REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto,
all’udienza del 15.1.2016, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5980/2011 R.G.L., avente ad oggetto opposizione a ruolo ex art. 24 D.lgs. 46/1999,
PROMOSSA DA
MARZANO Giuseppe, con l’Avv. Orazio Esposito;
- opponente-
CONTRO
I.N.P.S., (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), in persona del suo presidente pro tempore, anche quale mandatario della SCCI S.p.A. – Società per la Cartolarizzazione dei crediti INPS, l’Avv. L. Gaezza;
- opposti -
E CONTRO
SERIT SICILIA S.p.A., Agente della riscossione per la provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- opposta contumace -
****
Si dà atto che il sottoscritto magistrato è stato immesso nell’Ufficio di Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania in data 17 febbraio 2014.

Motivazione

1. Premessa.
Con l’odierno ricorso, depositato il 7.6.2011, parte attrice ha promosso opposizione al ruolo ex art. 24 d.lgs. 46/1999 avverso la cartella esattoriale n. 293 2011 00262651 19, avente ad oggetto contributi previdenziali IVS inerenti alla gestione commercianti e somme aggiuntive relativi all’anno 2010, rata n. 3.
Deduce l’infondatezza dei crediti pretesi dall’Inps, stante l’insussistenza dei presupposti per l’assoggettamento alla pretesa contributiva e il mancato esercizio di attività commerciale.
In particolare, espone di avere cessato la propria attività di commerciante il 4.11.2008, prima del periodo a cui si riferiscono i contributi pretesi dall’Inps, avendo donato alla sig.ra Peci Francesca la proprietà dell’impresa individuale denominata “Marzano Giuseppe”.
Si sono costituiti l’INPS e la SCCI S.p.A., chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Non si è costituita, nonostante ritualmente evocata in giudizio, la Serit Sicilia S.p.A., e va pertanto dichiarata la sua contumacia.
All’odierna udienza le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e, all’esito, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell’art. 429 co. 1 c.p.c., come modificato ex art. 53 co. 2 D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008, dandosi lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Tempestività.
Innanzitutto, è necessario verificare la tempestività dell’opposizione.
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l’art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l’art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha recentemente statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l’indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
Nella fattispecie in esame, la data di notifica allegata da parte ricorrente (10.5.2011) non è specificamente contestata dai resistenti costituiti, sebbene dall’estratto telematico della cartella opposta prodotto dall’Ente previdenziale (comunque non idoneo ex se a provare il perfezionamento della notifica nella data ivi indicata) risulti la diversa data di notifica del 19.5.2011.
In ogni caso, stante la contumacia della Serit Sicilia S.p.A., non è stata prodotta in atti alcuna documentazione attestante una diversa data di notifica della cartella di pagamento opposta.
Da quanto detto consegue che, sia tenendo conto della data di notifica allegata da parte ricorrente sia di quella risultante dall’estratto informatico prodotto dall’Inps, l’opposizione al ruolo (sub specie di non debenza dei contributi richiesti) deve ritenersi tempestiva e si devono esaminare nel merito le contestazioni mosse dall’opponente, quanto all’esistenza stessa dei crediti iscritti a ruolo in questione.
3. Merito.
Ciò posto, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo alla non debenza degli importi richiesti, nei termini in cui è stato proposto da parte ricorrente.
Come detto, parte ricorrente ha allegato di avere cessato la propria attività di commerciante il 4.11.2008.
A tal fine, il ricorrente ha prodotto l’atto notarile di donazione, rep. n. 8482 – racc. n. 5655, da cui emerge che in data 4.11.2008 Marzano Giuseppe ha donato a Peci Francesca “la piena proprietà dell’impresa individuale denominata “MARZANO GIUSEPPE” sita in Paternò (CT), via Petrarca n. 2, avente ad oggetto l’attività di commercio al dettaglio di giochi, giocattoli e videogiochi….” con l’ulteriore precisazione che “….La proprietà ed il possesso di quanto donato si trasferiscono da oggi alla parte donataria, la quale subentra alla parte donante nell’esercizio suddetto con decorrenza da oggi…. ” (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente).
Sulla base dei superiori elementi, reputa questo giudicante che il ricorrente abbia documentato la cessazione dell’attività sottesa alla propria iscrizione alla gestione commercianti già dal 4.11.2008, epoca della donazione dell’impresa individuale denominata “Marzano Giuseppe” a Peci Francesca.

