REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429 c.p.c.
nella causa civile iscritta al N. 2160/2010 R.G., avente ad oggetto: opposizione al ruolo
PROMOSSA DA
M. G., rappresentato/a e difeso/a dall’Avv.to ESPOSITO ORAZIO STEFANO, elettivamente domiciliato/a presso VIA CARMELO PATANE’ ROMEO 28 CATANIA.
RICORRENTE
CONTRO
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , rappresentato/a dall’Avv.to VAGLIASINDI RICCARDO, elettivamente domiciliato/a presso C/O AVVOCATURA INPS VIA TEOCRITO 26 CATANIA.
S.C.C.I. SPA- SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS , rappresentato/a dall’Avv.to VAGLIASINDI RICCARDO, elettivamente domiciliato/a presso C/O AVVOCATURA INPS VIA TEOCRITO 26 CATANIA.
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (GIA’ SE.RI.T. SICILIA S.P.A.) , rappresentato/a dall’Avv.to , elettivamente domiciliato/a presso .
RESISTENTE/I
All’udienza di discussione, le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, all’esito della Camera di Consiglio, viene decisa con la pronuncia del presente provvedimento ex art. 429 c.p.c.

Motivazione

1. Premessa
Parte attrice ha promosso opposizione avverso gli atti indicati in ricorso (a cui si rinvia per relationem), con i quali le è stato richiesto il pagamento di somme per asserito omesso versamento di contributi previdenziali inerenti alla gestione commercianti (emissione 2008-1, rata n. 4, ruolo n. 1577/2009). Deduce, tra l’altro, l’insussistenza dei presupposti del credito contributivo, avendo svolto solo in modo saltuario l’attività di Bed and breakfast, come si desumerebbe dall’esonero dall’onere di essere titolare di partita I.V.A., che è appunto riconosciuto a chi svolga la predetta attività in modo saltuario ed occasionale. Si sono costituiti l’INPS e la SCCI i quali hanno chiesto il rigetto del ricorso. Non si è costituito il concessionario, nonostante ritualmente evocato in giudizio, del quale va dichiarata la contumacia. Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati e trascritti.

2. Competenza territoriale
Alla luce degli atti di causa, sussiste la competenza territoriale di questo Ufficio ai sensi dell’art. 444, I co., c.p.c., atteso che i crediti opposti riguardano contributi relativi alla gestione commercianti (e quindi sono relativi alla categoria dei lavoratori autonomi) e che parte ricorrente risulta risiedere in comune rientrante nel circondario di questo Ufficio (Cass., civ. sez. lav., 17 aprile 2007 n. 9113).

3. Qualificazione della domanda.
Preliminarmente, occorre qualificare la domanda proposta dal ricorrente.
In generale, va osservato come nella materia in scrutinio, in ordine ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull’an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere; eventi che incidono sull’esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l’iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l’iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l’opposizione va qualificata come opposizione all’iscrizione a ruolo. In ordine ai motivi che riguardano il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica alla notifica della cartella di pagamento), l’opposizione va qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 29 d.lgs. 46/99. In ordine ai motivi che attengano alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell’intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all’esecuzione forzata (nullità della cartella o dell’intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell’intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall’art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), l’azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs. 46/1999. Nel caso di specie, parte ricorrente deduce motivi che attengono al merito della pretesa contributiva, sicché l’opposizione va qualificata come opposizione al ruolo.

4. Tempestività
Il termine per proporre opposizione al ruolo va desunto dall’art. art. 24, quinto comma, del d.lgs. 46/1999 secondo cui “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”. Il ricorso, pertanto, avuto riguardo alla data di deposito dello stesso, nonché della data di notifica del provvedimento impugnato, è tempestivo.

