REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5594/2010 proposto da:
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso l'avvocato GIOIOSO RAFFAELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato MELLONE DONATO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
N.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DA CORTONA 8, presso l'avvocato MILETO SALVATORE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ASTUTO ANTONIO, giusta procura speciale per Notaio Dott. MASSIMO ANGLANA di LECCE - Rep.n. 68127 del 17.12.2013;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1548/2009 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 09/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2014 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato A. MILETO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

G.G. proponeva avanti al Giudice di pace opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di Euro 2582,28, quale partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia, in forza dell'ordinanza presidenziale resa il 6/6/01 nel giudizio di separazione dei coniugi; il Giudice di pace, rigettata l'eccezione di incompetenza per materia con sentenza non definitiva, in relazione alla quale il G. proponeva riserva d'appello, con sentenza definitiva rigettava l'opposizione.
La pronuncia non definitiva e la definitiva venivano impugnate dal G.; il Tribunale di Lecce, con sentenza 22/6-9/7/2009, ha ritenuto corretta la statuizione sulla competenza resa dal 1° Giudice, per spettare in via esclusiva al Tribunale le sole controversie inerenti la modifica delle condizioni economiche stabilite nel giudizio di separazione, mentre nella specie si verte sull'adempimento delle obbligazioni del coniuge assunte in sede di separazione consensuale, e, nel merito, ha escluso dalle spese straordinarie le spese di cartoleria, per lenti a contatto, biglietti di viaggio, per iscrizione a centro sportivo, per trattarsi di spese necessarie o normali nella vita di un adolescente, e,quanto alle altre spese(straordinarie), ha ritenuto che il coniuge affidatario non è gravato della previa concertazione con l'altro coniuge, a meno che le stesse non implichino l'assunzione di decisioni di maggiore interesse per il minore.
Avverso detta pronuncia ricorre il G., sulla base di sei motivi.
Si difende con controricorso la N.

Motivazione

1.1.- Col primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 9 c.p.c., comma 2, in relazione all'art. 706 c.p.c., sostenendo che al Tribunale è demandata ogni questione sulla misura dei provvedimenti di natura alimentare emessi in pendenza del giudizio di separazione dei coniugi.
1.2.- Col secondo mezzo, il ricorrente sostiene che, pendente il giudizio di separazione, operano gli effetti della litispendenza, ogni qualvolta occorra entrare nel merito dei provvedimenti resi con l'ordinanza presidenziale.
1.3.- Col terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 474 c.p.c., sostenendo la non emettibilità del decreto ingiuntivo per la preclusione da giudicato in relazione alle spese straordinarie, in forza del provvedimento presidenziale.
1.3.- Col quarto mezzo, il G. denuncia la carenza di motivazione, e sostiene di avere impugnato il decreto ingiuntivo sul quantum, non corrispondente alla somma dei documenti giustificativi prodotti dalla controparte.
1.5.- Con il quinto motivo, la parte denuncia la contraddittorietà della motivazione, sostenendo che nell'ordinanza presidenziale è stata disposta la previa concertazione in relazione alle spese straordinarie e che il Tribunale contraddittoriamente non ha ritenuto spesa straordinaria il pagamento dell'assicurazione del motorino, il cui importo il G. aveva chiesto in riconvenzionale.
1.6.- Con il sesto motivo, il G. si duole dell'omessa motivazione sulla richiesta di riforma della sentenza definitiva in punto spese legali, non distinte per diritti ed onorari e non conformi al valore della causa.

2.1- L'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla N., è infondata, in relazione ad ambedue i profili fatti valere.
Ed infatti, quanto alla procura, vale il principio richiamato nelle pronunce 10539/07 e 26504/09, secondo il quale il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, essendo per sua natura speciale, non richiede ai fini della sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, sicchè risultano irrilevanti sia la mancanza di uno specifico richiamo al giudizio di legittimità sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito.

Quanto alla presenza dei quesiti e delle sintesi, formulati ex art. 366 bis c.p.c., ma non più necessari (attesa l'abrogazione di detta norma ad opera della L n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile, attesa la pubblicazione della sentenza impugnata avvenuta il 9/7/2009), gli stessi vanno ritenuti tamquam non essent, ma non determinano alcun vizio dell'atto.

