REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente -
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere -
Dott. ROMBOLA' Marcello - Consigliere -
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere -
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.A.;
avverso il decreto n. 1784/2012 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di MILANO del 03/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TARDIO Angela;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. ANIELLO Roberto, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del grado e alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 3 aprile 2012 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato l'inammissibilità per mancanza dei motivi del reclamo proposto ai sensi dell'art. 18 ter Ord. Pen. da R.A., in atto detenuto nella Casa di reclusione di Milano - I C.R. Opera, avverso il provvedimento di non inoltro della corrispondenza del 13 febbraio 2012 del Magistrato di sorveglianza di Milano.
2. Avverso detto decreto l'interessato R. ha proposto due ricorsi per cassazione.
2.1. Con il primo ricorso, presentato personalmente con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 c.p.p., il 18 aprile 2012, il ricorrente deduce di avere ricevuto la notifica di un provvedimento di non inoltro della corrispondenza senza la specificazione dei motivi e del nominativo del mittente e di avere potuto, pertanto, proporre un reclamo non motivato, presentando nota scritta per giustificare la mancanza della motivazione.
Analoghe ragioni impediscono la motivazione del ricorso, ad avviso del ricorrente, che riserva ulteriori deduzioni al proprio difensore.
2.2. Con il secondo ricorso del 20 aprile 2012, presentato per mezzo del difensore di fiducia avv. Accoretti Valerio Vianello, il ricorrente chiede l'annullamento del decreto impugnato sulla base di unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o errata applicazione della legge penale, in relazione all'art. 18 ter Ord. Pen. e art. 24 Cost., e mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente, che premette di essere ristretto con posizione giuridica mista in regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen. e di essere sottoposto al visto di censura su tutta la corrispondenza, le restrizioni della libertà di corrispondenza, richieste dal Pubblico Ministero o proposte dal Direttore dell'Istituto, devono essere adottate, ai sensi dell'art. 18 ter Ord. Pen., con decreto motivato del Magistrato di sorveglianza, che deve procedere con valutazione autonoma rispetto alla proposta del Direttore del carcere e deve pronunciarsi sulla effettiva sussistenza delle condizioni legittimanti le restrizioni, quale garante della tutela dei diritti del detenuto.
Nella specie, il Magistrato di sorveglianza di Milano ha disposto il 13 febbraio 2012 il "non inoltro" della missiva in arrivo a esso ricorrente, richiamando "per relationem" le ragioni espresse dalla Direzione, alla cui stregua la missiva in arrivo appare contenere frasi dai contenuto ambiguo e/o criptico che potrebbero celare messaggi diretti all'esterno e pericolosi per l'ordine e la sicurezza", e non esprimendo i motivi della limitazione, non svolgendo un vaglio critico e non spiegando le ragioni della rilevata ambiguità del contenuto della missiva.
Tale mancanza di motivazione ha determinato, ad avviso del ricorrente, una grave menomazione del diritto inviolabile di difesa, garantito costituzionalmente, poichè egli ha dovuto proporre il reclamo "alla cieca", non avendo ricevuto la comunicazione di alcun elemento circa il mittente o le ragioni del trattenimento, limitandosi a rilevare di non conoscere le parti censurate e riservando i motivi al difensore, che, in relazione ai tempi burocratici della censura, neppure si è trovato nella possibilità di difesa, cui potrebbe sopperire solo la rimessione in termini con provvedimento del Tribunale di sorveglianza.
3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

