LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.A.;
avverso la sentenza n. 247/2010 Corte Appello di Cagliari Sez. Dist. di Sassari, del 16/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 11/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea Montagni;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Carmine Stabile che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 16.12.2010, la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Olbia il 22.04.2009, nei confronti di B. A., in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2. Il Collegio evidenziava che l'intervenuta correzione a penna dell'orario riportato sugli scontrini rilasciati dall'apparecchio misuratore del tasso alcolemico non aveva reso inutilizzabile il relativo elemento di prova, giacchè la correzione riguardava l'ora e non i minuti delle effettuate misurazioni. Rilevava, inoltre, che il verbale di accertamento e l'annotazione di P.G. riportavano concordemente l'orario così come corretto.
2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione B.A., a mezzo del difensore, deducendo con il primo motivo la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità.
Con il primo motivo, la parte rileva che, nel caso di specie, gli scontrini rilasciati dall'apparecchio utilizzato per il test alcolimetrico presentano una correzione a penna, con riferimento all'orario di effettuazione delle due prove; e rileva che il verbale di accertamento non da conto della intervenuta correzione.
Con il secondo motivo, il ricorrente osserva che rimangono dubbie le cadenze temporali delle effettuate prove alcolimetriche.
Sotto altro aspetto, osserva che la testimonianza dei verbalizzanti non vale a colmare tale lacuna.
L'esponente sottolinea, poi, che il verbale dell'accertamento tecnico non documenta l'intervenuta correzione, limitandosi a recepire il dato relativo all'orario di effettuazione delle prove.
Con l'ultimo motivo, la parte rileva che a fronte della inutilizzabilità degli esiti del test alcolimetrico, lo stato di ebbrezza del prevenuto non può essere provato sulla base dei generici elementi sintomatici riferiti soggettivamente dai verbalizzanti.

Motivazione

3. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
3.1 Procedendo alla disamina congiunta dei diversi motivi di doglianza, che il ricorrente ha sviluppato in riferimento alla circostanza data dalla intervenuta correzione dell'orario indicato negli scontrini rilasciati dall'apparecchio utilizzato dalla Polizia Stradale per la misurazione del tasso alcolemico del B., deve osservarsi, in primo luogo, che non sussiste la dedotta violazione di legge.
Non sfugge che gli scontrini rilasciati dall'apparecchio in dotazione alla pattuglia che ebbe a sottoporre a controllo l'odierno imputato, acquisiti agli atti, presentano ciascuno una correzione a penna, relativa all'orario di effettuazione della prova, che modifica le indicazioni originariamente stampate nei due tagliandi. Deve, peraltro, osservarsi che, come riferito dalla Corte di Appello, l'orario di effettuazione delle due prove, indicato nel verbale redatto dalla Polizia Stradale e nella annotazione di servizio, risulta coincidente con gli orari così come corretti dai verbalizzanti.
Deve, altresì, sottolinearsi che il Collegio giudicante ha evidenziato che la correzione riguarda - unicamente - l'ora, e non i minuti, di effettuazione dei test; e che la predetta correzione era stata effettuata al solo fine di riallineare il dato relativo all'orario indicato dall'apparecchio, con quello in cui le prove erano state realmente effettuate.
Orbene, l'ordine di considerazioni che precede induce a ritenere che l'effettuata correzione dell'orario indicato negli scontrini rilasciati dall'etilometro utilizzato per il controllo del tasso alcolemico, non accompagnata dalla redazione di uno specifico verbale volto a documentare le operazioni di correzione di cui si tratta, integri una mera irregolarità. Ed invero, risulta dirimente considerare: che l'orario di effettuazione delle prove coincide esattamente con le indicazioni riportate nel verbale di intervento, che è atto fidefacente, redatto dal personale operante; e che le correzioni non indubbiano altrimenti il rispetto dell'intervallo di tempo di 5 minuti tra le operazioni di analisi dell'aria alveolare espirata, prescritto dall'art. 379 reg. esec. C.d.S.
Pertanto, deve conclusivamente ritenersi che l'operato dei verbalizzanti non determini alcuna inutilizzabilità degli esiti delle effettuate prove alcolimetriche, indicative di un tasso pari rispettivamente a 1,97 g/l e 2,25 g/l.
3.2 Tanto chiarito, deve osservarsi che neppure sussiste il dedotto vizio motivazionale, atteso che la Corte territoriale ha sviluppato un conferente percorso argomentativo, immune da censure rilevabili in sede di legittimità. La Corte territoriale, infatti, ha del tutto logicamente osservato che gli esiti delle prove strumentali trovavano conferma nelle circostanze di fatto riferite dagli agenti operanti.
Segnatamente, il Collegio ha sottolineato che dal verbale di accertamenti urgenti risultava che B., al momento del controllo, presentava pure i sintomi dello stato di ebbrezza: forte alito vinoso ed equilibrio precario.
4. Al rigetto, del ricorso, che se impone, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2013


 

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