaratoria di non debenza delle somme portate da otto cartelle di pagamento, singolarmente indicate, per intervenuta prescrizione dei titoli riportati. Eccepiva, inoltre, la mancata notifica delle cartelle citate.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio unicamente l'lnps, concludendo come in atti.

Motivazione

La domanda è fondata e va accolta, se pure per quanto di ragione.
Nel caso oggetto della presente controversia, la materia del contendere si accentra fondamentalmente sulla eccezione di estinzione dei crediti esattoriali di natura contributiva per intervenuta prescrizione riportati nell'atto esattoriale della comunicazione di iscrizione preventiva di ipoteca.
In diritto, va rilevato che, a parere del decidente, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati).

Sul punto, anche se non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la giurisprudenza secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare I'efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007). Più di recente, le Sez. U, con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicatl", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.

Va chiarito, inoltre, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla legge 335/95. Ed infatti l'art.3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fi sato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partir dall'1/1/96 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti al 17/8/95 (data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co.19 della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della "retroattività" della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della "abrogazione" della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

Ricapitolando, in materia di termini di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il disposto del comma 9 dell'art. 3 della L. 335/95 si interpreta nel senso che, per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995), la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996. Riguardo ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'istituto previdenziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (Cass. Sez. L,v. 8014/06).

Vale a dire, quindi, che solo se precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, si applica il vecchio termine di prescrizione di dieci anni.

Nel caso di specie, oltre alla mancata prova in giudizio della notifica delle cartelle in esame, i crediti ivi sottesi si sono comunque parzialmente estinti per prescrizione, in quanto afferenti a periodi anche antecedenti al 2009 ovvero quinquennio a decorrere dalla data di notifica dell'unico atto interruttivo esistente agli atti vale a dire la comunicazione di fermo amministrativo del 23.06.2015. Per quanto riguarda gli altri crediti contributivi, pur non essendoci prova della notifica delle cartelle esattoriali (la cui incidenza ricade unicamente sulla legittimità del preavviso di fermo), non può essere dichiarala la prescrizione in quanto ancora azionabili dall'istituto.
Ne consegue l'annullamento della comunicazione di fermo, limitatamente a tutti i crediti contributivi ivi riportati, (unitamente ai relativi accessori e sanzioni), nonché la declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione dei soli contributi ancora dovuti e anteriori all'anno 2010.
Spese liquidate come in dispositivo secondo soccombenza, da distrarsi al procuratore per dichiarato anticipo.

PQM

1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto:
a) dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti esattoriali anteriori al 2010 portati dalle cartelle impugnate;
b) annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo sul veicolo tg. EX699AM limitatamente ai crediti portati dalle cartelle impugnate;
2) condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi 1.500,00 per compensi professionali oltre accessori, da distrarsi.
Nocera Inferiore, 26/11/2015.
Il Giudice del lavoro
Dott. Angelo De Angelis


 

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