Motivazione

1. Il ricorso è destituito di fondamento.
2. La disciplina delle limitazioni e dei controlli della corrispondenza nei confronti di persone soggette a restrizione della libertà personale è regolata dall'art. 18 ter Ord. Pen., introdotto dalla L. n. 95 del 2004, art. 1.
2.1. L'indicata disposizione stabilisce, come regola generale, che sia le limitazioni e le censure (visto di controllo), disciplinate dai commi da 1 a 4, sia i provvedimenti di trattenimento, previsti dal comma 5, possono essere adottati esclusivamente per esigenze attinenti alle indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto (comma 1), e in forza di decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto (comma 3).
Relativamente alla procedura da seguire, ove sia proposto reclamo avverso detti provvedimenti, il comma 6 della medesima disposizione prevede che, per quanto non diversamente disposto, in relazione al procedimento instaurato a seguito del reclamo proposto nel rispetto dell'iter delineato dall'art. 14 ter Ord. Pen., trovano applicazione le disposizioni dell'art. 666 c.p.p. e, per espresso richiamo di detta norma, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni.
A ciò consegue che è possibile derogare alla regola del contraddittorio, assicurato dal procedimento camerale, con l'adozione, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, della decisione d'inammissibilità dell'istanza, adottata de plano con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza o inammissibilità della richiesta per difetto delle condizioni di legge, non implicanti alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale, o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata, e consegue anche che il reclamo, in quanto forma particolare d'impugnazione, è soggetto alla disciplina processuale di natura generale di cui all'art. 581 c.p.p. e deve essere accompagnato, a pena d'inammissibilità della impugnazione, dalla enunciazione dei motivi, con "l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta".

2.2. La norma di cui al richiamato art.l8 ter Ord. Pen. deve essere, inoltre, necessariamente coordinata con l'art. 41 bis Ord. Pen., comma 2, che, nel disciplinare le limitazioni cui può essere sottoposto il detenuto che si trovi in regime penitenziario differenziato, prevede espressamente al comma 2 quater, lett. e), la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per esigenze di ordine o di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con le organizzazioni criminali esterne, di cui sia ritenuto tuttora intraneo.
2.3. Questa Corte ha più volte affermato che, nel procedimento di controllo della corrispondenza dei detenuti e degli internati, non sussiste un diritto dell'interessato o del difensore alla visione e alla estrazione di copia della comunicazione epistolare trattenuta (tra le altre, Sez. 1, n. 38632 del 23/09/2010, dep. 03/11/2010, Bosti, Rv. 248677; Sez. 1, n. 7505 del 25 ottobre 2011, dep. 25/02/2011, Trigila, Rv. 249803; Sez. 1, n. 47748 del 05/12/2011, dep. 21/12/2011, Lo Piccolo, Rv. 252188).
Tale orientamento, condiviso dal Collegio, è correlato, da un lato, alla mancanza di alcuna disposizione che contempli il predetto diritto, e, dall'altro lato e soprattutto, al rilievo che la positiva disciplina e la stessa ragione d'essere dell'istituto del controllo/trattenimento della corrispondenza contraddicono la possibilità che il provvedimento censorio possa essere sostanzialmente caducato mediante l'accesso, in sede giurisdizionale di reclamo, alla stessa comunicazione epistolare trattenuta, poichè tale accesso, se consentito, renderebbe inutile la stessa decisione del giudice sul gravame.
3. Il decreto impugnato ha fatto corretta applicazione di tali principi, poichè, rilevata la carenza dei motivi a sostegno del reclamo, ne ha dichiarato l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, in coerente applicazione della disposizione processuale di cui all'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).
La deduzione difensiva, secondo cui la mancanza di motivi è dipesa dalla omessa indicazione delle ragioni della limitazione e del nominativo del mittente della missiva non inoltrata, è priva di fondamento, poichè il ricorrente - in contrasto con i predetti principi, cui non oppone alcuna diversa ragionevole lettura del quadro normativo - reclama un suo insussistente diritto alla visione della missiva, del cui trattenimento è stato informato, e alla conoscenza delle frasi ritenute dal contenuto ambiguo e/o criptico che hanno giustificato il trattenimento, ignorando le ragioni esplicitate nel provvedimento del Magistrato di sorveglianza e gli apprezzamenti in esso svolti in rapporto ai dati fattuali richiamati e alle ragioni di garanzia e di ordine dell'istituto penitenziario, segnalate dagli organi competenti e sottese al disposto trattenimento della missiva, che non ha censurato.

Nè ha fondamento l'ulteriore doglianza con la quale il ricorrente lamenta l'ostacolo derivato alla difesa dai tempi burocratici connessi al controllo della censura, cui è sottoposto il detenuto in regime penitenziario differenziato, avuto riguardo alle scansioni procedimentali delineate dall'art. 666 c.p.p. e alla genericità della deduzione non riferita a specifici dati temporali e a specifici ostacoli pregiudizievoli per l'espletamento del mandato difensivo.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Al rigetto del ricorso segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2014


 

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