5. Difetto legittimazione passiva Concessionario con riguardo all’opposizione al ruolo
Va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Concessionario in relazione alla parte del ricorso qualificabile come opposizione al ruolo. Ed infatti, in caso di opposizione per motivi di merito, detta legittimazione spetta esclusivamente all’ente impositore, in quanto la società concessionaria del servizio di riscossione è titolare unicamente dell’azione esecutiva.
Ai sensi dell’art. 24, quinto comma, del d.lgs. 46/1999, come modificato dall'art. 4, d.l. 24 settembre 2002, n. 209, conv. con modificazioni, in l. 22 novembre 2002, n. 265, “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
L’esclusione della qualità di litisconsorte necessario del concessionario è stata ripetutamente affermata dalla Suprema Corte anche sotto la vigenza del testo originario dell’art. 24 cit.. La Corte ha in tal senso evidenziato che “secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio di opposizione proposta ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 avverso cartella esattoriale notificata dall'istituto di credito concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall'INPS, la legittimazione passiva spetta unicamente a quest'ultimo ente, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria, mentre la notifica nei confronti del concessionario - prevista dall'art. 24 cit., comma 5 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 209 del 2002, convertito in L. n. 265 del 2002) - svolge solo la funzione di una "denuntiatio litis" (cfr., da ultimo, Cass. n. 11746 del 2004; n. 11274 del 2007; cfr., altresì, Cass., S.U., n. 16412 del 2007, ove - con riferimento al processo tributario - la precisazione dell'inesistenza di un litisconsorzio necessario anche in caso di opposizione fondata su vizi procedurali dell'atto di esazione e rivolta al solo ente impositore); tale "denuntiatio", deve aggiungersi, si riferisce al concessionario che ha notificato la cartella, e non anche all'eventuale nuovo concessionario subentrato nel servizio, il quale è del tutto estraneo anche rispetto al rapporto di esazione, salvi gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c. derivanti dal trasferimento della concessione (cfr. Cass. n. 13458 del 2000; n. 2735 del 2004)” (Cass., civ. sez. lav., 12 maggio 2008 n. 11687). Deve pertanto escludersi che il concessionario possa essere legittimato passivo dell’opposizione, relativamente alle contestazioni che attengono al merito della pretesa contributiva.

6. Merito
Nel merito, il ricorso, nella parte che attiene alla fondatezza della pretesa previdenziale, richiesta a titolo di contributi per la gestione commercianti, è fondato.
A tal riguardo, giova osservare quanto segue. L'articolo 1 della legge 27 novembre del 1960 n. 1397, come sostituito a seguito dell’art. 29, primo comma, legge 3 giugno 1975, n. 160, nel testo a sua volta sostituito dall’art. 1, comma 203 dell’art. 1, legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispone che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966 numero 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
L’obbligo assicurativo sorge, pertanto, solo qualora l’attività di che trattasi venga svolta in modo abituale.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha contestato fermamente tale requisito, allegando di svolgere o di aver svolto l’attività di bed and breakfast in modo del tutto occasionale. In ogni modo, nessuna prova consente di confutare quanto sostenuto dall’opponente, anche in considerazione della genericità ed inconducenza degli elementi offerti dall’Istituto. Stante il ruolo di attore sostanziale rivestito dall’INPS in sede di opposizione a ruolo, grava su tale parte il rischio processuale (c.d. onere della prova) della mancata prova degli elementi costitutivi del diritto preteso. Ne consegue l’accoglimento dell’opposizione proposta e il conseguente annullamento degli atti impugnati, fermo restando che l’oggetto del presente giudizio attiene al titolo della pretesa previdenziale, così come avanzata (contributi - gestione commercianti).
7. Statuizioni sulle spese processuali.
La genericità delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo giustificano la compensazione delle spese.

PQM

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato iscritto al n. 2160 / 2010 , e ai procedimenti eventualmente a questo riuniti, così statuisce:
I. DICHIARA il difetto di legittimazione passiva del concessionario e per l’effetto rigetta il ricorso nei confronti della predetta parte;
II. ACCOGLIE, per il resto, il ricorso e, per l’effetto:
III. DICHIARA illegittima l’iscrizione della parte ricorrente nella gestione commercianti, in relazione al periodo di contribuzione indicato nella cartella esattoriale impugnata;
IV. ORDINA all’INPS di disporre la conseguente cancellazione;
V. ANNULLA gli atti opposti;
VI. COMPENSA le spese processuali;
VII. NULLA sulle spese nei confronti del Concessionario, rimasto contumace;
Così deciso, in Catania, 09/03/2016
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO


 

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