2.2.- I motivi primo, secondo e terzo del ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la stretta correlazione tra gli stessi, sono infondati.
Il ricorrente fa valere la competenza funzionale del Tribunale ex art. 706 c.p.c., sostenendo che il Giudice di Pace non può interpretare modificare o comunque entrare nel merito di un provvedimento non definitivo emesso dal Tribunale, nella pendenza del giudizio di separazione. Sulla prospettata competenza funzionale, si è espressa da ultimo in senso negativo la pronuncia 16793/2009, nel senso che: "La controversia non verte, nella specie, sul regolamento dei rapporti tra i coniugi ovvero sulla modifica delle condizioni di separazione, ma attiene alla sussistenza o meno dell'obbligo di contribuire al 50% delle spese sostenute dall'attore e sulla natura straordinaria di tali spese.
La competenza in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni (di natura economica), imposte al coniuge in sede di separazione giudiziale (o di modifica delle condizioni di separazione) (nella specie, relative alla spese straordinarie per il figlio, sostenute dal coniuge affidatario), va dunque determinata in ragione del valore della causa, secondo i criteri ordinari (v. al riguardo, Cass. n. 18240 del 2006)".
Tale principio consente di ritenere infondato anche il secondo motivo, atteso che non vi è litispendenza tra i due giudizi, di separazione e di adempimento di obbligazione pecuniaria.

Anche il terzo motivo, che involge la questione dell'emettibilità del decreto ingiuntivo, sulla base del provvedimento ex art. 708 c.c., comma 3, va respinto, visto l'orientamento di questa Corte, espresso nelle pronunce 1758/08 e 4543/2011.
Specificamente, nella sentenza 4543/2011 si è affermato che il principio espresso nelle precedenti pronunce 782/99 e 4722/1991, secondo cui l'ordinanza ex art. 708 c.p.c., non costituisce titolo per l'emanazione di decreto ingiuntivo, trattandosi di provvedimento (esaminabile soltanto nel contesto del procedimento cui accede) autonomamente presidiato da efficacia esecutiva, opera in relazione alle somme che in detto titolo risultino determinate o determinabili con un semplice calcolo aritmetico, mentre, ove "l'obbligo inadempiuto di contribuzione afferisce anche alle spese straordinarie della minore, genericamente considerate in quel provvedimento, in conformità ai principi che regolano il processo di esecuzione, è necessario acquisire il titolo esecutivo attraverso un intervento del giudice che accerti l'insorgenza stessa dell'obbligo di quelle spese, e ne determini l'esatto ammontare - Cass. n. 1758/2008".

Il principio è applicabile nel caso di specie, in cui è in contestazione proprio la richiesta di rimborso delle "spese straordinarie" genericamente e non specificamente indicate.

2.2.- Il quarto motivo è inammissibile per novità, visto che la doglianza in relazione alla non coincidenza del quantum con i documenti prodotti dalla N. non risulta dalla sentenza, ed il ricorrente non deduce di avere fatto valere detta doglianza nel giudizio d'appello.
2.3.- Il quinto motivo è inammissibile.
A fronte della sentenza, in cui non si indica che il previo accordo era stato disposto nel provvedimento presidenziale, il ricorrente sostiene, sia pure in maniera un pò generica, che l'obbligo di concertazione era previsto nel provvedimento presidenziale, in ogni caso senza riportare il testo del provvedimento e senza indicarlo specificamente, in violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6, e art. 369 c.p.c., n. 4, come interpretati dalle Sezioni unite nella pronuncia 7161/2010 (conf. la successiva pronuncia resa a sezioni semplici, 17602/2011), secondo cui l'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l'indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso.

2.4.- Il sesto motivo è inammissibile per genericità.
La parte si è limitata ad indicare la non conformità delle spese legali di primo grado alle tariffe professionali, vista l'attività professionale svolta e le udienze tenute, senza precisare gli errori in tesi commessi dal Giudice e le voci degli onorari e dei diritti violati, secondo la stessa parte.
3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese, liquidate per compenso in Euro 1.800,00 per compenso, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2014


 

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