Civile Ord. Sez. 1 Num. 17281 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: CIRESE MARINA
Data pubblicazione: 02/07/2018

sul ricorso 10655/2014 proposto da:
N. V., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Massari Nicola, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -
contro
Comune di Brindisi;
- intimato -
avverso la sentenza n. 55/2014 della CORTE D'APPELLO di LECCE, del 23/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2018 dal concs. CIRESE MARINA.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 12.12.2008 V. N., in qualità di proprietario insieme al fratello di un terreno sito in Brindisi, loc. Turturano, assumendo che il Comune di Brindisi si era immesso illecitamente nel possesso del terreno de quo in quanto vi aveva realizzato delle opere in assenza di previa dichiarazione di pubblica utilità, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l'amministrazione comunale chiedendo il risarcimento del danno da occupazione usurpativa.
Nel costituirsi in giudizio il Comune eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito, nel merito chiedeva il rigetto della domanda chiedendo altresì in via riconvenzionale accertarsi l'intervenuta usucapione.
Con sentenza n. 464 del 6 febbraio 2013 il Tribunale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.

Interposto appello avverso detta pronuncia da parte del N., la Corte d'Appello di Lecce con la sentenza n. 55 del 2014 rigettava
l'appello compensando le spese di lite.
Avverso detta sentenza il N. proponeva ricorso per cassazione articolato in un motivo.
Non si costituiva parte resistente.
Il ricorrente depositava memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivazione

Con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 13 I. espropr. n. 2359 del 1865, violazione dell'art. 42 comma 4 e 97 comma 1 Cost. in relazione all'art. 360 n. 1 e n. 3 c.p.c. per avere la Corte territoriale rigettato tutti i motivi di appello.
A prescindere dal rilievo che il motivo è formulato in maniera generica non indicando le specifiche statuizioni oggetto di censura, va altresì rilevato che la Corte territoriale nel rigettare l'appello confermando nel caso de quo la giurisdizione del giudice amministrativo si è uniformata alla giurisprudenza secondo cui "La controversia avente ad oggetto la restituzione di un suolo, ovvero il risarcimento del danno per la perdita della proprietà del medesimo, occupato d'urgenza, per l'esecuzione di un intervento di edilizia residenziale pubblica, in forza di una dichiarazione di pubblica utilità, ancorchè illegittima (nella specie perché priva dei termini iniziale e finale dei lavori e delle procedure di esproprio), è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, stante il collegamento della realizzazione dell'opera fonte di danno con la dichiarazione suddetta, senza che rilevi la qualità del vizio da cui sia affetta quest'ultima" (Cass. Sez. U, n. 15284/2016).
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione di parte resistente.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso;
nulla a provvedere sulle spese.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 aprile 2018.
Pubblicata in data 2 luglio 2018


 

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