REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Presidente -
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -
Dott. ABETE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 25455/2008 proposto da:
D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso lo studio dell'avvocato MARINO MARINI, rappresentato e difeso dall'avvocato GOGLINO AGOSTINO;
- ricorrente -
contro
V.C., V.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI BENITO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DONDI ANNA;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1220/2007 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 23/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2015 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA;
udito l'Avvocato ALESSANDRO ARDIZZI, con delega dell'Avvocato ANNA DONDI difensore dei resistenti, che chiesto l'accoglimento degli scritti difensivi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1) Dal 2001 l'odierno ricorrente pretende 100 milioni di lire dai signori V.G. e C. a titolo di saldo finale del prezzo di acquisto di una porzione di fabbricato sito in ____, mappale 398 sub 1 e 3- 2 e 4. Sostiene di aver incassato soltanto 600 dei 700 milioni di lire pattuiti.
I convenuti hanno sempre opposto di aver integralmente pagato il prezzo e che la quietanza era stata data nell'atto pubblico del 31 luglio 2000, in cui tuttavia il prezzo era stato indicato in soli 300 milioni di lire.
Il tribunale di Alessandria ha accolto la domanda dell'attore D. S., ma la Corte di appello di Torino con sentenza 23 luglio 2007 ha capovolto la decisione e ha respinto la pretesa. D. S. ha impugnato questa sentenza con un motivo di ricorso per cassazione, notificato il 22 ottobre 2008, resistito da controricorso V.

Motivazione

2) La Corte d'appello ha ritenuto che la quietanza rilasciata nel rogito valeva a liberare gli acquirenti da ogni debito, essendo richiamata la pienezza del saldo, con rinuncia del venditore all'ipoteca legale.
Ha osservato che era onere dell'attore fornire la prova della non veridicità della quietanza da lui rilasciata. Prova del tutto mancata, in assenza di riscontri contabili di pagamento. Ha infine richiamato la natura di confessione stragiudiziale della quietanza . stessa, con efficacia di piena prova ex art. 2735 c.c.
Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1199 e 1414 "anche in relazione all'art. 1364 c.c.".
Sostiene che la quietanza ha efficacia liberatoria solo per la somma specificata, circoscritta al quantum che, con essa, si attesta essere stato ricevuto.
Per avere portata più ampia dovrebbe emergere inequivocabilmente da essa un'abdicazione di ogni pretesa (dichiarazione liberatoria).
Nel caso di specie non vi sarebbe questa chiara volontà, perchè la quietanza era inserita in una clausola contrattuale che indicava un prezzo simulato.

Questo il quesito di diritto: "Dica la Corte Suprema se è conforme a diritto estendere l'efficacia liberatoria della quietanza rilasciata con riferimento al prezzo simulato di un contratto di compravendita anche al maggior prezzo dissimulato, non menzionato in tale contratto".

3) La censura è sia inammissibile che infondata.
Essa si muove in una prospettiva che non affronta la duplice ratio decisiva della sentenza impugnata.
I giudici di appello hanno in primo luogo chiaramente valorizzato che nell'atto di vendita non veniva solo accusata la ricezione del pagamento di 300 milioni di lire, cioè il prezzo indicato in atto, ma che il D. aveva rilasciato "ampie finali quietanze liberatorie di pieno saldo, con espressa rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale".
Riportando la testuale dizione contrattuale, la Corte territoriale ha desunto da questa formula "la chiara volontà" di attestare l'avvenuta integrale definizione ed estinzione "di ogni residua pendenza economica tra le parti".
Invano parte ricorrente lamenta, denunciando una violazione di legge, che la valutazione della portata della quietanza liberatoria sarebbe erronea (ricorso pag. 6).
Come rilevato dal procuratore generale in udienza, questa censura avrebbe potuto e dovuto, in ipotesi, essere prospettata sotto il profilo del vizio di motivazione, cioè della ricostruzione fattuale del contenuto della dichiarazione espressa nella quietanza, interpretata come si è detto dalla Corte di appello.

4) Non pertinente è la censura svolta, peraltro prospettata senza farsi carico del fatto che ci si trova in presenza una quietanza titolata, cioè facente riferimento al rapporto fondamentale, quale è quella che abbia per oggetto il pagamento del "saldo prezzo" di vendita di un immobile e contenga il riferimento al contratto di compravendita.
La Corte di appello infatti ha completato la motivazione della sentenza aggiungendo, con la citazione della massima di Cass. 4522/93, che "quando il venditore deduca che, nonostante nel contratto abbia rilasciato quietanza liberatoria per l'intero prezzo della vendita, aveva in realtà ricevuto parte del prezzo stesso, e chieda di provare tale assunto, non si è in presenza di una simulazione del negozio, neppure con riguardo al prezzo della compravendita, sicchè l'ipotesi esula dalla disciplina dell'art. 1414 c.c. e ss., comportando soltanto l'indagine sulla verità della dichiarazione unilaterale del venditore di aver ricevuto il prezzo integrale".

La Corte di appello ha pertanto rimproverato a parte attrice di non aver offerto la prova, che su di essa incombeva (cfr anche Cass. 5623/89), di non aver ricevuto l'integrale prezzo di settecento milioni di lire, circostanza smentita dagli elementi presuntivi dettagliatamente recensiti nella sentenza impugnata, e della relativa volontà di quietanzare solo parte del prezzo e non "l'intero importo realmente pattuito".
Questi principi sulla assenza della prova richiesta e sull'onere della prova, fondamentale ratio della decisione, non sono stati oggetto di specifica censura.
Coglie quindi nel segno il rilievo di parte resistente, secondo la quale il quesito e le argomentazioni del ricorso non sono sufficienti ad attaccare la decisione.

5) Resta però da aggiungere, per completezza argomentativa, che, a prescindere dalla sua inconferenza, la linea interpretativa sostenuta in ricorso è contraria all'insegnamento delle Sezioni Unite sia in materia di simulazione contrattuale, scandita da Cass. 6877/02 e 7246/07, sia in tema di forza probatoria della quietanza.
Da ultimo Cass. 19888/14 ha infatti manifestato una sfumatura limitativa in ordine al valore probatorio della quietanza solo con riguardo alla c.d. quietanza atipica, contenuta nelle dichiarazioni di vendita degli autoveicoli indirizzate al conservatore del pubblico registro automobilistico. Ha però utilmente ribadito in motivazione, contraddicendo quindi le tesi di cui al ricorso, che a fronte di quietanza in forma tipica, cioè di atto rilasciato dal creditore al debitore, "al creditore quietanzante non è sufficiente, per superare la vincolatività della dichiarazione, provare di non avere ricevuto il pagamento, perchè il modello di riferimento non è quello della relevatio ab onere probandi e dell'inversione dell'onere della prova che caratterizza le dichiarazioni ricognitive asseverative di diritti ex art. 1988 c.c.. Il creditore è ammesso ad impugnare la quietanza non veridica soltanto attraverso la dimostrazione - con ogni mezzo - che il divario esistente tra realtà e dichiarato è conseguenza di errore di fatto o di violenza. Fuori di questi casi, vale il principio di autoresponsabilità, che vincola il quietanzante alla coltra se pronuntiatio asseverativa del fatto dell'intervenuto pagamento, seppure non corrispondente al vero".

Questo enunciato rende ancor più chiara la infondatezza del ricorso.
Discende da quanto esposto anche la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 4.000 per compenso, 200,00, per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2015


 

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