Al riguardo, a prescindere da quanto allegato da parte ricorrente in merito alla precedente comunicazione del 23.2.2010 (cfr. doc. n. 3 di parte ricorrente), va condiviso quanto precisato dalla Corte di Cassazione, Sez. L, nella sentenza n. 8651 del 12.04.2010, secondo cui “In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria”.
Peraltro, come evidenziato da parte ricorrente nelle note conclusive depositate il 28.12.2015, dalla stessa visura camerale prodotta dall’Ente previdenziale emerge l’avvenuta iscrizione del trasferimento di azienda del 4.11.2008 già in data 12.11.2008 (v. doc. n. 3 di parte resistente).

D’altra parte, a fronte di tali contestazioni e della documentazione prodotta in atti dal ricorrente (attestante l’avvenuta donazione della propria impresa individuale in data 4.11.2008), l’Istituto resistente non ha fornito alcun elemento di prova di segno contrario e non ha altrimenti dimostrato la sussistenza dei presupposti di legge per l’iscrizione dell’odierno opponente nella gestione commercianti in relazione all’anno 2010 (a cui si riferiscono i contributi pretesi con la cartella opposta).Più specificamente, va evidenziata la genericità delle allegazioni e degli elementi dedotti dall’Istituto a sostegno della fondatezza del preteso credito contributivo, che di per sé non consentono di ritenere allegati e/o provati (o provabili) i titoli della pretesa azionata attraverso la notifica della cartella esattoriale opposta.

Sul punto, occorre evidenziare che, nei giudizi di opposizione al ruolo ex art. 24 D. lgs. 46/1999, il ruolo di attore in senso sostanziale spetta all’Istituto Previdenziale, ancorché formalmente convenuto da parte ricorrente, analogamente a quanto si verifica nelle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Stante il ruolo di attore sostanziale rivestito dall’INPS in sede di opposizione a ruolo, grava sull’Istituto il rischio processuale (c.d. onere della prova) della mancata prova degli elementi costitutivi del diritto preteso.
Alla stregua di quanto esposto, considerato che parte ricorrente ha provato l’avvenuta cessazione dell’attività commerciale per effetto della donazione della propria impresa individuale in data 4.11.2008 e tenuto conto della genericità delle allegazioni e degli elementi dedotti dall’Istituto a sostegno della fondatezza del preteso credito contributivo e del mancato assolvimento dell’onere, sullo stesso gravante, di provare i presupposti per l’iscrizione dell’opponente nella gestione commercianti per il periodo in esame, assorbito ogni ulteriore profilo, vanno dichiarati non dovuti i contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portati dalla cartella di pagamento de qua e illegittima la loro iscrizione a ruolo.
Va, in conseguenza, annullata la cartella esattoriale impugnata.

4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell’INPS e della S.C.C.I. S.p.A., enti titolari della pretesa creditoria, e distratte in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Nessuna statuizione sulle spese va emessa nei confronti del concessionario della riscossione, stante la sua estraneità al superiore motivo di opposizione accolto e la sua contumacia.

PQM

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive oggetto della cartella di pagamento impugnata, che per l’effetto annulla;
condanna l’INPS e la S.C.C.I. S.p.A., in solido, al pagamento, in favore del ricorrente-opponente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 450,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
nulla sulle spese nei confronti del concessionario della riscossione.
Catania, 15 gennaio 2016
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto


 

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