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Svolgimento del processo
Con ricorso notificato alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania in data 13/01/2015 e ritualmente depositato presso questa Commissione, il (Omissis), rappresentato e difeso dall’Avv.(Omissis), impugnava l’invito al pagamento del contributo unificato tributario (CUT) relativo ad un ricorso tributario avente ad oggetto n. 4 cartelle esattoriali per il quale si era pagato un solo CUT pari ad euro 30 , ritenendo che la somma dei valori delle 4 cartelle rientrasse nel CUT pagato. L’Atto che si impugna fu trasmesso a mezzo pec del 14/1 1/2014 prot. 3949. La Commissione Tributaria di Catania nelle proprie controdeduzioni chiede in primis la inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire e, nel merito il rigetto dello stesso trattandosi n. 4 atti da sottopone singolarmente al pagamento del CUT. Alla udienza del 23/09/2020 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
Motivazione
La Commissione rileva che l’invito al pagamento è un semplice atto di sollecito alla regolarizzazione finalizzato all’adempimento spontaneo, entro 30 giorni, senza aggiunta di interessi e sanzioni, non rientrante tra tra gli atti elencati dall’art. 19 d.lgs 546 del 1992 . Il contribuente può aderire e sanare oppure fare le sue osservazioni entro 30 giorni, d’altronde, la mancata applicazione di sanzioni ed interessi esclude la produzione di lesione immediata e concreta della sfera patrimoniale del ricorrente.
Solo con un atto successivo all’avviso di pagamento si cristallizza la pretesa tributaria con la comminazione delle sanzioni e degli interessi, per cui il contribuente può far valere le sue pretese con la impugnazione di tale atto (successivo all’avviso) rientrante tra quelli tipici dell’art.19 suddetto.
Assorbite, dunque, le ulteriori doglianze la Commissione ritiene il ricorso inammissibile. Sussistono fondati motivi per compensare le spese di giudizio.
PQM
La Commissione dichiara il ricorso inammissibile. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, il 23/09/2020
Scarica copia del provvedimento: CTP Catania sentenza n.5566/2020
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